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Corte IV D-10096/2025
Sentenza d e l 2 6 maggio 2026 Composizione Giulia Marelli, giudice unica, con l’approvazione del giudice David R. Wenger; cancelliera Anna Borner.
Parti A._______, nato il (…), B._______, nata il (…), C._______, nato il (…), D._______, nata il (…), E._______, nato il (…), Afghanistan, tutti patrocinati da Elena Formisano, SOS Ticino Protezione giuridica (…), ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Esecuzione dell'allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 19 dicembre 2025.
D-10096/2025 Pagina 2
Fatti: A. A.a In data 14 ottobre 2025 A._______ (ricorrente 1), sua moglie B._______ (ricorrente 2), e i loro tre figli minorenni C._______, D._______ e E._______ (ricorrenti 3, 4 e 5), cittadini afghani, hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera. A.b Dai riscontri dattiloscopici nell’unità centrale del sistema europeo “EU- RODAC” del 20 ottobre 2025 è risultato che i ricorrenti avevano già depositato domanda d’asilo in Grecia in data (…) 2025, ottenendo la protezione internazionale data (…). A.c In data 21 ottobre 2025, gli interessati, anche per conto dei loro tre figli minorenni, hanno conferito procura alla Protezione giuridica della Regione (…). A.d Sempre in data 21 ottobre 2025, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di ripresa a carico dei richiedenti in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008) e dell'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo del 28 agosto 2006 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). A.e In data 4 novembre 2025, gli interessati (ad esclusione dei tre figli data la loro giovane età) hanno sostenuto un colloquio individuale in merito al rinvio verso uno Stato terzo. A.f In data 7 novembre 2025, le competenti autorità elleniche hanno accettato la riammissione degli interessati, poiché è stato concesso loro lo statuto di rifugiati in data (…) 2025 ed hanno ottenuto un permesso di soggiorno valido dal (…) 2025 al (…) 2028. A.g Nelle date 17 dicembre 2025 e 19 dicembre 2025, i richiedenti, per il tramite della loro rappresentante, hanno inoltrato il loro parere circa il progetto di decisione della SEM del 16 dicembre 2025.
D-10096/2025 Pagina 3 A.h In corso di procedura, gli interessati sono stati sottoposti a diverse visite mediche di cui si dirà – se del caso e per quanto rilevanti – in seguito nei considerandi in diritto. Essi hanno altresì versato agli atti i permessi di soggiorno e i titoli di viaggio greci di tutti i membri della famiglia in corso di validità. B. Con decisione del 19 dicembre 2025, notificata il 22 dicembre 2025, la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo degli interessati ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), ha pronunciato l’allontanamento dei richiedenti verso la Grecia e incaricato il Canton F._______ dell’esecuzione della misura. C. C.a In data 30 dicembre 2025 (timbro postale: 30 dicembre 2025; data d’entrata: 31 dicembre 2025), gli interessati, per il tramite della loro rappresentante legale, sono insorti con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) e hanno chiesto, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata e la concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera; in via subordinata, la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell’istruzione. I ricorrenti hanno altresì presentato richiesta di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. C.b Con decisione del 2 marzo 2026, la SEM ha attribuito gli insorgenti al Cantone F._______.
Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette
D-10096/2025 Pagina 4 autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto, sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 3. Ai sensi dell’art. 49 PA, in materia di diritto degli stranieri, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l’inadeguatezza (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). 4. Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 5. I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 6. Oggetto della presente procedura risulta essere esclusivamente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento. Infatti, con il ricorso gli insorgenti, seppure abbiano formalmente chiesto l’annullamento della decisione impugnata (cfr. ricorso, pag. 4 e 8), hanno al contempo domandato unicamente l’ammissione provvisoria in Svizzera (cfr. ricorso, pag. 4 e segg.). 7. 7.1 In sede di colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo, i ricorrenti 1 e 2 hanno dichiarato che avrebbero ricevuto la protezione internazionale il (…) luglio 2025, che avrebbero vissuto in Grecia dall’(…) gennaio 2025
D-10096/2025 Pagina 5 al (…) agosto 2025 nel Centro d’accoglienza di G._______ e dal (…) agosto 2025 – ossia quando avrebbero ricevuto i documenti di viaggio (passaporti) – al (…) ottobre 2025 ad Atene in un dormitorio a pagamento. Dopo aver dormito tre notti fuori al freddo in un parco per risparmiare, avrebbero deciso di partire e la scelta di venire in Svizzera sarebbe dipesa dal prezzo del biglietto aereo. In Grecia si sarebbero mantenuti con i loro risparmi e il ricorrente 1 ha asserito che a volte avrebbero preso da mangiare solo per i loro figli. I ricorrenti 1 e 2 hanno affermato che in Grecia non avrebbero ricevuto assistenza medica e avrebbero dovuto comprare loro stessi i medicamenti in farmacia. Hanno inoltre asserito che in Grecia non vi sarebbe la possibilità di lavorare. La madre ha inoltre dichiarato che nel Centro d’accoglienza non vi sarebbe stato abbastanza cibo e che i richiedenti l’asilo avrebbero litigato violentemente tra loro per il cibo. Le autorità greche non avrebbero inoltre fornito informazioni sui loro diritti dopo la concessione della protezione internazionale e non avrebbero offerto assistenza per trovare un alloggio o un lavoro. In merito allo stato di salute, essi hanno dichiarato di stare bene in generale. 7.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allontanamento verso la Grecia ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per quanto concerne l’ammissibilità dell’allontanamento, dagli atti non emergerebbero elementi sufficienti a ritenere che le autorità greche violerebbero il diritto internazionale, non garantendo la necessaria protezione o esponendo i ricorrenti a condizioni di vita disumane, né che essi potrebbero trovarsi in una situazione di emergenza esistenziale per circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria. In merito all’esigibilità, la SEM ha rilevato che in Grecia esisterebbero un sistema di assistenza sociale e vari programmi di aiuto ai rifugiati, ma che gli interessati – che sarebbero rimasti in Grecia e solo ad Atene per poco più di un mese dopo avere ottenuto la protezione internazionale – non avrebbero compiuto sforzi concreti, seri e a lungo termine per ivi stabilirsi e ottenere tali aiuti da parte delle autorità. Pertanto, spetterebbe agli stessi – se del caso anche mediante l’aiuto di una delle ONG presenti sul posto – fare valere i propri diritti presso le autorità competenti, segnatamente per quanto riguarda l’accesso ad un alloggio, alle prestazioni sociali e sanitarie, al mercato del lavoro e a tutti gli altri servizi loro spettanti di diritto. Neanche la situazione medica della famiglia sarebbe ostativa all’esecuzione dell’allontanamento, poiché in Grecia vi sarebbe un’infrastruttura medica sufficiente, atta a curare tutti i tipi di malattie, sia fisiche che psichiche, alla quale avrebbero accesso in quanto beneficiari dello statuto di rifugiato.
D-10096/2025 Pagina 6 Infine, l'esecuzione dell'allontanamento degli interessati sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico, avendo le autorità elleniche consentito alla loro riammissione sul territorio. 7.3 In sede ricorsuale, con riferimento anche a rapporti internazionali, i ricorrenti censurano l’ammissibilità e l’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, nonché un accertamento incompleto e inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti. In particolare, essi fanno valere che avrebbero fatto tutto quanto nelle loro possibilità per costruirsi una vita dignitosa in Grecia, segnatamente avrebbero cercato lavoro tutti i giorni per oltre un mese e sarebbero riusciti a trovare autonomamente alloggio in un dormitorio a pagamento. La SEM non avrebbe tenuto debitamente conto delle loro difficoltà personali quali l’analfabetismo, la sola conoscenza della lingua dari, l’avere tre bambini piccoli e il non avere alcuna formazione specifica. Non avrebbero inoltre ricevuto alcuna informazione per accedere ai programmi di aiuto e di assistenza, né avrebbero ricevuto prestazioni o assistenza finanziaria. Al riguardo, sostengono di aver utilizzato tutti i propri risparmi, nonché di aver chiesto un prestito, per cercare di sopravvivere in Grecia; ciò comproverebbe gli sforzi profusi per inserirsi nello Stato ellenico. Infine, hanno indicato che non vi sarebbero circostanze favorevoli al rientro in Grecia e che il loro grado di vulnerabilità sarebbe tale per cui un rinvio non sarebbe né ammissibile né ragionevolmente esigibile. In caso di rinvio in Grecia, esisterebbe un rischio reale e concreto di ritrovarsi nuovamente in condizioni contrarie al diritto federale ed internazionale. 8. 8.1 Innanzitutto, occorre esaminare la censura formale avanzata dai ricorrenti nel gravame in ordine ad un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell‘autorità inferiore (cfr. punti 22 e 23 a pag. 4 e punti 46 e 49 a pag. 8 del ricorso). 8.2 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
D-10096/2025 Pagina 7 8.3 Dalla documentazione di cui agli atti si evince come al momento dell’emanazione della decisione impugnata, l'incarto dell’autorità inferiore conteneva già referti e rapporti medici riguardanti lo stato di salute dei ricorrenti, dai quali non risultavano problematiche mediche di rilievo, e tali atti sono stati presi in considerazione dall’autorità inferiore al momento della decisione impugnata (cfr. atti SEM 22/3, 23/3, 38/3-44/3, 56/2-66/2 e 71/6-73/4; cfr. anche infra, consid. 10.6). Per quanto concerne in particolare il figlio E._______, questo Tribunale osserva che egli è stato ospedalizzato dal 13 al 16 dicembre 2025 con la diagnosi di bronchiolite da RSV (ossia virus respiratorio sinciziale) con sintomi quali difficoltà a bere e vomito recidivante, e che durante l’ospedalizzazione è stato tenuto sotto osservazione cardiopolmonare nonché sottoposto alla respirazione assistita e ad una sonda gastrica; è stato dimesso in buone condizioni generali il 16 dicembre 2025 (cfr. atti SEM 71/6 e 73/4). Alla visita di controllo del 17 dicembre 2025 è stata posta la diagnosi di stato dopo infezione da RSV con ospedalizzazione in via di guarigione (cfr. atto SEM 72/2). 8.4 Ora, questo Tribunale osserva che i menzionati referti medici del 16 e del 17 dicembre 2025 riportano uno stato di salute di E._______ in buone condizioni generali e in miglioramento e che gli stessi sono stati citati e debitamente tenuti in considerazione dalla SEM nella decisione impugnata del 19 dicembre 2025 (cfr. pag. 4 della decisione della SEM). Inoltre, la SEM ha indicato che in Grecia vi è un’infrastruttura sanitaria sufficiente, atta a curare tutti i tipi di malattie, sia fisiche che psichiche (cfr. pag. 15 della menzionata decisione della SEM). Non si ravvisa quindi come e per quale motivo – a fronte della dimissione ospedaliera e di un miglioramento – la SEM avrebbe dovuto effettuare ulteriori accertamenti sullo stato di salute di E._______. In questo contesto si può pacificamente ritenere che, al momento dell’emanazione della decisione impugnata, lo stato di salute di E._______, e più in generale dell’intera famiglia, risultava sufficientemente acclarato. Ne discende che l’autorità inferiore non ha violato il principio inquisitorio. Per il resto, lo stato di salute (attuale) dei ricorrenti è una questione di diritto materiale che sarà valutata nella parte materiale della presente fattispecie. 8.5 Infine, alla luce dei considerandi che seguono (cfr. infra, consid. 9 e segg.), non vi era alcuna necessità di richiedere garanzie alle autorità greche riguardo ad un’adeguata sistemazione dei ricorrenti una volta rimpatriati in Grecia.
D-10096/2025 Pagina 8 8.6 Di conseguenza, la censura di un accertamento incompleto e inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti va respinta. 9. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 9.2 Circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale di regola lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 10. 10.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrl l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando il ritorno della persona straniera nel Paese d'origine o nello Stato terzo comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (in particolare degli art. 5 cpv. 1 LAsi, art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 [Conv. rifugiati, RS 0.142.30], art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 [Conv. tortura, RS 0.105], art. 3 CEDU). 10.2 Giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, i ricorrenti sono rinviati in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, compreso il principio di non-respingimento. 10.3 Con particolare riferimento alla situazione generale dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, il Tribunale, nella sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022, ha rilevato che si deve ammettere l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento dal profilo dell'ammissibilità unicamente in casi particolari, e meglio in presenza di indizi concreti circa il rischio di violazione di disposizioni di diritto internazionale obbligatorie (cfr. consid. 11.2). Nonostante sia stato rilevato un certo numero di carenze nel sistema di accoglienza greco (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 9), il Tribunale ha ritenuto che non vi è un
D-10096/2025 Pagina 9 rischio per ogni beneficiario di protezione internazionale – indipendentemente dalla situazione concreta – di trovarsi confrontato all'indifferenza delle autorità ed in una situazione di privazione o mancanza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana o confrontato ad una pratica di discriminazione sistematica (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 11.2). 10.4 Il Tribunale ha recentemente ribadito questa conclusione nella sentenza di riferimento D-2590/2025, dopo aver condotto un’analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9). In particolare, per le famiglie vulnerabili con bambini, il Tribunale ha stabilito che l’esecuzione dell’allontanamento deve essere considerata inammissibile – anche in assenza di elementi favorevoli – unicamente qualora i membri della famiglia non siano riusciti a costruirsi un’esistenza dignitosa in Grecia. In tale contesto, essi devono rendere verosimile di aver compiuto sforzi concreti per integrarsi – inclusi la ricerca attiva di lavoro e di un alloggio, la frequentazione di corsi di lingua, l’utilizzo dei servizi e delle prestazioni sociali disponibili, l’iscrizione dei figli a scuola – nonché l’esaurimento di tutti i servizi disponibili, statali e non (cfr. consid. 9.8, 9.9). 10.5 10.5.1 Di seguito, occorre verificare se, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Grecia e delle circostanze proprie agli insorgenti, vi siano delle serie ragioni di credere che essi sarebbero esposti al rischio reale di subire, come censurato in sede ricorsuale, un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale, in caso di un loro rinvio verso il succitato Paese, confutando la presunzione legale sopra menzionata (cfr. supra, consid. 9.2). 10.5.2 Nella fattispecie, i ricorrenti il (…) luglio 2025 hanno ottenuto lo statuto di rifugiati in Grecia e sono stati posti al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal (…) luglio 2025 al (…) luglio 2028; hanno ottenuto i documenti di viaggio (passaporti) il (…) agosto 2025. Quali beneficiari della protezione internazionale, possono quindi contare sulle garanzie derivanti dalla direttiva qualificazione. In caso di violazione dei loro diritti, essi potranno pertanto adire i tribunali greci e, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, pure in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU). 10.6 Per il resto, dalle tavole processuali non si evincono elementi che permettano di ritenere che in caso di rinvio degli insorgenti in Grecia le loro
D-10096/2025 Pagina 10 prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale. Di conseguenza, e a differenza delle considerazioni contrarie contenute nel gravame, non si parte dal presupposto che essi saranno confrontati con una situazione di emergenza di carattere esistenziale o a dei trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. Le allegazioni generiche contenute nel ricorso non sono idonee a confutare la presunzione legale menzionata, secondo cui la Grecia garantisce ai ricorrenti un’esistenza conforme alla dignità umana. Anche qualora i ricorrenti, durante il loro precedente soggiorno in Grecia, siano stati confrontati con condizioni difficili, si deve ritenere che, al loro rientro – a fronte di sforzi adeguati e concreti – sarebbero in grado di provvedere ai propri bisogni vitali (cfr. sentenza del TAF F-1214/2026 del 4 marzo 2026 consid. 6.3). Infine, il trasferimento dei ricorrenti in Grecia non risulta nemmeno essere contrario all'interesse superiore dei fanciulli sancito dall’art. 3 Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF, RS 0.107; cfr. infra, consid. 11; cfr. in merito anche la sentenza del Tribunale E-4497/2025 del 2 ottobre 2025 consid. 6.3.3.3). 10.7 In conclusione, gli insorgenti non riescono a confutare la presunzione legale sopra menzionata (cfr. supra, consid. 10.2) e l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è da considerarsi ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi). 11. 11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LstrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 11.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LstrI in combinato disposto con l'allegato 2 dell'art. 18 dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri dell'11 agosto 1999 (OEAE, RS 142.281), l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile. Spetta ai richiedenti confutare tale presunzione legale che si applica, in linea di massima, anche alle persone vulnerabili.
D-10096/2025 Pagina 11 11.3 Per quanto riguarda la Grecia, con la sentenza di riferimento E- 3427/2021, E-3431/2021, il Tribunale ha inoltre ritenuto, da una parte, di principio esigibile l'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili (consid. 11.5.1). D’altra parte, ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento di persone particolarmente vulnerabili sia di principio inesigibile, a meno che non vi siano circostanze particolarmente favorevoli sulla base delle quali si possa eccezionalmente presumere che l'esecuzione dell'allontanamento sia ragionevolmente esigibile (consid. 11.5.3). Con la sentenza di riferimento D-2590/2025, il Tribunale ha precisato che l’esecuzione dell’allontanamento di famiglie vulnerabili con bambini sarà da considerarsi inesigibile – anche in assenza di elementi favorevoli – unicamente qualora i membri della famiglia non siano riusciti a costruirsi un’esistenza ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LAsi in Grecia. In tale contesto, devono rendere verosimile di aver compiuto invano sforzi concreti e seri per integrarsi nonché di avere esaurito tutti i servizi disponili, statali e non (cfr. consid. 9.8, 9.9). 11.4 Nel caso in disamina, anzitutto e con riferimento alla giurisprudenza sopramenzionata, vi è modo di rilevare che le difficili condizioni presenti in Grecia (anche) per le persone beneficiarie di protezione internazionale non sono sufficienti per ritenere inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento. In questo contesto è bene sottolineare che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione; è quindi responsabilità degli insorgenti rivendicare i diritti che spettano loro direttamente presso le autorità di detto Paese (cfr. anche supra consid. 10.5.3). Quali rifugiati riconosciuti essi hanno infatti diritto ad essere trattati in modo equivalente ai cittadini greci segnatamente in relazione all'accesso all'occupazione, all’istruzione e all'assistenza sociale e sanitaria (cfr. in particolare gli art. 26, art. 27, art. 29 e art. 30 in combinato disposto con l’art. 20 cpv. 2 direttiva qualificazione). Inoltre, vi sono attualmente diversi programmi ed organizzazioni alle quali i ricorrenti potranno rivolgersi per ricevere (ulteriore) assistenza in tali ambiti. 11.5 Nella fattispecie, sulla base degli atti e come già correttamente ritenuto dall’autorità inferiore, non si può ritenere che gli insorgenti siano persone particolarmente vulnerabili ai sensi della giurisprudenza del Tribunale. La questione di sapere se i ricorrenti sono da considerarsi persone vulnerabili, può essere lasciata aperta alla luce di quanto segue. Al riguardo può essere rinviato dapprima alle considerazioni dettagliate e motivate della decisione della SEM del 19 dicembre 2025. 11.6 Senza ignorare il fatto che gli insorgenti possano vedersi confrontati con alcune difficoltà iniziali dopo il rientro in Grecia, va segnatamente
D-10096/2025 Pagina 12 sottolineato che il ricorrente 2 ha lavorato come (…), (…), (…) nonché (…) (cfr. atto SEM 52/7, D23 e D36). Per lo svolgimento di tali professioni non appare necessario avere particolari conoscenze linguistiche (in greco o in inglese), né particolari capacità di lettura e di scrittura. Per di più, in Grecia è stata registrata una mancanza di manodopera proprio nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura, nonché nel settore alberghiero (cfr. sentenza di riferimento D-2590/2025 consid. 9.4.3). Nel settore alberghiero, per esempio, potrebbe provare ad inserirsi (anche) la ricorrente 2 (cfr. atto SEM 53/7, D24, D25, D28, D29, D36 e D38). Del resto, il richiamo alla mancanza di competenze linguistiche non può giustificare sforzi insufficienti (cfr. sentenza del Tribunale E-1341/2026 del 4 marzo 2026 consid. 5.3.4 con rif. cit.). Pertanto, gli insorgenti potranno, una volta rientrati in Grecia, cercare un’occupazione al fine di provvedere al sostentamento della propria famiglia, considerato che il mercato del lavoro greco risulta loro accessibile (cfr. supra, consid. 11.4). Inoltre, avendo lasciato la Grecia dopo solo circa sette settimane fuori dal Centro di accoglienza, essi non hanno reso verosimile di aver compiuto invano sforzi concreti e seri per un tempo prolungato per integrarsi nonché di avere esaurito tutti i servizi disponili, statali e non. Invero, ci si può attendere, come richiesto dalla più recente giurisprudenza in materia, che essi compiano (maggiori) sforzi d’integrazione, segnatamente tramite la frequentazione di corsi di lingua, la ricerca attiva di un alloggio e di un lavoro, e si rivolgano alle autorità competenti (cfr. sentenza di riferimento D- 2590/2025 consid. 9.8). Il fatto che il ricorrente 1 si sia presentato su alcuni luoghi di lavoro e, peraltro per una sola volta, in non meglio precisati luoghi quali “una specie di chiesa”, un “negozio” e “un posto gestito dalle autorità greche” non è manifestamente sufficiente, a maggior ragione considerato che in quest’ultimi due luoghi sarebbero stati registrati i loro dati rispettivamente sarebbe stata prospettata una successiva presa di contatto, divenuta impossibile o perlomeno superflua con la partenza dal Paese dei ricorrenti (cfr. atti SEM 52/7, D19, D20, D24, D25, D27, D29 e D30 e 53/7, D22, D26, D27, D31 e D32). Infine, per quanto concerne la scolarizzazione dei loro figli, si sottolinea che in Grecia vige l’obbligo scolastico per tutti i bambini in età compresa tra i5ei 15 anni (cfr. sentenza di riferimento D- 2590/2025 consid. 9.6.1 e 9.6.2; Asylum Information Database [AIDA], Country Report Greece, Update 2024, pag. 271 segg., < https://asylumineurope.org/reports/country/greece/ >, consultato il 10.03.2026).
D-10096/2025 Pagina 13 11.7 11.7.1 Per quanto riguarda lo stato di salute dei ricorrenti, si rileva quanto segue. Per quanto riguarda il ricorrente 1, questo Tribunale osserva che la (leggera) affezione in ambito psichiatrico sorta dopo la notifica della decisione impugnata (cfr. atti SEM 58/2, 80/2-83/2 e 90/2) appare rispondere positivamente alla cura farmacologica, terapia che il ricorrente 1 potrà senz’altro continuare anche in Grecia. Per il resto, egli non soffre di patologie di rilievo per la presente procedura (cfr. atto SEM 52/7, D4). La ricorrente 2 ha indicato di stare bene, salvo soffrire di fitte al petto dopo che parla per dieci minuti (cfr. atto SEM 53/7, D4). Allo stato attuale degli atti – e peraltro nemmeno è stato fatto valere nel ricorso – non emerge che la ricorrente 2 soffre di patologie rilevanti per la presente procedura (cfr. atti SEM 56/2, 64/2, 85/2 e 88/2) o necessiterebbe di eventuali ulteriori controlli e/o terapie. In merito ai figli si rileva inoltre che gli stessi sono stati vaccinati (cfr. atti SEM 59/2-63/2, 65/2 e 84/3) e sono stati trattati per scabbia (cfr. atto SEM 23/3, 39/4, 40/4, 42/4, 44/3 e 84/3). C._______ e D._______ hanno avuto cure odontoiatriche e D._______ è stata inoltre curata per una tonsillite virale e per un’ipopigmentazione non specifica (cfr. atti SEM 22/3, 38/3, 86/2, 89/3, 91/2 e 94/2). Non risulta dagli atti che attualmente essi necessitano di controlli e/o cure mediche particolari, non disponibili in Grecia. Per quanto riguarda E._______, egli è stato trattato per: tosse in virosi, raffreddamento, eczema atipico, bronchite da RSV (cfr. supra, consid. 8.3) e caduta dal letto. Infine, è stata posta più recentemente la diagnosi di prolungata o nuova infezione alle vie respiratorie superiori con forte tosse fino a vomito, super infezione batterica e pertosse e gli è stata prescritta una terapia antibiotica e sciroppo per la tosse (cfr. atti SEM 41/4, 43/3, 57/2, 66/2, 71/6-73/4, 84/3 e 87/2). Dagli atti non risulta che la terapia antibiotica non abbia funzionato e che lo stato di salute di E._______ sia peggiorato e/o abbia necessitato di ulteriori accertamenti e/o terapie che non potrebbero essere svolti in Grecia. Invero, i ricorrenti, rappresentati in questa sede, in seguito al deposito del ricorso non hanno consegnato ulteriore documentazione medica o segnalato nuovi problemi rispettivamente un
D-10096/2025 Pagina 14 peggioramento rilevante per la presente procedura (cfr. anche atti SEM 88/2 a 91/2; 94/2). 11.7.2 Considerato quanto sopra illustrato, i problemi di salute che affliggono i ricorrenti – senza sminuirne l’entità – non costituiscono un impedimento all’esecuzione dell’allontanamento, nella misura in cui essi non presentano alcuna problematica medica rilevante e la Grecia dispone di strutture mediche sufficienti, alle quali i ricorrenti – beneficiari della protezione internazionale – potranno accedere, come del resto già evidenziato dalla SEM nella decisione impugnata alla quale si rinvia (cfr. anche supra, consid. 11.4). Infine, questo Tribunale rileva che, in Grecia, ai tre bambini sono stati somministrati dei vaccini (cfr. atti SEM 59/2, 60/2 e 65/2), elemento che confuta le affermazioni dei ricorrenti secondo cui in Grecia non avrebbero avuto cure mediche (cfr. atti SEM 52/7, D33 e D36 e 53/7, D35 e D38). 11.8 Ciò posto, i ricorrenti non sono riusciti a confutare la presunzione legale sopra menzionata (cfr. supra, consid. 11.2). L'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 12. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI) ritenuto che le autorità elleniche hanno espressamente accettato la riammissione dei ricorrenti, i quali dispongono di un permesso di soggiorno in Grecia e documenti di viaggio validi. 13. Alla luce di quanto precede, risulta che la decisione impugnata non viola il diritto federale e non è censurabile per un altro motivo previsto dalla legge. 14. 14.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo delle spese processuali è divenuta senza oggetto. 14.2 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 14.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 1’000.– vanno poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi
D-10096/2025 Pagina 15 al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 15. Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-10096/2025 Pagina 16 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali, di fr. 1’000.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
La giudice unica: La cancelliera:
Giulia Marelli Anna Borner
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