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Bundesverwaltungsgericht 01.03.2023 D-1043/2023

1 marzo 2023·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,951 parole·~20 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 16 febbraio 2023

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-1043/2023

Sentenza d e l 1 ° marzo 2023 Composizione Giudice Chiara Piras, giudice unica, con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliera Sebastiana Bosshardt.

Parti A._______, nata il (…), B._______, nato il (…), C._______, nato il (…), D._______, nato il (…), Afghanistan, tutti patrocinati da Ugo Di Nisio, (…), ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 16 febbraio 2023 / N (…).

D-1043/2023 Pagina 2 Visto: la domanda di asilo che A._______ con il marito B._______ ed i figli C._______ e D._______ hanno presentato in Svizzera il 22 agosto 2022, gli estratti della banca dati dattiloscopica "EURODAC" del 23 agosto 2022, da cui si evince che gli interessati erano già stati interpellati in Italia il 13 agosto 2022, la procura del 25 agosto 2022 conferita alla rappresentanza legale loro assegnata, i verbali di rilevamento delle generalità del 1° settembre 2022 del Signor B._______ e della Signora A._______, i successivi colloqui personali dell'8 settembre 2022 conformemente all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III) nel corso dei quali agli interessati è stato concesso il diritto di essere sentiti in merito all'eventuale competenza dell'Italia per la trattazione della loro domanda d'asilo ed all'accertamento medico, le richieste di presa in carico dei richiedenti del 23 agosto 2022 presentate dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) alle competenti autorità italiane ai sensi dell'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III, l'assenza di risposta delle suddette autorità, la trasmissione, da parte delle autorità italiane, dell'accordo per il trasferimento del nucleo familiare del 9 febbraio 2023, la decisione del 16 febbraio 2023, notificata il 17 febbraio 2023, mediante la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento degli interessati verso l'Italia, il ricorso del 23 febbraio 2023 (recte: 22 febbraio 2023), inoltrato il 22 febbraio 2023 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM con il quale i ricorrenti

D-1043/2023 Pagina 3 hanno concluso alla sospensione, in via supercautelare, dell'esecuzione della decisione, alla concessione dell'effetto sospensivo; in via principale, all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti alla SEM per l'esame nazionale della domanda d'asilo; in subordine, alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria, con contestuale domanda di assistenza giudiziaria, le misure supercautelari del 23 febbraio 2023 per il tramite delle quali il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione dell'allontanamento, le visite mediche effettuate dagli interessati in corso di procedura,

e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒ c e art. 52 PA ed occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che in sede di colloquio Dublino gli interessati hanno riferito di non voler far ritorno in Italia poiché non avrebbero chiesto asilo in tale Paese; che in Italia la moglie ed i figli non sarebbero stati curati dopo lo sbarco ed il centro dove avrebbero alloggiato sarebbe stato sovraffollato, in pessime condizioni ed il figlio D._______ non avrebbe avuto di che vestirsi; che inoltre, i figli sarebbero traumatizzati per il viaggio in barca e per i maltrattamenti a cui avrebbero assistito in Italia (cfr. atti SEM 35/3 e 37/3),

D-1043/2023 Pagina 4 che nella querelata decisione l'autorità inferiore ha dapprima constatato la competenza dell'Italia per l'esame della domanda d'asilo; che in seguito, è stata esclusa la sussistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III o di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o di violazione del principio del divieto di respingimento; che segnatamente, l'Italia avrebbe garantito l'accoglienza in una struttura del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) adeguata all'età dei bambini ed in rispetto dell'unità famigliare; che infine, non sussisterebbero motivi che giustificherebbero l'applicazione dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III o della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che in sede di ricorso, gli insorgenti censurano un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti; che la realtà del sistema di accoglienza italiano non corrisponderebbe a quanto riportato dalla SEM; che altresì, a dicembre 2022 l'Italia avrebbe bloccato il trasferimento Dublino di 184 migranti a causa dell'alto numero di sbarchi; che nonostante in astratto vi sarebbero sufficienti posti letto sul suolo italiano per i richiedenti asilo, vi sarebbe una lacuna nella programmazione e nell'assegnazione degli alloggi, ciò che comporterebbe l'assenza di un alloggio per molti richiedenti; che le garanzie fornite in casu sarebbero del tutto generiche e senza riferimento ad uno specifico centro di assegnazione; che per quanto attiene allo stato di salute della ricorrente, le terapie mostrerebbero prescrizioni continuate di medicamenti e dunque la necessità di proseguire le cure anche in Italia; che ciò non apparirebbe scontato dato il precario stato del sistema di accoglienza italiano; che pertanto, la SEM sarebbe incorsa in un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti in quanto il trasferimento in Italia dei ricorrenti li esporrebbe ad una probabile violazione dell'art. 3 CEDU; che infine, la SEM non avrebbe esercitato il proprio potere d'apprezzamento per quanto riguarda l'applicazione della clausola di sovranità, che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento,

D-1043/2023 Pagina 5 che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15), che nel caso della procedura di presa in carico (inglese: "take charge"), come nel caso di specie, ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III), che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete,

D-1043/2023 Pagina 6 che, nel caso di specie gli interessati sono stati interpellati a E._______ (Italia) in data 13 agosto 2022 (cfr. atti SEM 16/1 e 18/1), che il 23 agosto 2022, la SEM ha presentato alle autorità italiane competenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III una richiesta di presa in carico fondata sull'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III, che l'Italia, non avendo risposto alla domanda di presa in carico entro il termine previsto all'art. 22 par. 1 e 6 Regolamento Dublino III, ha tacitamente riconosciuto la propria competenza nella trattazione della domanda di asilo in questione (art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III), che di conseguenza, la competenza dell'Italia, peraltro non contestata in sede ricorsuale, è di principio data, che in seguito, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nella fattispecie dacché non vi sono fondati motivi per ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. sentenza del Tribunale D-4235/2021 del 19 aprile 2022 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 10.2), che l'Italia è legata alla CartaUE e firmataria, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che la presunzione secondo cui l'Italia agisca in linea con gli standard previsti dal diritto europeo e internazionale non è stata rovesciata dai ricorrenti,

D-1043/2023 Pagina 7 che difatti le loro allegazioni generiche esposte in sede di ricorso circa la situazione d'accoglienza in Italia, non sono in grado di condurre ad una modifica delle conclusioni espresse dal Tribunale in merito nella sentenza di riferimento D-4235/2021 del 19 aprile 2022, al quale hanno accesso i richiedenti l'asilo che non vi hanno ancora depositato una domanda d'asilo, come è il caso degli insorgenti (i cosiddetti "take charge", art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III; cfr. sentenza D-4235/2021 precitata consid. 10.4.3.2-10.4.3.3), che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III), se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che nel caso di specie, va in primo luogo osservato come spetti innanzitutto ai ricorrenti presentare al più presto una domanda d'asilo alle autorità italiane competenti e rispettare le loro istruzioni, ciò che permetterà loro di beneficiare dei diritti previsti dalla direttiva accoglienza, che inoltre, gli insorgenti non hanno apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, rinviandoli in un paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale paese, che agli atti non figurano del resto elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe gli insorgenti al rischio di essere privati del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza,

D-1043/2023 Pagina 8 che in seguito, gli insorgenti censurano un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti poiché il loro trasferimento in Italia li esporrebbe ad una probabile violazione dell'art. 3 CEDU, che tuttavia, mal si comprende il motivo per il quale la SEM avrebbe violato il principio inquisitorio; che in realtà, ciò che i richiedenti contestano è l'apprezzamento giuridico della situazione effettuato dall'istanza inferiore, ciò che non risulta essere una questione formale da trattare preliminarmente, che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [Corte EDU] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.), che altresì, si rileva che nelle procedure di presa in carico non è necessario richiedere alle autorità italiane garanzie scritte individuali di presa a carico immediata per i richiedenti affetti da problematiche mediche (somatiche o psichiche) gravi; che in un siffatto contesto si deve infatti partire dall'assunto che i richiedenti l'asilo possano in linea di principio accedere alle prestazioni assistenziali, comprensive anche delle cure e dei trattamenti necessari ed urgenti, sin dal loro arrivo in Italia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 10.4.3.3), che nel caso in disamina, la Signora A._______ ed i figli C._______ e D._______ sono stati visitati dal medico generalista in data 15 settembre 2022 per (…), trattata con diversi medicamenti (cfr. atto SEM 42/2, 43/2 e 44/2), che C._______ è inoltre stato visitato da uno specialista in pediatria in data 16 settembre 2022 ed è stato trovato in condizioni generali buone e non è

D-1043/2023 Pagina 9 stata prescritta alcuna terapia; che è stato indicato un colloquio con psicologo ed un controllo odontoiatrico, che entrambi i bimbi sono poi stati sottoposti ad alcune visite dentistiche per (…) rispettivamente il trattamento di (…) (cfr. atti SEM 47/2, 48/3, 58/2, 59/2), che la madre è stata sottoposta ad alcuni controlli ginecologici per una possibile (…); che a livello clinico non vi sarebbe alcuna indicazione per l'urgenza di effettuare una (…) nei prossimi 2-3 mesi, che la terapia prescritta prevede un trattamento con (…) (cfr. atti SEM 46/3, 55/2 e 56/2 ed in particolare 57/2), che la ricorrente è inoltre stata visitata per emicrania, dolori cervicali e problemi psicologici; che il trattamento raccomandatole è stato efficace e le è stata prescritta la continuazione dell'assunzione di (…) e di un (…) (cfr. atti SEM 49/2, 50/2, 51/2, 53/2), che infine, le è stato diagnosticato uno (…) (…) in (…); che attualmente non vi sarebbe però alcuna indicazione chirurgica e tali affezioni non sarebbero rilevanti per l'acuità visiva e per il quale le è stato prescritto un collirio (cfr. atti SEM 61/1 e 62/2), che il signor B._______ è stato visitato da un medico in data 9 gennaio 2023 per un'infezione virale attiva (cfr. atti SEM 60/2); che altrimenti non sarebbero previste ulteriori visite mediche, che nei certificati medici versati agli atti non vi erano dipoi indicazioni quanto a sospetti di patologie gravi da identificare ulteriormente, che lo stato di salute dei ricorrenti – sufficientemente acclarato (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4) – risultava dunque non ostativo all'esecuzione del trasferimento; che invero, è indubbio che nel caso in narrativa il substrato fattuale non contenesse indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale; che allo stesso modo, non vi erano elementi per sospettare che le patologie diagnosticate potessero raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento,

D-1043/2023 Pagina 10 che tale conclusione è tuttora attuale, non essendovi elementi per ritenere che lo stato di salute degli insorgenti sia nel frattempo peggiorato, che in seguito, per quanto riguarda l'accesso alle cure, l'Italia dispone del resto di infrastrutture mediche sufficienti ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza), che altresì, essi potranno ovviare a possibili complicazioni dell'ottenimento dei farmaci che sono stati loro prescritti venendo trasferiti con una riserva sufficiente, che in altre parole, essi non hanno fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le loro condizioni di vita o la loro situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia, che ad ogni modo, appartiene ai ricorrenti sollevare l'eventuale violazione dei loro diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che infine, contrariamente a quanto sostenuto in sede ricorsuale, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria o che non abbia esercitato il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovranità"), che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda di asilo dei ricorrenti ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a prenderli in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento Dublino III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi

D-1043/2023 Pagina 11 ed ha pronunciato il loro trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che i ricorrenti non possiedono un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, sono divenute senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 23 febbraio 2023 decadono con la presente decisione finale (cfr. HANSJÖRG SEILER, in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1043/2023 Pagina 12 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale.

La giudice unica: La cancelliera:

Chiara Piras Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione:

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