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Bundesverwaltungsgericht 21.02.2011 D-1065/2011

21 febbraio 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,505 parole·~18 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito / assenza di documenti) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 7 febbraio 2011

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1065/2011 Sentenza del 21 febbraio 2011 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi; cancelliera Lydia Lazar Köhli. Parti A._______, nato il (…), Algeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 7 febbraio 2011 / N (…).

D-1065/2011 Pagina 2 Visto: la domanda d'asilo che il richiedente ha presentato il (…) in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo (cfr. act. A2), i verbali d'audizione del 10 gennaio 2011 (di seguito: verbale 1) e del 31 gennaio 2011 (di seguito: verbale 2), la decisione dell'UFM del 7 febbraio 2011, notificata al ricorrente l'8 febbraio 2011 (cfr. act. A13), il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 14 febbraio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato) contro la suddetta decisione, la copia dell’incarto dell’UFM pervenuta al Tribunale via fax il 15 febbraio 2011, i fatti del caso di specie che, se necessario, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (artt. 31 e 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF),

D-1065/2011 Pagina 3 che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli artt. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando degli artt. 6 LAsi e 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni espletate dall'UFM, il richiedente ha dichiarato di essere cittadino algerino di etnia (…) e di essere nato e vissuto ad B._______ fino all'estate (…); che in detto anno si sarebbe trasferito con i genitori in C._______ a seguito della morte del fratello ad opera di terroristi algerini; che, dopo circa dieci anni trascorsi in C._______, nel (…) sarebbe fuggito da detto Paese per sottrarsi alla vendetta che il datore di lavoro della madre avrebbe voluto infliggergli; che, difatti, egli avrebbe tagliato a quest'ultimo due dita della mano quando l'avrebbe sorpreso a maltrattare sua madre; che egli ha altresì addotto di trovarsi in Svizzera per migliorare la sua situazione personale, rispettivamente per godere di un'istruzione, che ha affermato di essersi imbarcato a D._______ (C._______) in direzione della E._______ e di essere poi rimasto in F._______ fino agli inizi di (…), quando sarebbe venuto in Svizzera, viaggiando in treno via G._______, che ha altresì asserito di avere sempre viaggiato sprovvisto di documenti d'identità e di non essere stato controllato all'entrata in F._______; che ha inoltre dichiarato di avere subito due controlli a H._______, ma che le autorità non gli avrebbero preso le impronte, né l'avrebbero trattenuto, che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che nella decisione del 7 febbraio 2011 l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valevole entro le 48 ore; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,

D-1065/2011 Pagina 4 che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ritiene che l'UFM sarebbe stato tenuto a procedere ad ulteriori chiarimenti per accertare l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi in ragione della sua minore età e del fatto che non avrebbe avuto più alcun contatto con i famigliari in Algeria da quando si sarebbe trasferito in C._______; che, in particolare, è dell'avviso che in applicazione della giurisprudenza in materia di esecuzione dell'allontanamento di richiedenti minorenni non accompagnati l'UFM avrebbe dovuto verificare come si presenta la sua situazione familiare, sociale e professionale in Algeria ed in C._______, rispettivamente quale è la disponibilità concreta dei familiari in loco a mantenerlo, e, pertanto, entrare nel merito della sua domanda, che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la

D-1065/2011 Pagina 5 carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6), che varcare il confine dello spazio Schengen senza subire alcun controllo, come l'insorgente sostiene di avere fatto, costituisce, allo stato attuale, un'impresa pressoché impossibile; che, oltremodo, il suo racconto circa il viaggio intrapreso ed il periodo antecedente l'entrata in Svizzera trascorso in F._______ non risulta credibile; che, difatti, non corrisponde alla realtà dei fatti che i controlli subiti a H._______ da parte delle autorità non abbiano avuto conseguenze maggiori, ritenuto che, a sua stessa detta, egli si sarebbe sempre trattenuto illegalmente sul territorio (…), e senza documenti di legittimazione e non avrebbe mai tentato di regolarizzare il suo statuto (cfr. verbale 1 pagg. 8-9 e verbale 2 pag. 5/D57); che, oltremodo, è inattendibile che non sia grado di descrivere alcunché di I._______, visto che, a suo dire, vi avrebbe trascorso i primi mesi in F._______ (cfr. verbale 2 pag. 5/D52); che, peraltro, il fatto che non sia stato in grado di riferire alcunché di L._______ e l'avrebbe definita un piccolo paesino (cfr. ibidem pag. 6/D61- 65), induce a dubitare che vi abbia vissuto oltre un anno, che, pertanto, il ricorrente non può aver viaggiato nelle circostanze da lui descritte, che le dichiarazioni di non avere mai richiesto dei documenti d'identità, perché ignorerebbe l'iter da intraprendere a tale scopo, rispettivamente perché sarebbe ancora minorenne (cfr. verbale 1 pag. 5), di non possedere alcun certificato di nascita (cfr. verbale 2 pag. 3/D13) come pure di non essere a conoscenza se, durante la sua permanenza decennale in C._______, il suo statuto sarebbe stato o meno regolarizzato, nonché di non sapere se abbia la cittadinanza (…) o meno, oltre a non essere credibili, non rappresentano motivi scusabili ai sensi di legge; che, del resto, ha avuto tre settimane di tempo tra l'audizione sulle generalità, in cui era stato interpellato per la prima volta su eventuali documenti d'identità da versare agli atti, e la seconda audizione, per lo meno per avviare tentativi concreti al fine di procurarsi dei documenti d'identità; che, tuttavia, durante l'audizione sui motivi di asilo egli si è limitato ad affermare in maniera stereotipata che intraprendere i passi necessari a procurarsene sarebbe inutile (cfr. verbale 2 pag. 2/D5-8); che egli ha oltremodo giustificato la sua passività con l'età avanzata della madre ed il decesso del padre, allegando di non conoscere nessun altro che lo possa aiutare,

D-1065/2011 Pagina 6 che l’insorgente non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per l’invio dei suoi documenti, ciò che costituisce un’ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché di concreto per procurarsene di nuovi, che, vista l'inverosimiglianza delle modalità del viaggio d'espatrio intrapreso dal ricorrente, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che egli dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005 il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, che, difatti, le allegazioni rilevanti in materia di asilo si esauriscono in affermazioni di parte, non corroborate da alcun elemento della benché

D-1065/2011 Pagina 7 minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, al quale può essere rimandato, che, a titolo d'esempio, ha reso versioni contrastanti circa le modalità con le quali avrebbe appreso che la madre sarebbe stata maltrattata dal suo datore di lavoro, adducendo in sede di prima audizione di essere venuto a sapere da terzi del fatto, rispettivamente di averlo visto con i propri occhi (cfr. verbale 1 pag. 6) e, durante l'audizione sui motivi di asilo, di avere invece lui stesso udito le grida della madre e di essersi subito precipitato sul luogo del misfatto (cfr. verbale 2 pagg. 6-7/D68 e 81); che ha narrato il ferimento del datore del lavoro in maniera stereotipata, adducendo unicamente che quando gli avrebbe tagliato le dita avrebbe visto del sangue e sarebbe subito scappato (cfr. ibidem pag. 8/D85); che la versione resa durante la prima audizione secondo cui dopo l'accaduto egli si sarebbe medicato e, qualche giorno dopo, avrebbe lasciato la C._______ (cfr. verbale 1 pag. 6), non coincide con quella narrata successivamente, ossia che dopo il ferimento avrebbe contattato lo zio e, su consiglio dello stesso, l'avrebbe atteso vicino al mare per qualche ora, prima di recarsi al domicilio del parente, rispettivamente presso un amico (cfr. verbale 2 pagg. 8-9/D90-94); che, d'altra parte, risulta illogico che egli abbia deciso di lasciare la C._______ e la famiglia dopo l'episodio di cui parola, ritenuto che, a suo stesso dire, in merito all'incontro avvenuto con il figlio del datore di lavoro della madre, la famiglia dello stesso non avrebbe denunciato i fatti presso le autorità (cfr. ibidem pag. 10/D111- 113), che, in tale contesto, non vi è motivo di ritenere che l'insorgente non possa ottenere dalle competenti autorità (…), se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti, che, oltremodo, per quanto attiene al suo timore di essere coinvolto nelle faccende legate al terrorismo algerino, nelle quali sarebbe stato implicato il fratello e per le quali il medesimo sarebbe deceduto (cfr. verbale 2 pag. 12/D136), da una parte lo stesso non è stato per nulla circostanziato e, dall'altra parte, è stato menzionato unicamente alla fine della seconda audizione (concretamente quale risposta alla domanda finale dell'auditore), ossia non ha trovato menzione alcuna né durante l'audizione sommaria, né durante il racconto spontaneo sui motivi di asilo esposto nella seconda deposizione, dando in tal guisa l'impressione che sia stato addotto in extremis per i bisogni della causa,

D-1065/2011 Pagina 8 che nel gravame l'insorgente non si è pronunciato in alcun modo sulle contraddizioni avanzate dall'autorità di prime cure in merito al racconto sui motivi di asilo, che ne discende che l'UFM ha rettamente considerato le sue dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista, unicamente e a differenza di quanto preteso dal ricorrente nel gravame, dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 8), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che, di conseguenza, la censura ricorsuale secondo cui l'UFM avrebbe dovuto provvedere a maggiori approfondimenti in merito all'esecuzione del rinvio dell'insorgente non può essere ritenuta, considerato altresì che la sua identità non è dimostrata, che, da quanto esposto, discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata,

D-1065/2011 Pagina 9 che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (artt. 14 cpv. 1-2 e 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile nel caso di specie (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, la situazione vigente in Algeria non è notoriamente caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che dagli atti di causa non emergono neppure elementi che possano ostare all'esecuzione dell'allontanamento in ragione della minore età riconosciuta al ricorrente dall'UFM, che, difatti, l'insorgente ha affermato di essere nato il 12 settembre 1993; che, pertanto, al momento attuale, egli presenta un'età di 17 anni e cinque mesi, ossia molto vicina alla maggiore età; che egli ha dichiarato di avere affrontato il viaggio d'espatrio dalla C._______ verso l'F._______ ed il soggiorno di un anno e mezzo in detto Paese prima dell'entrata in Svizzera in modo del tutto autonomo, dormendo in case abbandonate e sulla strada, nonché consumando i pasti presso un'organizzazione a scopo sociale o presso connazionali (cfr. verbale 1 pag. 9 e verbale 2 pag. 6/D60); che la sua dichiarazione secondo cui avrebbe imparato a scrivere da solo, grazie all'assidua lettura di diversi testi (cfr. verbale 1 pag. 3), non può essere ritenuta verosimile in quanto contraria alla realtà dei fatti; che, di conseguenza, anche l'allegazione secondo la quale avrebbe frequentato unicamente due anni di scuola non può essere considerata verosimile; che, pertanto, vi è ragione di credere che l'insorgente abbia, per lo meno, frequentato la scuola dell'obbligo; che egli ha altresì affermato di avere lavorato in C._______ in veste di (…) sin dall'età di dieci anni (cfr. ibidem pag. 3 e verbale 2 pag. 5/D47); che, da quanto esposto, discende che l'insorgente è da considerarsi capace di discernimento ed in grado, senza bisogno di alcun aiuto particolare, di

D-1065/2011 Pagina 10 gestire autonomamente la vita quotidiana; che, difatti, avendo egli saputo badare a sé stesso quando si trovava all'estero, in particolare durante il viaggio per giungere nel nostro Paese, compreso il soggiorno in F._______, non vi è ragione di ritenere che non sia in grado di farlo anche in futuro, adattandosi nuovamente ad un realtà diversa da quella (…), ovvero in Algeria, Paese di cui è originario e conosce la lingua ufficiale, impegnandosi a trovare un'occupazione, ad esempio in campo (…), che gli permetta di soddisfare i suoi fabbisogni; che, in altre parole, le circostanze rilevanti del caso nel loro insieme non impongono la necessità di una presa a carico da parte di terze persone, ragione per cui può essere lasciata aperta la questione a sapere se i due zii paterni del ricorrente residenti nella città algerina di M._______ (cfr. verbale 2 pag. 3/D24) siano effettivamente disposti ed in grado a mantenerlo per i sette mesi che lo separano dal raggiungimento della maggiore età; che, infine, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici, che, in siffatte circostanze, non può essere rimproverato all'UFM di non avere proceduto alle necessarie ed adeguate misure d'istruzione che il caso di specie imponeva, conformemente alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107) ed alla giurisprudenza (cfr. GICRA 2006 n. 24 consid. 6.2, GICRA 1999 n. 2 consid. 6b-6c e GICRA 1998 N. 13 consid. 5); che, infatti, come l'UFM ha rettamente ritenuto, sono adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente, molto prossimo alla maggiore età, di inserirsi adeguatamente in Algeria, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,

D-1065/2011 Pagina 11 che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (Dispositivo alla pagina seguente)

D-1065/2011 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione:

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