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Bundesverwaltungsgericht 11.06.2026 C-9407/2025

11 giugno 2026·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,406 parole·~7 min·5

Riassunto

Assicurazione per l'invalidità (altro) | assicurazione invalidità, rifiuto di entrare nel merito di una domanda di rendita (decisione del 27 ottobre 2025)

Testo integrale

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Corte III C-9407/2025

Sentenza dell ’ 11 giugno 2026 Composizione

Michela Bürki Moreni, giudice unica, cancelliere Oliver Engel.

Parti

A._______, (Italia), rappresentato dal Patronato EPAS, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione invalidità, rifiuto di entrare nel merito di una domanda di rendita (decisione del 27 ottobre 2025).

C-9407/2025 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 27 ottobre 2025 (doc. TAF 2), notificata mediante pubblicazione nel Foglio federale del 5 novembre 2025, l’Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (in seguito UAIE) non è entrato nel merito della domanda di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità svizzera presentata il 31 gennaio 2024 da A._______ (di seguito: assicurato, interessato o ricorrente). 2. Con messaggio di posta elettronica del 4 dicembre 2025, l’assicurato, rappresentato dal Patronato EPAS, ha impugnato la citata decisione presso il Tribunale amministrativo federale, chiedendo il versamento di una rendita d’invalidità (doc. TAF 1). 3. Con decisioni incidentali del 23 gennaio 2026 (che non è stato possibile recapitare al destinatario [doc. TAF 4 e 5]) e del 1° maggio 2026, questo Tribunale ha rilevato che il messaggio di posta elettronica del 4 dicembre 2025 non adempie i requisiti di legge di un ricorso, facendo difetto la firma manoscritta in originale, così come motivazioni e conclusioni chiare. Pertanto, ha invitato il ricorrente – nel termine di 5 giorni dalla notificazione del provvedimento – a presentare un atto ricorsuale comprendente motivi e conclusioni chiare, nonché la propria firma manoscritta in originale o quella manoscritta in originale di un rappresentante munito della necessaria procura (doc. TAF 6). 4. 4.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all’art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione con l’art. 33 lett. d LTAF e con l’art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell’art. 5 PA, rese dall’UAIE. 4.2. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell’art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l’art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l’art. 1 cpv. 1

C-9407/2025 Pagina 3 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 4.3. Giusta l'art. 52 cpv. 1 PA, per rimando dell'art. 37 LTAF (cfr. pure l’art. 61 lett. b LPGA), l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante e devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. 5. 5.1. Allorquando mancano le conclusioni, i motivi oppure la firma (in originale) del ricorrente o del suo rappresentante, l'autorità di ricorso gli assegna un breve termine suppletorio per rimediarvi con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso tale termine, non entrerà nel merito del ricorso (art. 52 cpv. 2 e 3 PA). 5.2. Benché non si possa assoggettare a requisiti troppo rigorosi un ricorso occorre comunque, da un lato, che venga spiegato, anche se in modo conciso, perché l'atto impugnato è contestato (motivi del ricorso) – in altri termini, se è stato violato il diritto federale, o se vi è stata, e quale, una constatazione inesatta o incompleta dei fatti giuridicamente rilevanti, o se la decisione impugnata è inadeguata e perché – nonché dall'altro lato, che sia indicato cosa si chiede in caso d'accoglimento del ricorso (conclusioni [DTF 134 V 162 consid. 2; 112 Ib 634 consid. 2b]). 5.3. Inoltre, invii per fax, posta elettronica (e-mail) o servizi di messaggeria elettronica (per esempio SMS, MMS, WhatsApp, ecc.) non soddisfano i requisiti della forma scritta necessaria per la validità di un ricorso (cfr. DTF 145 V 90; 142 V 152 consid. 2.2 con rinvii; cfr. pure sentenza del TF 9C_404/2020 del 24 giugno 2020). 6. 6.1. Ritenuto che nello scritto del 4 dicembre 2025 (trasmesso con messaggio di posta elettronica del 4 dicembre 2025) i menzionati requisiti di legge – motivi e conclusioni chiare nonché, in particolare, la firma manoscritta in originale dell’atto ricorsuale – non erano adempiti, questo Tribunale, con decisione incidentale del 1° maggio 2026, notificata sia al ricorrente stesso, sia al suo rappresentante, lo ha invitato a regolarizzare il gravame citato nel senso indicato (motivi e conclusioni chiare, nonché firma manoscritta originale dell’atto di ricorso [art. 52 cpv. 2 PA]) nel termine

C-9407/2025 Pagina 4 di 5 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, con la comminatoria dell’inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine (art. 52 cpv. 3 PA). 6.2. Il termine assegnato al ricorrente con la decisione incidentale del 1° maggio 2026 – notificata sia al ricorrente, sia al suo rappresentante, in data 12 maggio 2026 (estratti track and trace della Posta [doc. TAF 7 e 8]) – per procedere all’inoltro dell’atto di ricorso regolarizzato nel senso indicato è tuttavia nel frattempo scaduto infruttuoso (il termine per regolarizzare il ricorso essendo venuto a scadenza il 18 maggio 2026, essendo il 17 maggio 2026 una domenica [art. 20 cpv. 1 e 3 PA in combinazione con l’art. 37 LTAF]). Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 52 cpv. 3 e 23 PA). 6.3. Gli atti vengono trasmessi per competenza all’autorità inferiore dopo la crescita in giudicato della presente sentenza. 7. Il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 8. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]) né, stanti le circostanze del caso concreto, si giustifica l’attribuzione di ripetibili.

(dispositivo alla pagina seguente)

C-9407/2025 Pagina 5 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Lo scritto del 4 dicembre 2025 è irricevibile. 2. Passata in giudicato la presente sentenza, gli atti vengono trasmessi per competenza all’autorità inferiore. 3. Non si prelevano spese processuali, né si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, al rappresentante del ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFAS.

La giudice unica: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Oliver Engel

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-9407/2025 Pagina 6 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

C-9407/2025 — Bundesverwaltungsgericht 11.06.2026 C-9407/2025 — Swissrulings