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Bundesverwaltungsgericht 09.01.2008 C-8663/2007

9 gennaio 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·818 parole·~4 min·2

Riassunto

Assicurazione per l'invalidità (altro) | prestazioni dell'assicurazione invalidità

Testo integrale

Corte II I C-8663/2007 {T 0/2} Sentenza d e l 9 gennaio 2008 Giudice Elena Avenati-Carpani, giudice unica, cancelliera Paola Carcano. A._______, rappresentato dal Patronato INAS, _______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Indennità per le spese ripetibili. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-8663/2007 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che, mediante decisione del 10 settembre 2004, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha accolto la domanda di rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera inoltrata il 19 gennaio 2004 dal cittadino italiano A._______, nato il _______, assegnandogli una mezza rendita a partire dal 1° marzo 2004, che, in seguito all'opposizione dell'assicurato che chiedeva il riconoscimento di una rendita intera, l'UAIE, esperiti i propri accertamenti, gli ha prospettato la possibilità di incorrere in una reformatio in pejus offrendogli la possibilità di ritirare l'opposizione, che l'assicurato ha mantenuto l'opposizione, che, mediante decisione su opposizione del 20 settembre 2005, l'UAIE ha soppresso la mezza rendita d'invalidità a far tempo dal 1° novembre 2005, vale a dire a partire dal primo giorno del secondo mese seguente alla notifica della decisione, che, adita dall'assicurato con il patrocinio del Patronato INAS di _______, la Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero (CFR) ne ha parzialmente accolto il gravame con giudizio del 13 luglio 2006 riconoscendo all'assicurato il diritto ad ¼ di rendita a partire dal 1° novembre 2005 oltre a franchi 700.-- a titolo di ripetibili, che l'UAIE è insorto contro questo giudizio al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: II Corte di diritto sociale del Tribunale federale) chiedendone l'annullamento, che, mediante sentenza del 20 novembre 2007, la II Corte di diritto sociale del Tribunale federale ha accolto il ricorso, nel senso che, annullati il giudizio impugnato come pure la decisione su opposizione dell'UAIE, ha rinviato la causa all'amministrazione affinchè procedesse ad un complemento istruttorio relativamente alla patologia respiratoria di cui è affetto l'assicurato e rendesse un nuovo provvedimento, che l'Alta Corte ha rinviato la causa al Tribunale amministrativo federale (TAF) affinché statuisse "nuovamente sulla questione delle Pagina 2

C-8663/2007 spese ripetibili di prima istanza, tenuto conto dell'esito del processo in questa sede", che, in base all'art. 64 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato, che, nel giudizio annullato, la CFR ha ritenuto giustificato assegnare all'assicurato, vista la memoria ricorsuale e di replica, un'indennità per spese ripetibili di franchi 700.--, che, l'Alta Corte, ha annullato il giudizio impugnato come pure la decisione su opposizione del 20 settembre 2005 rinviando la causa all'amministrazione affinchè procedesse ad un complemento istruttorio relativamente alla patologia respiratoria di cui è affetto l'assicurato e rendesse un nuovo provvedimento, che la parte che ha presentato un ricorso in materia di assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente anche se la causa, come nella fattispecie, è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione (DTF 132 V 215 consid. 6.2), che, pertanto, appare giustificato, nel caso in esame, fissare l'indennità per le spese ripetibili a Fr. 700.-- come a suo tempo concessa dalla Commissione federale di ricorso al rappresentante dell'insorgente. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. L'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) verserà alla parte ricorrente la somma di Fr. 700.- a titolo d'indennità per le spese ripetibili della procedura di prima istanza. Pagina 3

C-8663/2007 2. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (atto giudiziario), - autorità inferiore (n. di rif. _______), - Ufficio federale delle assicurazioni sociali. La giudice unica: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Paola Carcano Rimedi di diritto: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e, se in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 4

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