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Bundesverwaltungsgericht 18.02.2011 D-1026/2011

18 febbraio 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,829 parole·~14 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito / assenza di documenti) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 9 febbraio 2011

Testo integrale

undesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1026/2011 Sentenza del 18 febbraio 2011 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliera Vera Riberti. Parti A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 9 febbraio 2011 / N […].

D-1026/2011 Pagina 2 Visto: la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data (…) in Svizzera; il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali d'audizione del 21 gennaio 2011 e del 9 febbraio 2011; il verbale di decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 9 febbraio 2011, notificata il medesimo giorno al ricorrente (cfr. risultanze processuali); il ricorso inoltrato l'11 febbraio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato); copia dell'incarto dell'UFM trasmesso tramite fax a codesto Tribunale in data 14 febbraio 2011; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale (de seguito: il Tribunale), in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF;

D-1026/2011 Pagina 3 che l’UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, nell’ambito delle audizioni sui motivi della domanda d’asilo, l’interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano, di etnia (…), nato a C._______ e vissuto a D._______ o C._______ stessa sino al momento del suo espatrio (cfr. verbale d'audizione del 21 gennaio 2011, pagg. 1 seg.); che egli sarebbe fuggito dal suo Paese il mese di (…), a seguito dell'uccisione di suo padre e suo fratello da parte di mussulmani, come pure successivamente della madre e per il timore quindi di subire la stessa sorte (cfr. verbale d'audizione del 21 gennaio 2011, pagg. 5 seg. e verbale d'audizione del 9 febbraio 2011, pagg. 3 segg.); che il ricorrente sarebbe riuscito a fuggire grazie all'aiuto di un signore incontrato nella chiesa di C._______, il quale l'avrebbe condotto in E._______ (cfr. verbale d'audizione del 9 febbraio 2011, pag. 8); che egli avrebbe poi impiegato (…) settimane per raggiungere la F._______ e, dopo (…), avrebbe preso una barca, giungendo, in un primo tempo, a G._______ e, susseguentemente, in H._______ ed in I._______, ove sarebbe rimasto almeno (…) mesi e da dove sarebbe ripartito in direzione dell'J._______, lasciando detto Paese a bordo di un treno dopo (…)

D-1026/2011 Pagina 4 giorni, al fine di recarsi in Svizzera (cfr. verbale d'audizione del 21 gennaio 2011, pagg. 7 segg.); che, nella decisione del 9 febbraio 2011, l'UFM ha considerato, da un lato, che il ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento suscettibile di identificarlo; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l’autorità inferiore non è entrata nel merito della citata domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi ed ha pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera verso la Nigeria, nonché l’esecuzione dell’allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile; che nel ricorso l’insorgente ha, per quanto concerne la mancata consegna di documenti d’identità, rimandato a quanto già affermato nei verbali di audizione, sostenendo di aver fornito motivi scusabili – di oggettiva impossibilità – che spiegano le ragioni per la mancata consegna dei documenti richiesti; che, inoltre, egli ritiene che nel suo caso vi sarebbe quantomeno la necessità di ulteriore chiarimenti, come pure che un suo eventuale rinvio in Nigeria sarebbe da considerare non ragionevolmente esigibile; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all’autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria, la concessione dell’ammissione provvisoria, presentando contestualmente domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento del pagamento anticipato delle spese di giudizio; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e

D-1026/2011 Pagina 5 all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6); che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di un mese dall'inoltro della sua domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che, per di più, egli si è limitato ad asserire di non aver mai posseduto o richiesto un passaporto e/o una carta d'identità poiché non avrebbe mai avuto intenzione di espatriare, rispettivamente giacché in Nigeria non si userebbe la carta d'identità (cfr. verbale d'audizione del 21 gennaio 2011, pag. 4); che, alla domanda su cosa avrebbe fatto dopo essere venuto a conoscenza dell'obbligo di presentare un documento d'identità o di viaggio dopo le 48 ore dall'inoltro della domanda d'asilo, l'insorgente ha risposto di non avere fatto nulla e di possedere soltanto un certificato di nascita, senza tuttavia sapere dove questi si trovi; che, per contro, egli ha in seguito dichiarato di non avere alcun documento, ovvero neppure un certificato di nascita (cfr. verbale d'audizione del 21 gennaio 2011, pag. 5 e verbale d'audizione del 9 febbraio 2011, pag. 2); che, oltre a ciò, circa il suo viaggio d'espatrio, il ricorrente non è riuscito a fornire dettagli sulla persona che l'avrebbe aiutato a fuggire dalla Nigeria, né qualsivoglia altro particolare o sufficienti dettagli in merito ai paesi attraversati, quali la F._______, G._______, la H._______, la F._______ o l'J._______ (cfr. verbale d'audizione del 21 gennaio 2011, pagg. 5 segg.); che, pertanto, il ricorrente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte; che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del

D-1026/2011 Pagina 6 ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i suoi documenti per i bisogni della causa; che, di conseguenza, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto, con l’art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una procedura sommaria nell’ambito della quale è statuito sull’adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5); che non si entra nel merito di una domanda d’asilo quando sulla base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l’asilo non adempie manifestamente la qualità di rifugiato; che ciò può risultare, fra l’altro, sia dalla manifesta inconsistenza sia dalla palese irrilevanza dei motivi d’asilo addotti (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5); che l’insorgente ha dichiarato sostanzialmente di avere lasciato il suo Paese per il timore di essere a sua volta ucciso da individui mussulmani che già avrebbero ucciso i suoi genitori ed il fratello; che egli non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato; che, segnatamente, in occasione della prima audizione egli si è a più riprese contraddetto, dichiarando che nel suo Paese vivrebbero ancora madre e padre, una a C._______ e l'altro a D._______ e, poco dopo,

D-1026/2011 Pagina 7 raccontando che il padre e la madre sarebbero stati uccisi; che, sempre in sede di prima audizione, egli ha asserito di aver vissuto dalla nascita sino al momento dell'espatrio a C._______ per poi rettificare e dichiarare che, poco dopo la nascita, i suoi genitori si sarebbero trasferiti a D._______ per lavoro (non sapendo peraltro dove si trovi D._______) e che egli avrebbe vissuto con loro in detta località sino al mese di (…) (cfr. verbale d'audizione del 21 gennaio 2011, pagg. 1 segg.); che oltre alle già illustrate contraddizioni, vengono ad aggiungersi le dichiarazioni vaghe ed illogiche circa gli asseriti omicidi dei suoi famigliari; che, infatti ed a titolo d'esempio, il ricorrente non è stato in grado di indicare chi e quante persone avrebbero commesso detti crimini (cfr. verbale d'audizione del 21 gennaio 2011, pagg. 5 seg.); che egli si è pure contraddetto sostenendo, in un primo tempo, di essere scappato in bus dalla chiesa dove sarebbero stati uccisi il padre ed il fratello e, in un secondo tempo, dichiarando invece che sarebbe salito a bordo di un piccolo veicolo privato (cfr. verbale d'audizione del 21 gennaio 2011, pag. 6 e verbale d'audizione del 9 febbraio 2011, pag. 5); che, infine, egli ha pure dichiarato di non aver denunciato gli omicidi dei famigliari, poiché avrebbe pensato solo ad espatriare (cfr. verbale d'audizione del 21 gennaio 2011, pagg. 6 e seg. e verbale d'audizione del 9 febbraio 2011, pag. 9); che, sia come sia ed in un ipotetico tale contesto, non vi sarebbe motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere dalle competenti autorità in Patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti; che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente; che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo; che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8; DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7); che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera

D-1026/2011 Pagina 8 del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105); che, da quanto esposto, discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142 311]; GICRA 2001 n. 21); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr); che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione dell'integralità del territorio nigeriano; che, quo alla situazione personale del ricorrente, egli è ancora giovane e, rispetto a quanto dichiarato, vanta di una formazione scolastica superiore (cfr. verbale d'audizione del 21 gennaio 2011, pag. 2); che, inoltre, avendo vissuto nel suo Paese sin dalla nascita, segnatamente a D._______ o a C._______ a seconda delle divergenti dichiarazioni, si può partire dal presupposto che egli abbia una rete sociale in loco;

D-1026/2011 Pagina 9 che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che, da un esame d'ufficio degli atti di causa, emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34); che di conseguenza, non risultano impedimenti neppure impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che, alla luce di quanto precede, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta d’esenzione dal versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l’esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva.

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D-1026/2011 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Vera Riberti Data di spedizione:

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