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Bundesverwaltungsgericht 01.05.2007 C-846/2006

1 maggio 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,255 parole·~11 min·2

Riassunto

Entrata | Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata

Testo integrale

Corte III C-846/2006 {T 0/2} Sentenza del 1° maggio 2007 Composizione: Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Andreas Trommer e Bernard Vaudan, giudici. Graziano Mordasini, cancelliere. A._______ ricorrente, rappresentato da B._______, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità intimata. concernente Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata concernente C._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Il Tribunale amministrativo federale considera: che con lettera del 30 giugno 2006, A._______ ha invitato C._______, cittadina tailandese nata il..., a venire in Svizzera per una visita di tre mesi, garantendo nel contempo l'assunzione di tutte le spese, vitto, alloggio ed ogni altra incombenza di ordine finanziario relative al soggiorno di quest'ultima; che in data 19 luglio 2006, C._______ ha presentato all'Ambasciata di Svizzera a Bangkok una domanda di visto per la Svizzera al fine di soggiornare per un periodo di tre mesi presso A._______, precisando nel contempo di essere nubile e massaggiatrice; che con un'attestazione a sostegno della succitata domanda di visto, la richiedente ha affermato di aver conosciuto il signor A._______ durante l'esercizio della propria professione di massaggiatrice, ha dichiarato che quest'ultimo si sarebbe assunto tutti i costi relativi alla sua visita in Svizzera fornendo le dovute garanzie e si è detta intenzionata a lasciare il territorio della Confederazione al termine del soggiorno auspicato, al fine di riprendere la propria attività professionale in patria; che il 22 agosto 2006, l'UFM ha emesso una decisione di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nei confronti di C._______, considerando in sostanza che, tenuto conto della situazione socioeconomica prevalente in Tailandia, ed in particolare delle disparità economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera, la sua uscita dal territorio della Confederazione alla scadenza del soggiorno previsto non poteva essere considerata come sufficientemente assicurata; che con scritto del 9 settembre 2006, B._______, agendo in nome e per conto di A._______, ha interposto ricorso avverso la precitata decisione; che egli ha affermato che C._______ intrattiene stretti legami con la Tailandia, paese in cui è attiva professionalmente; che il ricorrente ha sottolineato come la richiedente abbia dichiarato la volontà di far ritorno nel suo paese al termine del soggiorno richiesto e che quindi i generici dubbi nutriti dall'autorità intimata in merito alle sue allegazioni costituirebbero un insostenibile processo alle intenzioni; che egli ha inoltre messo l'accento sulle garanzie fornite dal signor A._______ riguardo alla presa a carico dei costi generati dalla visita in oggetto; che infine, a mente del ricorrente, il criterio su cui si fonda l'UFM relativo alle disparità economiche esistenti tra la Tailandia e la Svizzera, se generalizzato, sarebbe tale da impedire in modo ingiustificato un soggiorno turistico nella Confederazione alla stragrande maggioranza della popolazione mondiale; che chiamato ad esprimersi sul ricorso, con preavviso del 1° novembre 2006, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame, sottolineando in particolar modo come il rientro in patria della richiedente non fosse sufficientemente garantito; che l'autorità intimata ha inoltre sottolineato che la possibilità per l'interessata di lasciare senza difficoltà il proprio impiego per un così lungo periodo (tre mesi) costituisce un'ulteriore conferma del fatto che essa non possiede dei legami

3 familiari e professionali particolarmente vincolanti con il suo paese d'origine; che, invitato a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità intimata, il ricorrente ha prodotto un'ulteriore dichiarazione con la quale C._______ si impegna a lasciare la Svizzera al termine del visto richiesto; che egli ha inoltre affermato che l'interessata vive presso la sua famiglia e che al momento della domanda di visto essa ha prodotto una dichiarazione del suo datore di lavoro che ne attestava l'attuale attività professionale; che, riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF; che in particolare, le decisioni rese dall'UFM in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 20 cpv. 1 della Legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, RS 142.20); che nella presente fattispecie un ricorso al Tribunale federale è inammissibile in ragione della materia (art. 83 let. c cifra 1 della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110], di modo che il Tribunale amministrativo federale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF); che il Tribunale amministrativo federale giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio 2007 (art. 53 cpv. 2 LTAF prima frase); che il nuovo diritto processuale trova applicazione (art. 53 cpv. 2 LTAF ultima frase); che, salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF); che A._______, agendo in qualità di altro interessato alla procedura, ha diritto di ricorrere (art. 20 cpv. 2 LDDS e art. 48 PA); che, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, il suo ricorso è ricevibile (cfr. artt. 50-52 PA); che per l'entrata in Svizzera gli stranieri devono disporre di un visto (cfr. art. 1 cpv. 1 in fine e art. 3 dell'Ordinanza del Consiglio federale del 14 gennaio 1998 concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri [OEnS, RS 142.211]); che, salvo disposizioni contrarie, il rilascio del visto compete all'UFM (art. 18 OEnS in relazione con l'art. 25 cpv. 1 lett. a LDDS); che nelle loro decisioni, le autorità competenti a concedere i permessi terranno conto degli interessi morali ed economici del paese nonché dell'eccesso della popolazione straniera (cfr. art. 16 cpv. 1 LDDS) e saranno tenute ad assicurare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e quello della

4 popolazione straniera residente (cfr. art. 1 lett. a dell'Ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri [OLS, RS 823.21]); che la Svizzera non può accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese, sia che si tratti di soggiorni di breve che di lunga durata, quindi è legittimo applicare una politica restrittiva in materia di ammissione (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a p. 6 segg.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Rivista di Diritto amministrativo e di Diritto fiscale [RDAF] 1997, p. 287); che esse devono quindi assicurarsi che gli stranieri ammessi in Svizzera dispongano sia della possibilità che della volontà di rientrare nel loro paese d'origine, in caso di bisogno o al termine del loro soggiorno (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c e 14 cpv. 1 OEnS); che a questo proposito giova sottolineare che l'ordinamento giuridico svizzero non garantisce alcun diritto all'entrata in Svizzera, né alla concessione di un visto (cfr. art. 4 LDDS, in relazione con l'art. 9 cpv. 1 OEnS; cfr. inoltre PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 5.28ss); che il visto è rifiutato se lo straniero non adempie alle condizioni d'entrata di cui all'art. 1 OEnS (cfr. 14 cpv. 1 OEnS), vale a dire in particolare se non fornisce garanzie necessarie che la sua partenza dalla Svizzera avverrà nei termini prescritti (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c OEnS); che un permesso d'entrata in Svizzera non può quindi essere rilasciato allorquando il rientro nel paese d'origine non è assicurato, sia in ragione della situazione politica o economica difficile prevalente, sia in funzione della situazione personale del richiedente; che nella fattispecie, tenuto conto dell'insieme delle risultanze dell'incarto, il TAF ritiene che l'uscita dalla Svizzera di C._______ alla scadenza del soggiorno previsto non può essere considerata come sufficientemente assicurata; che in effetti, in ragione della situazione socio-economica difficile regnante in Tailandia, e viste le considerevoli disparità economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera, il TAF non può escludere il rischio che l'interessata non faccia ritorno in patria alla scadenza del visto richiesto; che, sebbene la Tailandia abbia conosciuto ancora nel 2006 un tasso di crescita economica di oltre il 4%, larghe fasce della popolazione vivono in condizioni sociali ed economiche precarie. Tra queste persone figurano i giovani senza legami, i quali decidono di emigrare alla ricerca di migliori condizioni di vita. Secondo l'Organizzazione Internazionale per la Migrazione, circa il 56% delle cittadine e cittadini tailandesi che emigrano legalmente in altri paesi è costituito da giovani tra i 26 ed i 35 anni (Migrazione Internazionale in Tailandia 2005, Organizzazione Internazionale per la Migrazione, p. 25); che l'esperienza insegna inoltre che sovente i beneficiari di un permesso d'entrata, dal momento in cui si trovano in Svizzera, non considerano più minimamente di ritornare nel loro paese d'origine, e che, nonostante le

5 promesse di lasciare il territorio della Confederazione al termine del periodo di visita concesso, non esitano ad utilizzare sino al loro esaurimento tutti i mezzi a loro disposizione, mettendo a profitto il loro soggiorno in questo paese per cercarvi un impiego o risiedervi ad un titolo qualsiasi; che, in ragione della situazione personale di C._______, questa ipotesi non può essere esclusa nella fattispecie; che dagli atti di causa si evince infatti che la richiedente è nubile, in giovane età e senza obblighi familiari e quindi, di principio, senz'altro in grado di costruirsi una nuova esistenza lontano dalla sua patria, senza che ciò comporti per lei delle difficoltà maggiori sul piano personale o familiare; che nel quadro della sua domanda di visto C._______ ha affermato di lavorare in qualità di massaggiatrice; che i legami professionali che essa intrattiene con il suo paese d'origine non appaiono comunque sufficientemente intensi da garantirne il ritorno in Tailandia; che inoltre, come rilevato a giusto titolo dall'autorità intimata nel suo preavviso del 1° novembre 2006, il fatto che C._______ possa lasciare senza difficoltà il proprio lavoro per un lungo periodo (tre mesi) fa sorgere dei dubbi sull'effettività dei suoi legami professionali; che, di transenna, il rifiuto di cui è stato oggetto l'interessata non è tale da costituire un ostacolo al mantenimento delle relazioni con l'invitante residente in Svizzera, potendo quest'ultimo renderle a sua volta visita, e questo nonostante gli inconvenienti di ordine pratico o economico che ne potrebbero derivare; che le garanzie fornite da A._______ in relazione alla presa a carico delle spese cagionate dal soggiorno auspicato, nonché le sue assicurazioni secondo le quali C._______ avrebbe lasciato la Svizzera allo spirare del visto, non sono tali da impedire ad una cittadina straniera, una volta sul territorio elvetico, di intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente; che l'esperienza ha a più riprese dimostrato come le dichiarazioni d'intenzione formulate in merito all'uscita puntuale dalla Svizzera allo scadere del visto, così come le garanzie finanziarie fornite dall'ospitante, costituiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione, prive di effetti giuridici e non sono pertanto sufficienti ad assicurare la partenza di una cittadina straniera nei termini stabiliti (cfr. Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 57.24); che a questo proposito occorre precisare che il rifiuto dell'autorizazzione d'entrata in oggetto non è tale da mettere in discussione la buona fede di una persona residente regolarmente in Svizzera, la quale ha invitato un terzo domiciliato all'estero per un soggiorno turistico; che l'eventuale firma da parte dell'invitante di una dichiarazione di garanzia, così come la stipulazione di una polizza assicurativa non sono tali da modificare la situazione, in quanto le garanzie fornite sul piano finanziario, sebbene siano effettivamente prese in considerazione al momento di pronunciarsi sulla questione di sapere se un visto può essere accordato ad un cittadino straniero che lo sollecita, non possono essere considerate come decisive, nella misura in

6 cui esse non vincolano la richiedente, la quale risponde individualmente del proprio comportamento e di conseguenza non permettono minimamente di escludere l'eventualità che l'interessata, una volta in Svizzera, non cerchi di prolungare la sua presenza (cfr. a questo proposito la decisione del Tribunale federale 6S.281/2005 del 30 settembre 2005); che, alla luce di quanto esposto, pur comprendendo in una certa misura il desiderio di C._______ di recarsi personalmente in Svizzera per incontrarvi l'invitante, il TAF ritiene che il ritorno in patria dell'interessata non può essere considerato come sufficientemente garantito (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c OEnS) e che quindi le condizioni per il rilascio di un permesso d'entrata non sono adempiute; che la decisione impugnata si rileva essere conforme al diritto (cfr. art. 49 PA); che il ricorso è respinto; che le spese di procedura sono pertanto poste a carico del ricorrente (cfr. art. 63 cpv. 1 prima frase PA in relazione con gli art. 1 e 3 del Regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TA, RS 173.320.2]); Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese di procedura ammontanti a Fr. 600.- sono poste a carico del

7 ricorrente e vengono compensate con l'anticipo dello stesso importo versato in data 2 ottobre 2006. 3. La presente decisione è comunicata: - al ricorrente (raccomandata) - à l'autorità intimata, (raccomandata), incarto 2 243 151 di ritorno - in copia alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, con incarto di ritorno La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini Data di spedizione:

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