Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 28.03.2012 C-9/2012

28 marzo 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,227 parole·~11 min·3

Riassunto

Rendite | Assicurazione vecchiaia e superstiti (decisione su opposizione del 13 dicembre 2011)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-9/2012

Sentenza d e l 2 8 marzo 2012 Composizione

Giudice unico: Francesco Parrino, Cancelliere: Dario Croci Torti

Parti

A._______, ricorrente,

Contro

Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione vecchiaia e superstiti (decisione su opposizione del 13 dicembre 2011).

C-9/2012 Pagina 2

Fatti: A. A._______, cittadino italiano, nato il , ha formulato in data 1° febbraio 2008, una domanda volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia asserendo di avere lavorato nel nostro Paese per circa due anni. Dopo avere riunito i conti individuali dell'interessato, la Cassa svizzera di compensazione (CSC), con decisione 28 maggio 2008, ha respinto la domanda del nominato in quanto non poteva vantare un anno intero di contribuzione all'AVS/AI svizzera. Questo provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione della CSC del 6 novembre 2008. Il nominato ha impugnato il suddetto provvedimento amministrativo innanzi allo scrivente Tribunale amministrativo federale ribadendo di aver svolto attività lucrativa nel penitenziario di Thorberg (BE) e in un altro dal 1982 al 1984. Nella sua sentenza del 27 luglio 2010, il Tribunale ha osservato che l'amministrazione non avrebbe dovuto limitare la sua ricerca in merito ai contributi di A._______ alla Cassa di compensazione del Cantone di Berna, dove avevano sede i due penitenziari in cui l'interessato ha purgato la sua pena detentiva. Ribadito il concetto che la rimunerazione conseguita da un detenuto, per esempio in regime di semilibertà, costituisce un reddito da attività lucrativa (sottoposto a contribuzione AVS/AI), ma non il semplice peculio in quanto tale del prigioniero, il Tribunale ha ritenuto che la CSC avrebbe dovuto allargare il suo campo di ricerca in modo da verificare il tipo di regime carcerario assegnato al ricorrente, al suo lavoro svolto, agli stabilimenti detentivi frequentati, ecc. Il Tribunale amministrativo federale ha dunque accolto l'impugnativa ed ha rinviato gli atti all'amministrazione perché completasse gli accertamenti di fatto e rendesse una nuova decisione impugnabile (doc. 1-19). B. L'amministrazione ha proceduto a indagini complementari. Con lettere del 24 marzo 2011 ha scritto ai penitenziari di Thorberg ed quello della Genferstrasse 22 di Berna chiedendo loro il periodo di detenzione rispettivo, il regime di detenzione, l'attività svolta dal detenuto (interna o esterna), gli eventuali contributi AVS/AI versati, nominativo dei datori di lavoro. Nel contempo, la Cassa di compensazione del Cantone di Berna è stata invitata ad indicare le rispettive casse di compensazione dove erano affiliati due datori di lavoro conosciuti (doc. 32-34; Möbeltischler e Möbelsmarkt- Timmermann di Berna). Il penitenziario di Thorberg ha risposto adducen-

C-9/2012 Pagina 3 do di non possedere più atti superiori a 10 anni (doc. 36). La stessa sostanziale risposta è stata data dal penitenziario della Genferstrasse 22 (doc. 40). L'amministrazione AVS/AI del Cantone di Berna non ha potuto rintracciare i datori di lavori menzionati (doc. 38). Mediante decisione dell'8 giugno 2011, la Cassa svizzera di compensazione ha respinto la domanda di prestazione AVS per carenza della condizione di durata minima di contribuzione di 1 anno (doc. 41). C. Con atto del 1° luglio 2011, A._______ ha formulato opposizione, senza fornire elementi utili ad eventuali nuove ricerche (doc. 42). Mediante decisione su opposizione del 13 dicembre 2011, la CSC ha respinto l'istanza dell'opponente ed ha confermato la propria decisione dell'8 giugno 2011 (doc. 44). D. Con il ricorso depositato il 30 dicembre 2011, A._______ fa presente di avere versato contributi dal 18 novembre 1982 al 23 dicembre 1984, ma nulla aggiunge in merito al suo lavoro. Nelle sue osservazioni ricorsuali del 27 febbraio 2012, la CSC propone la reiezione dell'impugnativa ricordando che le ricerche supplementari effettuate non hanno dato esito positivo e che l'interessato non ha mai adempiuto al requisito del domicilio in Svizzera, né quello di una qualunque attività lucrativa nel nostro Paese. Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, A._______, con scritto del 9 marzo 2012, ha ribadito la sua intenzione di mantenere il ricorso. Egli propone una soluzione transattiva (sottoforma di rendita mensile) il cui importo sarebbe da definirsi.

Diritto: 1. In virtù dell'art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In

C-9/2012 Pagina 4 particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono essere portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 85 bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10). 2. 2.1. In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 3. 3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).

C-9/2012 Pagina 5 3.2. Giusta l'art. 20 ALCP, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia o superstiti svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 3.3. L'art. 153a LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 4. L'oggetto dell'impugnativa concerne il presunto versamento da parte del ricorrente di contributi AVS/AI nel corso della sua attività per un datore di lavoro svizzero. L'interessato fa valere di avere versato detti contributi segnatamente nel corso della sua permanenza nella case di detenzione di Thorberg nel Cantone di Berna e Genferstrasse 22 a Berna. Durante il suo soggiorno dal 18 novembre 1982 al 23 dicembre 1984 egli avrebbe lavorato per conto terzi (in regime carcerario non precisabile) e dunque dovrebbero figurare dei contributi assicurativi AVS/AI. 5. 5.1. Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito o di accredito per compiti educativi (art. 29 cpv. 1 LAVS). In base all'art. 1a LAVS, sono assicurati ai sensi della legge le persone fisiche domiciliate in Svizzera e le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera. 5.2. Va rilevato che per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi è tenuto un conto individuale sul quale sono annotate le indicazioni necessarie per il calcolo delle rendite ordinarie (art. 30 ter LAVS). La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva espressa

C-9/2012 Pagina 6 in mesi (art. 140 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]). 5.3. Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati. Secondo la giurisprudenza, si può operare una rettifica qualora sia rapportata la prova assoluta che un datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi AVS sui redditi versati o che una convenzione di salario netto - mediante la quale le parti hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni sociali sono a carico esclusivamente del datore di lavoro - è stata conclusa (DTF 130 V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione dell'assicurato, ivi compresi gli anni caduti in prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459). 5.4. La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui la rettifica delle iscrizioni nel momento in cui si verifica l'evento assicurato pretende la prova piena, non esclude in ogni modo l'applicazione del principio inquisitorio, di modo che questa deve essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della prova prevalenti nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117 V 265 consid. 3d). 6. 6.1. In esito alla sentenza di questo Tribunale del 27 luglio 2010 (doc. 19), la CSC ha effettuato tutte quelle ricerche che l'autorità giudiziaria aveva ritenuto utili. L'amministrazione si è rivolta ai due istituti carcerari ed alla cassa di compensazione del Cantone di Berna. Ora, nessuna casa di pena è in grado di fornire notizie circa l'attività svolta dal detenuto. Informazioni di questo carattere sono conservate solo per 10 anni, dopodiché sono distrutte (doc. 36, 40). Peraltro, il penitenziario della Genferstrasse 22 precisa che l'attuale prassi non prevede il versamento di contributi per prestazioni lavorative svolte in ambito carcerario (doc. 40). 6.2. Dal canto suo, l'insorgente non ha mai fornito la prova di un prelievo contributivo AVS/AI sulle sue retribuzioni in regime carcerario. Neppure le ricerche complementari svolte da parte dell'amministrazione, da ritenersi complete, hanno dato migliore esito.

C-9/2012 Pagina 7 6.3. Infine, la proposta del ricorrente per una soluzione transattiva volta, se ben si comprende, a riconoscergli una rendita anche in assenza di contribuzione non può essere tutelata, facendo difetto una base legale. In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata decisione confermata. 7. 7.1. Il ricorso, manifestamente infondato, può essere risolto da un giudice unico in applicazione dell'art. 85 bis cpv. 3 LAVS. 7.2. Non sono prelevate spese processuali né si assegnano indennità per le spese ripetibili.

C-9/2012 Pagina 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non vengono prelevate spese processuali né si assegnano indennità per le spese ripetibili. 3. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata A/R) – autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)

Il giudice unico: Il cancelliere:

Francesco Parrino Dario Croci Torti

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

C-9/2012 — Bundesverwaltungsgericht 28.03.2012 C-9/2012 — Swissrulings