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Bundesverwaltungsgericht 28.02.2011 C-8713/2010

28 febbraio 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·896 parole·~4 min·1

Riassunto

Diritto alla rendita | assicurazione invalidità (decisione del 15 novembre 2010)

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-8713/2010 Sentenza del 28 febbraio 2011 Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Madeleine Hirsig-Vouilloz, Stefan Mesmer; Cancelliere: Dario Croci Torti. Parti A._________, ricorrente, Contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto assicurazione invalidità (decisione del 15 novembre 2010).

C-8713/2010 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto che: mediante decisione del 15 novembre 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'l'estero (UAIE) ha comunicato a A._______, cittadino italiano, nato il , che la sua richiesta del 10 maggio 2010, volta al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità era stata respinta, in quanto il termine d'attesa previsto dalla legge per godere di un'eventuale rendita non era ancora trascorso; con il ricorso depositato il 20 dicembre 2010, A._________ ha impugnato la decisione del 15 novembre 2010 e chiesto il riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative facendo presente che, proprio il giorno seguente la data della decisione, è stato rimesso ad atti istruttori un rapporto di un medico specialista (Dott.ssa Genini), in base al quale, oltretutto, sono state riprese le prestazioni assicurative corrisposte dalla Cassa malati; l'Ufficio AI del Cantone Ticino, competente per esaminare sul merito la pratica, ha preso atto, già nel novembre 2007, di tale referto specialistico e, il 17 dicembre 2010, ha disposto ulteriori accertamenti specialistici; il 10 gennaio 2011, il medico dell'Ufficio AI cantonale ha in particolare proposto una visita psichiatrica approfondita; con lettera del 14 gennaio 2011, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha informato l'assicurato che la decisione del 15 novembre 2010 era annullata ed il 20 gennaio successivo lo ha convocato ad una visita medica a Bellinzona in data da determinare di comune accordo; nella sua risposta ricorsuale del 4 febbraio 2011, l'Ufficio AI cantonale ha comunicato di avere annullato l'impugnata decisione, di avere disposto ulteriori accertamenti sanitari ed ha chiesto al Tribunale amministrativo federale di stralciare la causa dal ruolo; anche l'UAIE, nella sua risposta del 10 febbraio 2011, ha aderito alle conclusioni dell'Ufficio AI cantonale;

C-8713/2010 Pagina 3 e considerato in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF; in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20); secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie; il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA); il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel merito; in primo luogo va osservato che la lettera del 14 gennaio 2011 non costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e che pertanto non può validamente annullare la decisione del 15 novembre 2010; in proposito va anche rilevato che la lettera del 14 gennaio 2011 non è stata emanata dall'autorità inferiore ma dall'Ufficio AI cantonale che non è competente in materia (art. 40 cpv. 2 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità, RAI; RS 831.201); si può tuttavia attribuire a tale atto amministrativo il carattere di una proposta rivolta al giudice, oltretutto confermata con risposte del 4 e 10 febbraio 2011; ora, al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare adesione visto che un'indagine medica complementare appare

C-8713/2010 Pagina 4 indispensabile, i pareri essendo in contrasto fra di loro (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA); è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato di salute effettivo di A._______ e per esaminare in maniera dettagliata se quest'ultimo possa ancora esercitare un'attività lucrativa; in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria; non vengono prelevate spese né assegnate indennità per le spese ripetibili; il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione del 15 novembre 2010, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore, perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo; 2. Non si prelevano spese processuali né si accordano indennità per le spese ripetibili. 3. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata A/R) – autorità inferiore (n. di rif. ) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti

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C-8713/2010 Pagina 6 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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