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Corte IV D-10/2018
Sentenza d e l 2 5 ottobre 2018 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Muriel Beck Kadima, Walter Lang, cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti A._______, nata il (…), Eritrea, patrocinata dal Sig. Rosario Mastrosimone, SOS Antenna Profughi, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 30 novembre 2017 / N (…).
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Fatti: A. L’interessata, cittadina eritrea di etnia tigrina, ha vissuto dalla nascita e sino all’espatrio ad B._______, nella Zoba del Debub. Dopo aver frequentato tre soli anni di scuola ed essersi sposata ancora adolescente, la richiedente asilo si sarebbe consacrata all’agricoltura di sussistenza. Dalla sua unione con il coniuge, attivo nel servizio nazionale, sarebbe nata una figlia; figlia che l’interessata avrebbe “fatto sposare” a sua volta all’età di dodici anni. Dal canto suo, la richiedente asilo non sarebbe mai stata convocata per svolgere il servizio di leva in quanto al momento del matrimonio non sarebbe esistito un tale obbligo. Ciò non le avrebbe tuttavia impedito di entrare in contatto con le autorità militari. Infatti, quando il marito era in congedo, queste si sarebbero introdotte al loro domicilio per prelevarlo. Ciò nonostante, tempo dopo, i militari si sarebbero ripresentati in più occasioni chiedendo all’interessata dove fosse il coniuge. Contestualmente a tali avvenimenti, le autorità locali le avrebbero anche revocato il diritto di coltivare i terreni di sua proprietà. Per questi motivi, nel 2015, la richiedente asilo avrebbe lasciato illegalmente il paese d’origine senza incontrare alcuna problematica particolare durante la fuga. Giunta in Svizzera nell’ambito di una procedura di ricollocamento, ella ha depositato una domanda d’asilo il 5 ottobre 2017 (cfr. atti A5 e A 10). B. Con decisione del 30 novembre 2017, notificata il giorno stesso (cfr. atto A16), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d’asilo, pronunciando contestualmente l’allontanamento dell’interessata dalla Svizzera ed ordinandone l’esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 2 gennaio 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 3 gennaio 2018) l’interessata è insorta contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). In via principale ella ha chiesto la ritrasmissione degli atti alla SEM per una nuova valutazione della verosimiglianza delle sue allegazioni. In subordine di constatare l’inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. Altresì ha presentato, secondo il senso, una domanda di assistenza giudiziaria, come esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.
D-10/2018 Pagina 3 Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. Il Tribunale tiene conto della situazione nel paese d’origine dell’insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l’evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d’asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6, DTAF 2008/4 consid. 5.4).
D-10/2018 Pagina 4 4. 4.1 In premessa, la ricorrente rammenta di essere giunta in Svizzera nell’ambito di un programma di ricollocazione concordato a livello europeo. Ella avrebbe atteso a lungo in Italia novità sulla sua procedura d’asilo e una volta trasferitasi in Svizzera si aspettava che gli venisse accordata protezione, come da logica conseguenza della procedura di ricollocazione, essendo la stessa riservata ai cittadini di Paesi dall’altissimo tasso di riconoscimento. Dopo aver richiamato i fondamenti di tale istituto, l’insorgente si dice sorpresa di ritrovarsi ora a dover fronteggiare un provvedimento di allontanamento verso l’Eritrea, esito quest’ultimo che difficilmente si sarebbe prodotto secondo prassi delle autorità italiane. In altri termini, prosegue l’interessata, un provvedimento che, stanti le migliori condizioni di accoglienza in Svizzera, appariva come una misura di vantaggio in suo favore, si sarebbe dunque risolto, paradossalmente, con il suo rinvio in Eritrea. 4.2 La Svizzera partecipa al programma europeo di ricollocazione (o “relocation”). Nel contesto odierno, relocation indica la ricollocazione in un altro Stato europeo di persone che sono già state registrate in uno Stato Dublino e vi hanno presentato una domanda d’asilo. Lo scopo è di sgravare gli Stati Dublino situati alla frontiera esterna dell’UE e che, in periodi di particolare tensione, devono confrontarsi con un numero molto elevato di domande d’asilo. A tal riguardo, va tuttavia rilevato che, come pare del resto averlo pienamente compreso anche la ricorrente, i programmi di ricollocazione non vincolano in alcun modo le autorità dello Stato richiesto quanto alle risultanze della procedura d’asilo, la cui trattazione compete unicamente a quest’ultimo (come del resto accade quando la competenza è stata determinata sulla base del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide [rifusione] [Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 180/31 del 29.6.2013]). Ciò detto, tale circostanza risulta del tutto ininfluente ai fini dell’evasione del presente gravame. 5. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono
D-10/2018 Pagina 5 esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). 6. 6.1 Nella querelata decisione, l’autorità di prime cure ha considerato integralmente inverosimile il racconto dell’interessata. La ricorrente avrebbe invero fornito dichiarazioni discordanti in merito ai contatti con le autorità militari collocando gli episodi in tempi diversi ed in contrasto tra loro. Del resto, le sue allegazioni circa l’arresto del marito ad opera dei commilitoni, circostanza antecedente alle ricerche da parte delle autorità militari, sarebbero apparse solo nel corso dell’audizione sui motivi d’asilo, ovvero tardivamente. Allo stesso modo, la richiedente asilo nemmeno sarebbe stata in grado di definire in maniera particolareggiata e soggettiva l’episodio. Oltremodo, ella avrebbe riferito dell’espropriazione dei terreni solo in occasione dell’audizione sui motivi, cosa che, oltre a determinare l’intempestività di tali dichiarazioni, mal si sposa con quanto asserito in precedenza, ovvero di aver svolto attività agricole sino alla partenza. Inoltre, anche quo a tale avvenimento, la descrizione si sarebbe rivelata superficiale. Da ultimo, pure le allegazioni circa l’espatrio illegale non soddisferebbero gli usuali criteri di verosimiglianza. 6.2 Nel proprio gravame, l’insorgente avversa la valutazione dell’autorità di prima istanza. Pur senza negare l’esistenza di alcune divergenze tra quanto verbalizzato nelle due audizioni, apparrebbe decisivo considerare la limitatissima scolarizzazione della ricorrente e le conseguenze della stessa a livello logico-espositivo. Tali limiti sarebbero del resto stati sottolineati anche dalla rappresentante delle opere assistenziali nelle osservazioni contestuali al verbale e resi evidenti dal fatto che l’insorgente nemmeno sarebbe stata in misura di eseguire semplici calcoli aritmetici e di fornire informazioni sulla suddivisione amministrativa del paese d’origine. Ciò detto, il giudizio di verosimiglianza andrebbe adattato a tali peculiarità in modo da relativizzare il peso delle incongruenze emerse. La ricorrente parrebbe infatti essersi confusa nel tentativo di delucidare i fatti; cosa che sarebbe poi effettivamente riuscita a fare, anche relativamente alla successione delle visite dei militari (pur dovendo in parte rettificare quanto prece-
D-10/2018 Pagina 6 dentemente dichiarato). Quo alla tardività ed all’inconsistenza delle asserzioni a proposito dell’arresto del marito e del divieto di accesso ai fondi agricoli, la ricorrente, oltre ad elencare quanto esposto nella decisione impugnata, non sviluppa alcuna considerazione particolare. In conclusione, ella ritiene ad ogni modo che le incongruenze non paiano tali da rendere inverosimile il suo racconto. In ragione di ciò, l’insorgente considera “prudenziale” una nuova valutazione da parte della SEM ed il conseguente annullamento della decisione impugnata. 7. 7.1 La tesi ricorsuale non convince. Non si può infatti ritenere che la ricorrente abbia reso verosimili delle circostanze suscettibili di giustificare il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo. 7.2 A tenore dell’art. 7 cpv. 3 LAsi, chiunque domanda asilo deve infatti provare o, per lo meno, rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 7.3 Ora, anche volendo relativizzare le allegazioni dell’interessata come proposto nel gravame, resta il fatto che la versione fornita dall’insorgente si esaurisce in un coacervo di indicazioni contrastanti e poco sostanziate. Anzitutto, il fatto di aver omesso ogni riferimento all’arresto del marito nell’ambito della prima audizione può difficilmente spiegarsi sulla base dei pretesi limiti cognitivi ed esemplifica l’infondatezza della sua versione dell’accaduto. Lo stesso può dirsi a proposito dell’assenza di riferimenti quanto alla sottrazione dei terreni, che risulta oltretutto inconciliabile con quanto affermato a proposito del fatto di essersi mantenuta sino all’espatrio grazie alle attività coltive (cfr. atto A5, pag. 6). Del resto, su tale presupposto nemmeno si comprende il senso logico delle successive presunte ricerche da parte dei commilitoni, che dapprima lo prelevano forzatamente e poi chiedono informazioni sul suo conto alla moglie qui ricorrente. Resta inoltre il fatto che pur conscia delle proprie difficoltà intellettuali, l’insorgente ha reso indicazioni temporali precise a proposito delle visite delle autorità militari; indicazioni che si sono però rivelate del tutto contrastanti, così come la stessa caratterizzazione degli episodi in questione. In occasione dell’audizione sulle generalità, la richiedente asilo ha infatti asserto che i militari si sarebbero presentati per la prima volta nel mese di marzo del 2015, allorquando si trovava presso i vicini di casa (cfr. atto A5, pag. 4, 10
D-10/2018 Pagina 7 e 11). Al contrario, al momento di essere sentita sui motivi d’asilo, ella ha collocato il primo incontro nel febbraio del 2015 e presso il suo domicilio (cfr. atto A10, pag. 6). Nella medesima occasione, la ricorrente ha inoltre dapprima dichiarato che l’incontro svoltosi dai vicini sarebbe stato il secondo (cfr. atto A10, pag. D57), salvo contraddirsi di lì a poco affermando che tale avvenimento avrebbe avuto luogo presso il suo domicilio, posticipando così quanto accaduto dai vicini al terzo episodio (cfr. atto A10, D67). Ciò detto, quandanche la ricorrente abbia potuto confondersi circa la sequenza delle visite, non è comprensibile che quest’ultima, nell’ambito dell’audizione sulle generalità, abbia menzionato due visite presso la madre ed una dal vicino (cfr. atto A5, pag. 11) mentre nell’audizione sui motivi abbia accennato ad una sola visita presso la madre ed ad una presso il vicino, essendosi la terza a suo dire svolta al suo domicilio (cfr. atto A10, pag. 6). Da ultimo, risulta pure condivisibile la valutazione della SEM, alla quale è opportuno rinviare (cfr. decisione impugnata, II.2), a proposito della carente caratterizzazione di suddetti episodi. In definitiva, la versione dell’interessata a riguardo dei succitati avvenimenti non può dunque essere ritenuta verosimile. 7.4 Oltremodo, l’insorgente, per sua stessa ammissione, non ha ricevuto alcuna convocazione per il servizio nazionale né tantomeno ha fatto l’oggetto di una retata durante la sua permanenza nel paese d’origine. A suo dire, al momento del matrimonio non sarebbe infatti esistito un tale obbligo. Ciò detto, visto che il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettivamente fondato solo se il richiedente asilo è in contatto con le autorità militari (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39) e che detto contatto è presunto unicamente nel caso in cui la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo o se la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 40), v’è luogo di partire dall’assunto che la situazione personale dell’insorgente, su tale aspetto, non rientri in dette casistiche. Negli stessi termini, anche l’asserito espatrio illegale, vista la mancanza di circostanze supplementari che lascino presupporre che l’insorgente sia malvista dalle autorità eritree, quandanche verosimile, non permette di giungere a diverso convincimento (cfr. sentenza del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 5.1). 8. Sul punto di questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell’asilo, la decisione avversata merita dunque piena tutela.
D-10/2018 Pagina 8 9. Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell’allontanamento va confermata. 10. Per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, l’art. 83 LStr prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d’una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 11. 11.1 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto inapplicabile il principio del non respingimento. Essa ha parimenti considerato l’esecuzione dell’allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 11.2 Nel gravame, l’insorgente avversa anche tale valutazione. A suo dire l’esecuzione dell’allontanamento andrebbe considerata inesigibile. La situazione generale in Eritrea, periodicamente vagliata da studi (tra cui uno della Commissione delle nazioni unite per i diritti umani, citato espressamente dall’insorgente), indagini e rapporti, permarrebbe gravissima ed annovererebbe violazioni continue e sistemiche dei diritti umani. Inoltre, anche la sua situazione personale dovrebbe condurre a considerare non ragionevolmente esigibile l’esecuzione dell’allontanamento. 12. 12.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStr l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/a9c93e17-07c7-4ad9-ac08-f9da47f8f369/3572bcc7-d292-44fd-99ab-e2d1f3eca9a5?source=document-link&SP=5|zpixhk
D-10/2018 Pagina 9 massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L’applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l’esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall’interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GI- CRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 12.2 Nel caso in esame, visto che l’insorgente non è riuscita a dimostrare l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il rinvio dell’insorgente verso l’Eritrea è dunque ammissibile sotto l’aspetto dell’art. 5 cpv. 1 LAsi. 12.3 Resta ora da determinare se l’esecuzione dell’allontanamento sia compatibile con gli art. 3 e 4 CEDU, segnatamente visti i rischi di reclutamento delle persone allontanate nell’ambito del servizio nazionale eritreo. La problematica è invero stata affrontata dal Tribunale nella recente giurisprudenza coordinata del 10 luglio 2018 e di cui al ruolo E-5022/2017. In tale sentenza, il Tribunale è giunto alla conclusione che il servizio nazionale eritreo non rientri nella definizione di schiavitù o servitù ai sensi dell’art. 4 cifra 1 CEDU (cfr. E-5022/2017 consid. 6.1 e nel complesso 6.1.4). Più avanti, è stata esaminata anche la questione di sapere se tale circostanza potesse o meno essere qualificata quale lavoro forzato ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 CEDU. A tal riguardo, è anzitutto stato escluso che il servizio nazionale eritreo, la cui durata è molto eterogenea e che annovera, oltre alla parte militare, anche delle componenti civili, possa essere considerato quale legittimo dovere civico. Tuttavia, si è altresì potuto determinare come, in assenza del riscontro di un grave rischio di flagrante violazione dell’art. 4 cifra 2 CEDU, la suddetta qualificazione non sia ad essa sola sufficiente a fondare un giudizio d’inammissibilità. A mente del Tribunale, non si può infatti ritenere che i maltrattamenti abbiano un carattere sistematico, di modo che ogni persona in servizio attivo rischi di esservi esposta. Sui medesimi presupposti, il Tribunale ha anche escluso l’esistenza di un grave rischio di tortura o di trattamento inumano ai sensi dell’art. 3 CEDU derivante dal solo arruolamento (cfr. E-5022/2017 consid. 6.1 ed in particolare consid. 6.1.6 e 6.1.8). Si può dunque partire dall’assunto che l’esecuzione dell’allontanamento non sia generalmente inhttps://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/eddc4ea5-1065-4aad-aa7b-5ff005425730/fc6cfec2-3fa0-431b-8b5f-c337b1753da9?source=document-link&SP=5|zpixhk https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/9dcf644c-8e05-49f0-80ec-96058ef72196?citationId=8fc92d9b-d745-4328-8362-0f6c8d48a370&source=document-link&SP=5|zpixhk https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/e8f08574-029f-4d59-8938-1a2257fed308/f6f553e0-74ab-449e-8ec4-7866703a3c28?source=document-link&SP=5|zpixhk https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/e8f08574-029f-4d59-8938-1a2257fed308/3bdfbef1-15f8-4d95-a515-43fd5e28525c?source=document-link&SP=5|zpixhk
D-10/2018 Pagina 10 compatibile con i disposti citati. Sia quel che sia, vista la situazione personale dell’interessata (stato civile, età, data dell’espatrio), si può altresì concludere ch’ella non rischi con verosimiglianza preponderante di essere reclutata per svolgere il servizio nazionale in caso di ritorno in patria (cfr. sentenza D-2311/2016 del 17 agosto 2017, pubblicata come sentenza di riferimento consid. 12 e 13.3). 12.4 L’esecuzione dell’allontanamento è pertanto ammissibile. 13. 13.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStr, l’esecuzione dell’allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 13.2 Tale disposizione si applica principalmente ai “réfugiés de la violence”, ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l’ordinaria quotidianità d’una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L’autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6- 7.7 con rinvii). 13.3 Nella sentenza D-2311/2016 il Tribunale ha avuto modo di esprimersi anche a proposito dell’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento verso l’Eritrea. Un’analisi della situazione del paese ha permesso di constatare un documentato miglioramento nell’approvvigionamento di generi alimentari e di acqua potabile, nonché significativi passi avanti in ambito sanitario e nel campo dell’istruzione. Pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è attualmente da considerarsi generalmente esigibile (cfr. sentenza D-
D-10/2018 Pagina 11 2311/2016, consid. 17.2). Inoltre, il rischio di arruolamento per il servizio nazionale non risulta influire su questo giudizio, dal momento che non vi è modo di considerare che tale evenienza ponga la persona interessata in una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza E-5022/2017 consid. 6.2.3). Ad ogni modo, in considerazione della generale difficile situazione in cui versa il Paese, permane necessario verificare la questione dell’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento con riguardo della singola fattispecie. In presenza di particolari circostanze negative, vi sarà infatti luogo di ammettere, ora come prima, una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza D-2311/2016 consid. 17.2). 13.4 Orbene, nel caso specifico la ricorrente è relativamente giovane e gode di buona salute. Ella dispone effettivamente di una limitata istruzione, ma può però avvalersi di una certa esperienza nell’agricoltura di sussistenza. A tal riguardo, visto quanto esposto sopra, si può partire dal presupposto ch’ella possieda tuttora alcuni fondi agricoli (cfr. supra consid. 7.3). Ad ogni modo, l’insorgente risulta beneficiare di una certa rete sociofamigliare nel paese d’origine; rete socio-famigliare alla quale potrà far capo in caso di bisogno. Ad B._______ risiedono infatti la madre, i fratelli minori con le rispettive famiglie e la figlia, ora diciannovenne, anch’essa sposatasi e madre di tre figli (cfr. atto A5, pag. 7). Tra i fattori favorevoli può inoltre essere annoverata la presenza di un’ulteriore sorella in Svizzera, riconosciuta come rifugiata sin dal 2010 e con la quale la ricorrente risulta intrattenere regolari contatti (cfr. atto A5, pag. 8 e atto A10, pag. 2). 13.5 Il rientro dell’interessata nel suo paese d’origine è pertanto da considerarsi pure ragionevolmente esigibile. 14. Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all’art. 44 LAsi). Per prassi costante spetta alla richiedente asilo richiedere alla competente rappresentanza del suo paese d’origine i documenti necessari al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12). 15. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
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16. Avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda finalizzata all’esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali è divenuta priva di oggetto. Visto l’esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell’inoltro del gravame d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che la ricorrente sia indigente, v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
17. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: