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Bundesverwaltungsgericht 02.12.2014 D-1086/2014

2 dicembre 2014·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,200 parole·~11 min·1

Riassunto

Asilo (senza allontanamento) | Asilo (senza allontanamento); decisione dell'UFM del 31 gennaio 2014

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-1086/2014

Sentenza d e l 2 dicembre 2014 Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Esther Karpathakis; cancelliere Gilles Fasola.

Parti

A._______, nata il (…) e il figlio B._______, nato il (…), Eritrea, ricorrenti,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (senza allontanamento); decisione dell'UFM del 31 gennaio 2014 / (…).

D-1086/2014 Pagina 2

Visto la domanda d'asilo che la richiedente ha presentato in Svizzera, unitamente al figlio, il 25 settembre 2012; i verbali d'audizione del 16 ottobre 2012 (di seguito: verbale 1) e del 18 dicembre 2013 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'UFM del 31 gennaio 2014, notificata all'interessata il 4 febbraio 2014 (cfr. Atto A34/1), con cui tale Ufficio ha respinto la domanda d'asilo della richiedente riconoscendole tuttavia la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi e ponendo i richiedenti al beneficio dell'ammissione provvisoria in Svizzera; il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 3 marzo 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 4 marzo 2014) con cui l'insorgente ha postulato l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo; che, in aggiunta, ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento di un anticipo a copertura delle presunte spese giudiziarie con protestate spese e ripetibili; l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale il 5 marzo 2014; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

e considerato che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);

D-1086/2014 Pagina 3 che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed. 2011, n. 2.2.6.5, pagg. 300 seg.); che nel corso dell'audizione sulle generalità la richiedente ha dichiarato di essere cittadina eritrea nata e cresciuta ad Asmara (Eritrea), dove avrebbe vissuto sino al suo espatrio avvenuto nell'ottobre del 2011; che, quanto ai motivi d'asilo, l'insorgente ha sostanzialmente sostenuto di essere perseguitata dalle autorità eritree per motivi religiosi; che, in particolare, il (…) sarebbe stata arrestata in occasione di una riunione religiosa pentecostale e trattenuta sino al (…); che al momento dell'arresto avrebbe subito percosse dagli agenti e, nel corso della sua detenzione, avrebbe contratto la tubercolosi; che, approfittando dell'ospedalizzazione a seguito di tale malattia, sarebbe riuscita a fuggire aiutata dal fratello; che nella decisione impugnata l'UFM ha considerato inverosimili, ai sensi dell'art. 7 LAsi, le dichiarazioni dell'interessata circa i suoi motivi d'asilo; che, segnatamente, ella si sarebbe contraddetta in merito alle circostanze dell'asserita conversione alla religione pentecostale così come sarebbe stata poco convincente circa i motivi che l'avrebbero spinta a convertirsi; che la ricorrente avrebbe pure fornito versioni contrastanti in merito alla liberazione dal carcere e alla data e alle circostanze del suo espatrio; che non sarebbe inoltre concepibile che l'insorgente non ricordi la data del proprio battesimo così come non sarebbe credibile l'affermazione secondo cui i pentecostali non rilascerebbero alcun certificato di battesimo; l'autorità inferiore rimprovera inoltre alla ricorrente di non avere sufficientemente dimostrato di avere vissuto i fatti descritti; che, da un lato, non sarebbe a conoscenza delle conseguenze penali in cui sarebbe andata in contro quale pentecostale, allorché sarebbe lecito attendersi da chi è realmente perseguito per motivi religiosi un minimo di informazione in tal senso; che, dall'altro lato, avrebbe reso un racconto vago e contraddittorio anche in merito alle circostanze dell'arresto che avrebbe subito; che, pertanto, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo in oggetto riconoscendo, tuttavia, la qualità di rifugiato alla richiedente per motivi insorti

D-1086/2014 Pagina 4 dopo la fuga; che, ritenuta l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti verso l'Eritrea, ha concesso ai medesimi l'ammissione provvisoria in Svizzera; che nel ricorso la ricorrente ha chiesto sostanzialmente l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo; che, in particolare, non vi sarebbe alcuna contraddizione in merito alle circostanze della sua conversione; che, infatti, ella avrebbe citato la parola "chiesa" in senso generale, ovvero intesa come comunità di fedeli e non riferendosi specificatamente alla chiesa chiusa nel (…); che, inoltre, contrariamente a quanto osservato dall'autorità inferiore, non sarebbe contraddittorio il fatto che avrebbe abbracciato la fede pentecostale due anni prima di essere battezzata in quanto sarebbe possibile praticare tale religione anche prima di ricevere tale sacramento; che, a mente dell'insorgente, non sarebbe neppure sorprendente il fatto che ella si sarebbe avvicinata alla fede pentecostale per merito di un vicino e non spinta dal marito il quale si sarebbe convertito in precedenza; che, in questo senso, la ricorrente sostiene che avrebbe maturato tale scelta col tempo, prendendo spunto dalla conversione del marito ma anche con l'aiuto del vicino; che anche le presunte incongruenze circa la propria liberazione dal carcere ed il viaggio d'espatrio sarebbero in realtà il frutto di una versione dei fatti più dettagliata esposta nel corso della seconda audizione; che, inoltre, la ricorrente sostiene di avere già fornito una valida giustificazione circa il fatto che ella non ricordi la data precisa del proprio battesimo; che, infine, non vi sarebbe nulla di illogico nel fatto che ella non fosse a conoscenza della pena prevista per gli adepti della religione pentecostale, d'altronde ella non ha studiato diritto e non conosce il sistema penale eritreo; che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità

D-1086/2014 Pagina 5 di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che, in altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria; che le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi; che, peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e riferimenti ivi citati); che le allegazioni della ricorrente si limitano a generiche e stereotipate affermazioni di parte; che, oltretutto, la medesima si è contraddetta più volte nel merito del suo racconto; che, a titolo d'esempio, ella ha dapprima sostenuto di essere stata ospedalizzata per otto giorni (cfr. verbale 1, pag. 7) allorché, in seguito, ha affermato di essere fuggita dall'ospedale dopo due giorni (cfr. verbale 1, D40, pag. 5); che, interpellata in merito a questa contraddizione ha semplicemente affermato di essersi sbagliata in occasione della prima audizione (cfr. verbale 2, D42, pag. 5); che, in aggiunta, risulta poco verosimile che le autorità eritree avrebbero deciso di ospedalizzare l'interessata senza sottoporla ad alcuna visita medica di controllo ma unicamente su richiesta dei propri famigliari (cfr. verbale 2, D101-103, pag. 10); che risulta essere contraddittorio anche l'episodio relativo all'evocato arresto; che, in particolare, l'insorgente ha dichiarato che cinque o sei poliziotti sarebbero scesi da un'automobile e avrebbero arrestato sette membri del gruppo di preghiera (cfr. verbale 2, D6-8, pag. 2); che, tuttavia, resa attenta sul fatto che non avrebbero potuto caricare tutti su un'unica automobile, ella ha affermato che le automobili sarebbero state due (cfr. verbale 2, D9, pag. 2); che, resa nuovamente attenta sull'inattendibilità delle sue dichiarazioni, ha nuovamente rettificato sostenendo che sarebbero stati fatti salire su di un minibus (cfr. verbale, D11, pag. 3); che la ricorrente non

D-1086/2014 Pagina 6 ha nemmeno reso verosimile la propria appartenenza alla fede pentecostale; che, in questo senso, non si comprende come la ricorrente non ricordi la data del suo battesimo e ciò malgrado la fede pentecostale dovrebbe rivestire nella sua vita un elemento essenziale tale da mettere a rischio la sua stessa vita (cfr. verbale 2, D83-85, pag. 8); che è pure poco credibile l'affermazione secondo cui la religione pentecostale non rilascerebbe certificati di battesimo (cfr. verbale 2, D87, pag. 9); che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato, per motivi insorti antecedentemente alla fuga, e di concessione dell'asilo, destituito di ogni fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1); che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento; che con la sua decisione del 31 gennaio 2014, l'UFM ha considerato non ammissibile l'esecuzione dell'allontanamento sostituendo tale misura con la concessione dell'ammissione provvisoria agli interessati; che il Tribunale prende atto di tale misura ordinata dall'autorità di prima istanza; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva di oggetto; che, pertanto, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);

D-1086/2014 Pagina 7 che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1086/2014 Pagina 8 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Gilles Fasola

Data di spedizione:

D-1086/2014 — Bundesverwaltungsgericht 02.12.2014 D-1086/2014 — Swissrulings