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Bundesverwaltungsgericht 17.08.2009 C-8400/2007

17 agosto 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,477 parole·~12 min·2

Riassunto

Assicurazione per l'invalidità (altro) | assicurazione vecchiaia e superstiti, decisione de...

Testo integrale

Corte II I C-8400/2007 {T 0/2} Sentenza d e l 1 7 agosto 2009 Giudice Elena Avenati-Carpani, giudice unica, cancelliere Dario Quirici. A._______, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. assicurazione vecchiaia e superstiti, decisione del 6 novembre 2007. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-8400/2007 Fatti: A. A._______, cittadino italiano nato il (...), celibe, ha lavorato come operaio in Svizzera dal 1963 al 1967, versando i contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc. 30). Con decisione del 14 giugno 2001, l'Ufficio per l'assicurazione invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha concesso all'assicurato una mezza rendita d'invalidità, dal 1° marzo 1997, sulla base di un periodo contributivo di quattro anni e tre mesi, di un reddito annuo medio determinante di Fr. 18'540.- e della scala delle rendite 4 (doc. 1 a 37). Non essendo stata contestata, questa decisione è cresciuta in giudicato. B. In seguito al raggiungimento dell'età pensionabile da parte dell'assicurato, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) gli ha attribuito, mediante decisione del 2 maggio 2007, una rendita ordinaria di vecchiaia in sostituzione della rendita d'invalidità, dal 1° giugno 2007, sulla base di un periodo contributivo di quattro anni e tre mesi, di un reddito annuo medio determinante di Fr. 19'890.- e della scala delle rendite 6, conformemente all'art. 33bis cpv. 1 LAVS (doc. 38 a 66). Con scritto del 25 giugno 2007, l'assicurato si è opposto a questa decisione, affermando che il suo periodo contributivo ammonterebbe a quattro anni e novi mesi (doc. 67). La CSC ha respinto l'opposizione mediante decisione del 6 novembre 2007, rilevando che la durata del periodo contributivo dell'assicurato è stata stabilita sulla base delle "Tabelle per la determinazione della durata di contribuzione presumibile negli anni 1948-1968" (Tabelle), edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. C. Contro questa decisione su opposizione, l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 6 dicembre 2007, sostenendo che la durata del suo periodo di contribuzione è pari a quattro anni e nove mesi. Pagina 2

C-8400/2007 La CSC ha risposto il 16 gennaio 2008, ribadendo le proprie conclusioni. Il ricorrente ha replicato il 23 aprile 2008, rivendicando di avere pagato i contributi all'AVS durante undici mesi nel 1963 e durante dodici mesi nel 1964, rispettivamente nel 1965. Dopo la replica non sono più intervenuti scambi di allegati tra le parti. Diritto: 1. 1.1 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10). 1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti Pagina 3

C-8400/2007 indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA). 1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile, nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA). 2. 2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento CEE n° 1408/71). 2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 2.3 L'art. 153a cpv. 1 LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 Pagina 4

C-8400/2007 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 3. Il ricorrente contesta implicitamente la durata del periodo di contribuzione all'AVS ritenuta dalla CSC. 4. 4.1 Conformemente all'art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali può essere computato almeno un anno intero di reddito o di accrediti per compiti educativi o assistenziali. Le rendite di vecchiaia che sostituiscono una rendita in conformità della LAI sono calcolate fondandosi sugli stessi elementi che per la rendita d'invalidità, se deriva un vantaggio all'avente diritto (art. 33bis cpv. 1 LAVS). 4.2 Ogni cassa di compensazione tiene, sotto il numero dell'assicurato, un conto individuale dei redditi da attività lucrative sui quali le sono stati versati contributi fino all'insorgenza del diritto ad una rendita di vecchiaia (art. 137 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]). 4.3 La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva espressa in mesi (art. 140 OAVS). 4.4 Per determinare il periodo di contribuzione relativo agli anni compresi tra il 1948 ed il 1968, il Tribunale federale delle assicurazioni (Tribunale federale) ha stabilito che, in assenza di certificati di lavoro attestanti la durata esatta dell'attività, occorre servirsi esclusivamente delle Tabelle pubblicate a tale fine (DTF 107 V 7). In effetti, i conti individuali che si riferiscono al periodo anteriore al 1969 non contengono la registrazione della durata contributiva in mesi. 4.5 Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o Pagina 5

C-8400/2007 debitamente provati. Secondo la giurisprudenza, si può operare una rettifica qualora sia apportata la prova assoluta che un datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi all'AVS sui redditi versati o che una convenzione di salario netto - mediante la quale le parti hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni sociali sono a carico esclusivamente del datore di lavoro - è stata conclusa (DTF 130 V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione dell'assicurato, compresi gli anni caduti in prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459). La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui la rettifica delle iscrizioni nel momento in cui si verifica l'evento assicurato pretende la prova piena, non esclude in ogni modo l'applicazione del principio inquisitorio, di modo che questa deve essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della prova prevalenti nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117 V 265 consid. 3d). 4.6 In materia di prova della durata contributiva, il TFA ha precisato che nel caso in cui venga documentato che lo straniero era al beneficio di un permesso C, oppure un permesso di tipo B (annuale), occorre ritenere una durata contributiva completa (sentenza del TFA H 94/84 del 24 luglio 1985). In altre parole, il permesso di tipo B è assimilato a domicilio in Svizzera ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 del Codice civile: di conseguenza, giusta l'art. 1a lett. a LAVS, l'interessato è da ritenersi persona assicurata per tutta la durata di validità del permesso, sempre che abbia versato il contributo minimo annuale di cui agli articoli 28 e 50 OAVS. In caso di permesso stagionale (A) solo le Tabelle sono applicabili, in assenza di certificati di lavoro (cfr. sentenza inedita del 22 aprile 1998, H 90/97). 4.7 Nella sentenza del TFA del 17 luglio 2002 (H 195/01), la massima autorità giudiziaria ha rinviato gli atti all'amministrazione affinché completasse in modo preciso l'istruttoria. Il TFA ha in sostanza ritenuto come sia necessario indagare su ogni elemento atto a determinare la durata di contribuzione e la contribuzione stessa, se necessario, presso l'autorità cantonale (p. es. l'Ufficio cantonale degli stranieri) e, se ancora esistenti, presso gli ex datori di lavoro. A questo proposito il TFA si è espresso nelle sentenze inedite del 21 agosto 2001 (H 161/01), 25 settembre 2001 (H 163/01) e 26 aprile 2002 (H 336/01). Pagina 6

C-8400/2007 5. 5.1 In concreto, il ricorrente afferma che la durata totale del suo periodo di contribuzione all'AVS ammonta a quattro anni e novi mesi e non a quattro anni e tre mesi, come ritenuto nella decisione impugnata. Egli chiede pertanto la rettificazione delle registrazioni fatte nel suo conto individuale, al momento in cui si è verificato l'evento assicurato, ossia il raggiungimento dell'età di pensionamento, e ciò in conformità con l'art. 141 cpv. 3 OAVS. 5.2 Dall'estratto del conto individuale AVS del ricorrente, relativo agli anni dal 1963 al 1967, non risulta la durata dei mesi di contribuzione. È per questo motivo che la CSC ha avuto ricorso alle Tabelle, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 107 V 7). In questo modo, la CSC ha calcolato una durata di contribuzione di dieci mesi ciascuno nel 1963, 1964 e 1965, di dodici mesi nel 1966 e di nove mesi nel 1967, per un totale di cinquantuno mesi o quattro anni e tre mesi. Il ricorrente asserisce invece che la durata di contribuzione per il 1963 è di undici mesi e, per il 1964 e 1965, di dodici mesi ciascuno. Se ciò fosse, la durata sarebbe comunque di cinquanta sei mesi, ossia quattro anni e otto mesi e non nove mesi. Indipendentemente da questa svista di calcolo, è doveroso rilevare che il ricorrente non apporta nessuna prova a suffragio della sua pretesa e che, dall'incarto, non si evincono indizi che avrebbe potuto giustificare un complemento d'istruttoria da parte della CSC. Oltre a ciò, bisogna sottolineare che, pur prendendo in considerazione una durata contributiva di quattro anni e otto mesi o, come pretende il ricorrente, di quattro anni e nove mesi, la scala delle rendite applicabile non cambierebbe. 5.3 Da quanto esposto si evince che il ricorrente non è riuscito a provare che il suo conto individuale relativo ai contributi all'AVS contiene un errore di registrazione. Si può pertanto concludere che la CSC, a giusto titolo, si è basata sulle Tabelle per determinare il periodo contributivo della ricorrente dal Pagina 7

C-8400/2007 1963 al 1967, ed ha fissato a quattro anni e tre mesi la durata contributiva del ricorrente. 6. Di conseguenza, il Tribunale amministrativo federale respinge, quale giudice unico, il ricorso del 21 dicembre 2006, per il motivo che esso è manifestamente infondato (art. 23 cpv. 1 LTAF e 85bis cpv. 3 LAVS). 7. Secondo l'art. 85bis cpv. 2 LAVS, la procedura è gratuita per le parti. Tuttavia, i costi possono essere accollati alla parte che procede in modo temerario o sconsiderato. In concreto, non si prelevano spese processuali. In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili). Visto l'esito della procedura, non si assegnano alla ricorrente indennità per spese ripetibili. Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Pagina 8

C-8400/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione: - al ricorrente (Raccomandata/AR); - all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata); - all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La giudice unica: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Pagina 9

C-8400/2007 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 10

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