Corte II I C-954/2008 {T 0/2} Sentenza dell ' 8 agosto 2008 Giudice: Francesco Parrino, giudice unico; Cancelliere: Dario Croci Torti. A._______, rappresentato dal Patronato INAS, Feldstrasse 130, 8004 Zurigo, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. assicurazione invalidità, decisione del 18 dicembre 2007. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
C-954/2008 Ritenuto in fatto e considerato in diritto che: con decisione del 18 dicembre 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, in procedura di revisione, ha comunicato al Patronato ENCAL-CISAL di Cursi, già regolare rappresentante del cittadino italiano A._______, nato il , che la rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità da lui percepita sarebbe stata sostituita da un quarto di rendita a decorrere dal 1° febbraio 2008; in data 11 febbraio 2008, A._______, rappresentato dal Patronato INAS di Maglie, ha interposto ricorso contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF); nelle sue osservazioni ricorsuali del 22 maggio 2008, l'UAIE ha proposto di dichiarare il ricorso inammissibile, in quanto tardivo; con ordinanza del 30 maggio 2008, lo scrivente Tribunale amministrativo federale ha invitato la parte ricorrente a volersi pronunciare in merito alla proposta dell'amministrazione ed ha nel contempo invitato la stessa, se avesse voluto proseguire nella vertenza, a voler versare un'anticipo di Fr. 300.--, corrispondente alle presunte spese ricorsuali; un anticipo di Fr. 297.-- è stato versato il 16 giugno 2008 alla Cassa del TAF; con scritto del 24 luglio 2008, il Patronato INAS di Zurigo, nuovo regolare rappresentante dell'insorgente, ha comunicato che la parte ricorrente ha provveduto al versamento dell'anticipo richiesto, ma non ha preso posizione in merito alla presunta tardività del ricorso; giusta l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il TAF giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all’art. 32 LTAF; sono considerate autorità inferiori quelle di cui agli art. 33 e 34 LTAF; Pagina 2
C-954/2008 in particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale; giusta gli art. 50 PA e 60 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1), il ricorso dev’essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata; gli atti scritti devono essere consegnati all’autorità competente oppure, all’indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 21 cpv. 1 PA); secondo quanto emerge dagli atti, nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata al Patronato ENCAL-CISAL di Cursi l'8 gennaio 2008, sicché il termine di ricorso è scaduto il 7 febbraio 2008 (art. 20 PA); non sussiste alcun motivo ai sensi dell'art. 24 PA per restituire il termine ricorsuale, in quanto il Patronato INAS (di Maglie e/o di Zurigo) non ha preso posizione in merito alla presunta tardività dell'impugnativa; il ricorso, inoltrato l'11 febbraio 2008 (data del timbro postale), è tardivo e di conseguenza inammissibile; giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non entrata nel merito su impugnazioni manifestamente inammissibili; visto l'esito della procedura, le spese processuali vanno addossate al ricorrente (art. 63 cpv. 1 della PA e art. 1 e segg. del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); nella specie, le spese ricorsuali vengono fissate in Fr. 300.-- e sono in parte compensate con l'anticipo di Fr. 297.-- versato dal ricorrente il 16 il 16 giugno 2008; l'insorgente resta debitore nei confronti del TAF dell'importo di Fr. 3.--; Pagina 3
C-954/2008 non vengono assegnate indennità per spese ripetibili e nessuna delle parti (art. 64 PA ed art. 7 cpv. 3 TS-TAF); Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese processuali, di Fr. 300.--, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono in parte compensate con l'anticipo di Fr. 297.-- già versato dal ricorrente. Il saldo di Fr. 3.-- deve essere versato alla Cassa di questo Tribunale entro 30 giorni dalla notifica di questa decisione. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (atto giudiziario con bollettino di versamento) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il giudice unico: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Pagina 4
C-954/2008 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 5