Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1027/2011 Sentenza del 17 febbraio 2011 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi; cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, nato il (…), Nigeria, alias A._______, nato il (…), Nigeria, alias B._______, nato il (…), Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 10 febbraio 2011 / N […].
D-1027/2011 Pagina 2 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 27 gennaio 2011 (di seguito: verbale 1) e del 4 febbraio 2011 (di seguito: verbale 2), la decisione dell'UFM del 10 febbraio 2011, notificata al ricorrente il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta; atto A 16/1), il ricorso inoltrato dall'insorgente l'11 febbraio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato), pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 14 febbraio 2011, la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta via fax al Tribunale il 14 febbraio 2011, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF),
D-1027/2011 Pagina 3 che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, al momento del deposito della sua domanda d'asilo e nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere nato il (…), rispettivamente di avere (…)/(…) anni, nonché di essere cittadino nigeriano, d'etnia igbo e di religione anglicana, originario di C._______, nella periferia di D._______, nel E._______ (Nigeria), dove avrebbe vissuto dalla sua nascita fino al suo espatrio, che l'interessato ha affermato di aver lasciato il suo Paese d'origine per il timore di essere ricercato dalle autorità nigeriane, in quanto egli sarebbe fuggito dal carcere dove era detenuto; che, a seguito dell'uccisione di sua sorella durante gli scontri scoppiati per la crisi tra musulmani e cristiani, l'interessato avrebbe aderito al gruppo denominato "F._______" per rivendicarne la sua morte; che l'interessato sarebbe stato arrestato il (…) e detenuto presso la Centrale di Polizia di G._______ per aver attaccato – assieme al suddetto gruppo – la moschea di detta città; che, il (…), il medesimo sarebbe riuscito ad evadere e si sarebbe rifugiato presso suo zio a G._______, dove sarebbe rimasto fino al (…); che, in seguito, suo zio lo avrebbe accompagnato a H._______, da dove, dopo un mese, ovvero il (…), sarebbe espatriato, che, da H._______, grazie ad un amico di suo zio che lavorava al porto, l'interessato si sarebbe imbarcato su una nave e, dopo un mese di viaggio, sarebbe giunto in una località di un Paese a lui sconosciuti; che, da tale località, egli avrebbe preso un treno diretto, arrivando a I._______ (Svizzera), senza documenti e senza subire alcun controllo, che, nella decisione del 10 febbraio 2011, l'UFM ha ritenuto che, in forza dell'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti sancito dall'art. 8 LAsi, il richiedente non sarebbe riuscito a convincere l'autorità della sua
D-1027/2011 Pagina 4 allegata minore età, non avendo presentato alcuna prova o documento d'identità valido a sostegno della stessa ed avendo fornito dichiarazioni vaghe in merito al numero di mesi della sua età, nonché affermazioni contraddittorie circa l'età dei suoi genitori; che, peraltro, il comportamento e l'apparenza fisica del richiedente, nonché il risultato dall'esame osseo, confermerebbero che egli sarebbe maggiorenne, così come l'assenza di un motivo giustificativo per la mancanza di documenti e le circostanze del suo viaggio; che, di conseguenza, esso sarebbe stato considerato maggiorenne e l'audizione sui fatti si sarebbe svolta senza una persona di fiducia; che, inoltre, l'autorità inferiore ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valido ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311) entro le 48 ore successive alla sua istanza; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, in primis l'insorgente ritiene che sarebbe arbitraria la decisione dell'UFM di ritenerlo maggiorenne; che, in particolare, ribadisce di avere (…) anni, sostenendo peraltro che la decisione dell'UFM si baserebbe su motivazioni generiche e inconsistenti, nonché sull'esame osseo, il quale non sarebbe scientificamente valido; che, in secondo luogo, il ricorrente contesta la decisione dell'UFM, ritenendo che vi sarebbero dei motivi scusabili giustificanti la mancata presentazione dei documenti d'identità, ragione per cui l'autorità inferiore sarebbe dovuta entrare nel merito della sua domanda d'asilo; che, in particolare, egli conferma di aver viaggiato illegalmente come descritto, nonché ribadisce di non aver mai posseduto né il passaporto, né la carta d'identità, a causa della sua età e ritenuto che in Nigeria non vi sarebbe l'esigenza, come in Europa, di aver un documento d'identità; che, per questi motivi, non gli sarebbe possibile ottenere ora siffatti documenti d'identità e consegnarli alle autorità elvetiche; che, inoltre, il ricorrente fa valere che l'UFM sarebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo, in quanto sarebbero necessari ulteriori approfondimenti in relazione al suo statuto di rifugiato o all'esecuzione del suo allontanamento; che, infatti, secondo quanto avrebbe esposto in modo dettagliato, coerente e sostanziato, egli
D-1027/2011 Pagina 5 sarebbe stato costretto a fuggire dal suo Paese d'origine, a causa del suo coinvolgimento negli scontri interreligiosi nella regione di D._______, a seguito dei quali sarebbe stato posto in detenzione; che, dopo essere evaso di prigione, il ricorrente sostiene di non avere avuto altra soluzione che espatriare, in quanto la sua vita sarebbe in pericolo in Nigeria; che, infine, considerata altresì la situazione sempre peggiore in detto Paese, l'autore del gravame fa valere che il suo allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 7 cpv. 2 OAsi 1, per il richiedente l'asilo minorenne,che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età; che la designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento); che, nell'ambito dell'accertamento dei fatti, è altresì possibile ricorrere all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1), che, nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire né indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età, né valide giustificazioni per la mancata produzione di documenti d'identità o di viaggio, essenzialmente per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato; che, segnatamente, il ricorrente ha dichiarato di aver (…) anni al momento dell'espatrio, rispettivamente di avere (…) anni, senza tuttavia essere in grado di indicare il numero di mesi esatti (cfr. verbale 1 pag. 2 e verbale 2 D129); che, inoltre, egli si è contraddetto circa l'età dei suoi genitori, in relazione alla loro nonché alla sua data di nascita (cfr. verbale 1 pag. 4); che, peraltro egli ha affermato che sua sorella è nata nel (…) e che hanno sette anni di differenza (cfr. ibidem pag. 4); che, alla domanda postagli circa la sua età nel (…), egli ha risposto che aveva (…) anni (cfr. ibidem pagg. 5 e 7); che, anche in merito all'anno in cui avrebbe terminato la scuola secondaria, ovvero nel (…), egli ha dichiarato di aver avuto all'epoca (…) anni (cfr. ibidem pagg.
D-1027/2011 Pagina 6 3 e 7); che, pertanto, secondo le evocate allegazioni, non è plausibile che egli sia nato nel (…); che, alla luce di queste considerazioni, v'è ragione di concludere che l'età dichiarata dal ricorrente è inverosimile; che, peraltro, egli non ha apportato alcun documento d'identità a comprova della sua minore età; che, in siffatte condizioni, le risultanze dell'esame osseo, a cui è stato sottoposto il ricorrente, sono superflue e irrilevanti nella fattispecie, in particolare essendo già appurata la palese inverosimiglianza delle dichiarazioni del medesimo circa la sua minore età, che, pertanto, conto tenuto dell'evocate circostanze del caso di specie, unitamente all'inconsistenza delle argomentazioni ricorsuali (cfr. ricorso pag. 2), nonché alla mancata produzione di qualsivoglia mezzo di prova, non v'è ragione di censurare la mancata designazione al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri,
D-1027/2011 Pagina 7 che, quanto al suo viaggio d'espatrio, come rettamente rilevato dall'UFM, il ricorrente ha reso allegazioni del tutto vaghe, stereotipate e incredibili; che, a titolo d'esempio, non è plausibile che egli sia potuto arrivare in Svizzera dalla Nigeria, entrando nello spazio Schengen, viaggiando dapprima in nave e poi con un unico treno diretto, nonché senza subire alcun controllo e senza documenti (cfr. verbale 1 pagg. 2 e 8, verbale 2 D20, D25); che il ricorrente si è contraddetto sul tipo di nave su cui avrebbe viaggiato, dichiarando che si trattava di un mercantile, ma che trasportava petrolio (cfr. verbale 2 D29-D30); che, inoltre, il medesimo non è stato in grado di indicare né il nome del Paese o della località in cui sarebbe sbarcato (cfr. verbale 1 pag. 8 e verbale 2 D20); che, peraltro, l'insorgente non ha saputo fornire il nome della città, da cui avrebbe proseguito il suo viaggio in treno fino a giungere a I._______ (cfr. verbale 1 pag. 8 e verbale 2 D40); che, d'altronde, non è plausibile che l'insorgente sia arrivato a I._______ viaggiando in treno solo per 40 minuti, allorquando egli sarebbe partito da una località marittima, dove sarebbe sbarcato (cfr. verbale 1 pag. 8); che, infine, non è manifestamente verosimile che il ricorrente abbia effettuato tale viaggio, senza chiedere informazione alcuna, senza alcun titolo di viaggio e senza per di più aver pagato alcuna somma (cfr. verbale 1 pag. 8 e verbale 2 D35-36 e D40-47), che, pertanto, il ricorrente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, inoltre, non soccorrono il ricorrente le vaghe e stereotipate allegazioni asserite in corso di procedura di prima istanza e ribadite in sede di ricorso, secondo le quali non gli sarebbe stato possibile consegnare dei documenti, poiché sostanzialmente non ne avrebbe mai posseduti (cfr. verbale 1 pag. 5, verbale 2 D18, nonché ricorso pag. 2); che tali asserzioni, infatti, non costituiscono nel caso di specie ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi della legge, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa la mancata presentazione dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità,
D-1027/2011 Pagina 8 che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, segnatamente, il racconto del ricorrente si distingue per il suo carattere estremamente vago, inconsistente e illogico; che, a titolo d'esempio, in primis, l'insorgente non ha in alcun modo circostanziato l'informazione raccolta secondo cui sua sorella sarebbe stata uccisa in occasione dello scoppio degli scontri tra cristiani e musulmani in data (…) (cfr. verbale 1 pag. 6); che, in particolare, è contrario ad ogni logica dell'agire che il ricorrente si sia accontentato di quanto gli sarebbe stato riferito dai suoi vicini circa la morte di sua sorella e non si sia rivolto né ai suoi genitori, né alle autorità per raccogliere maggiori informazioni in merito a tale evento (cfr. verbale 2 D75-D96); che, inoltre, il ricorrente non ha saputo fornire alcuna spiegazione plausibile circa il legame che avrebbe avuto la sua adesione al gruppo "F._______" con la morte di sua
D-1027/2011 Pagina 9 sorella; che, infatti, mal si comprende in che modo avrebbe potuto rivendicare la morte di quest'ultima, senza nemmeno essere in possesso di qualsivoglia informazione sulle circostanze della morte della stessa (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 D49, D75-D96, in particolare D85); che, peraltro, riguardo alla detenzione subita, quest'ultimo non ha fornito alcun dettaglio specifico circa le condizioni di detenzione, bensì si è limitato ad indicare in maniera stereotipata che si trattava di una cella con la porta di ferro e con una finestra con le sbarre in cui erano detenuti assieme a lui settanta persone (cfr. verbale 1 pagg. 6-7 e verbale 2 D113-117); che, d'altronde, egli si è contraddetto sul luogo in cui sarebbe stato incarcerato; che, infatti, inizialmente ha dichiarato che era detenuto presso la stazione di Polizia a G._______ (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 D110) ed, in seguito, a D._______ (cfr. verbale 2 D112); che, per di più, è contrario alla logica dell'agire che il ricorrente, una volta evaso, si sarebbe rifugiato per più giorni presso suo zio a G._______, dove avrebbe potuto essere facilmente intercettato dalle autorità nigeriane, se quest'ultime lo avessero voluto effettivamente cercare (cfr. verbale 1 pagg. 6-7 e verbale 2 D120-121); che, infine, il ricorrente non ha apportato alcun chiarimento agli elementi contraddittori, nonché vaghi ed illogici del suo racconto, rettamente rilevati dall'UFM, limitandosi semplicemente ad affermare in sede di ricorso di aver esposto in modo dettagliato, sostanziato e coerente i suoi motivi d'asilo (cfr. ricorso pag. 3); che, alla luce delle suesposte dichiarazioni, v'è ragione di concludere all'assoluta inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti dal ricorrente, senza che sia necessario evocare ulteriori elementi inconsistenti del racconto reso, che, pertanto, ritenuta l'inverosimiglianza dei fatti addotti, non v'è altresì motivo di ritenere che il ricorrente non possa beneficiare, in Patria, di un equo processo in relazione ad eventuali accuse mosse nei suoi confronti, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
D-1027/2011 Pagina 10 dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 e segg. e DTAF 2009/50 consid. 5-8 pag. 725-733), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; GICRA 2001 n. 21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale,
D-1027/2011 Pagina 11 che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, celibe senza alcuna persona a carico e vanta una formazione scolastica (cfr. verbale 1 pagg. 2-3); che, inoltre, egli dispone in patria di un'importante rete sociale su cui contare, tra cui i suoi genitori e suo zio paterno (cfr. verbale 1 pag. 3 e verbale 2 D12); che, infine, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
D-1027/2011 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: