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Corte IV D-1096/2015
Sentenza d e l 1 2 marzo 2015 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Daniel Willisegger; cancelliera Zoe Cometti.
Parti A._______, nata il (…), alias B._______, nata il (…), Ucraina, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino); decisione della SEM del 3 febbraio 2015 / N (…).
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Visto: la domanda d'asilo che Larysa Pesotska ha presentato in Svizzera il 2 gennaio 2015; l'audizione sulle generalità del 12 gennaio 2015 (di seguito: verbale) nella quale, tra le altre cose, è stato concesso il diritto di essere sentito circa un'eventuale evasione della sua domanda d'asilo tramite una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) con il relativo trasferimento verso la Polonia; la decisione della Segreteria di Stato per la migrazione (di seguito: SEM) del 3 febbraio 2015, notificata all'interessata in data 17 febbraio 2015 (cfr. risultanze processuali), mediante la quale detta Segreteria non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessata verso la Polonia; lo scritto redatto dall'interessata in lingua straniera, entrato alla SEM in data 23 febbraio 2015 e trasmesso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 24 febbraio 2015; la ricezione dell'incarto originale della SEM da parte del Tribunale, in data 25 febbraio 2015; le misure supercautelari disposte dal Tribunale il 26 febbraio 2015, atte a sospendere provvisoriamente l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera; la decisione incidentale del 26 febbraio 2015, notificata all'interessata il 3 marzo 2015 (cfr. risultanze processuali), con la quale il Tribunale invitava la ricorrente a regolarizzare il ricorso, entro tre 3 giorni dalla notificazione della decisione incidentale, tramite la traduzione in una lingua ufficiale svizzera, con comminatoria di inammissibilità del ricorso; la regolarizzazione del 4 marzo 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 5 marzo 2015) redatta in lingua tedesca, con la quale la ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione impugnata e, secondo il senso, alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per l'entrata nel merito della sua domanda d'asilo;
D-1096/2015 Pagina 3 i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒ c e art. 52 PA; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento; che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III); che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione; che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15); che ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all' art. 7 par. 1
D-1096/2015 Pagina 4 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri); che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistematiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente; che uno Stato membro in forza del suddetto Regolamento è tenuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III); che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete; che, nel caso di specie, la ricorrente ha dichiarato di essere in possesso di un visto polacco per motivi di lavoro, valido dal 22 luglio 2014 al 26 dicembre 2016 (cfr. verbale, pag. 5); che, peraltro, tale circostanza è confermata da una fotocopia del passaporto della ricorrente (cfr. risultanze processuali); che il 20 gennaio 2015, la SEM ha presentato alle autorità polacche competenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III una richiesta, fondata sull'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III, di presa in carico; che il 3 febbraio 2015, queste autorità hanno espressamente accettato il trasferimento della ricorrente verso la Polonia, in applicazione della stessa disposizione;
D-1096/2015 Pagina 5 che, quindi, la Polonia ha riconosciuto la propria competenza nella trattazione della domanda di asilo in questione; che l'interessata non ha contestato che questo Stato sia competente per trattare la sua domanda (cfr. verbale, pag. 10); che, di conseguenza, la competenza della Polonia è data; che non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III); che, peraltro, il paese in questione è firmatario della CartaUE, della CEDU, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni; che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [rifusione] [GU L 180/60 del 29.6.2013, di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [rifusione] [GU L 180/96, di seguito: direttiva accoglienza]); che, diversamente da quella che è la situazione ritenuta per la Grecia, ad oggi non risulta che la legislazione in materia d'asilo in Polonia non venga applicata, né che la procedura d'asilo sia caratterizzata da carenze strutturali tali da concludere che le domande di asilo non vengano trattate seriamente dalle autorità preposte, né che non vi siano effettive vie di ricorso, né che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i paesi d'origine (cfr. sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09);
D-1096/2015 Pagina 6 che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie; che con l'argomento secondo cui in Polonia ci sarebbero moltissimi ucraini (cfr. verbale, pag. 11) e il sistema d'asilo, l'accesso allo stesso come pure le condizioni d'accoglienza dei richiedenti in tale Stato sarebbero pessime, la ricorrente fa implicito riferimento alla clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausole discrezionali); che inoltre la ricorrente teme, nel caso in cui sia la Polonia a trattare la sua domanda d'asilo, di venir rinviata nel suo Paese d'origine; che la ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderla in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura; che, inoltre, la ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandola in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinta in un tale Paese; che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe la ricorrente al rischio di essere privata del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza; che, in altre parole, ella non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Polonia; che, ad ogni modo, appartiene alla ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione; che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III; che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Polonia è competente dell'esame della domanda di asilo della ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderla
D-1096/2015 Pagina 7 in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento Dublino III; che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata in materia della domanda di asilo della ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Polonia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che la ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1); che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10); che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata in materia della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso Polonia, confermata; che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per un'entrata nel merito della sua domanda d'asilo vanno respinte; che con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 25 febbraio 2015 sono revocate; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1096/2015 Pagina 8 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le misure supercautelari pronunciate il 25 febbraio 2015 sono revocate. 3. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
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