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Bundesverwaltungsgericht 04.11.2010 C-8283/2008

4 novembre 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,858 parole·~19 min·1

Riassunto

Rendite | Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti

Testo integrale

Corte II I C-8283/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 4 novembre 2010 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Vito Valenti, Stefan Mesmer, cancelliere Dario Quirici. A._______, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, decisione su opposizione del 21 novembre 2008. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-8283/2008 Fatti: A. A._______, cittadino italiano nato il (...), coniugato e padre di tre figli, ha lavorato in Svizzera come bracciante e cameriere per diversi periodi tra il 1963 ed il 1968, versando i contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI). Dall'estratto del conto individuale relativo ai contributi all'AVS (doc. 28), nel quale non sono specificati i mesi di contribuzione, risulta che l'assicurato ha lavorato nel 1963 all'"(...)" a (...) (reddito: Fr. 900.-), presso "(...)" a (...) (reddito: Fr. 150.-) e presso un altro datore di lavoro, la cui identità non è stata registrata (reddito: Fr. 975.-); nel 1964 presso "(...)" a (...) (reddito: Fr. 2'525.-) e per un altro datore di lavoro, la cui identità non è stata registrata (reddito: Fr. 1'900.-); nel 1965 e nel 1966 per "(...)" (reddito: Fr. 9'175.- e 9'225.-); nel 1967 per "(...)" a (...) (reddito: 3'975.-) e "(...)" (reddito: Fr. 4'375.-); e nel 1968 per "(...)" (reddito: Fr. 1'150.-). Peraltro, dal formulario E 205 (doc. 26) si evince, in particolare, che l'assicurato ha lavorato trenta settimane in Italia dal 1° giugno al 31 dicembre 1968. B. Il 9 gennaio 2008 l'assicurato ha presentato alla Cassa svizzera di compensazione (CSC), per il tramite dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS), una domanda di rendita di vecchiaia svizzera (doc. 1 a 13). Non avendo potuto determinare la durata contributiva esatta in mesi a partire dal conto individuale, la CSC ha emanato una decisione il 20 giugno 2008 (doc. 29 a 34 e 36 a 39), sulla base delle "Tabelle per la determinazione della durata presumibile di contribuzione" per gli anni tra il 1948 e il 1968 (Allegato IX delle "Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale"), pubblicate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), con la quale ha riconosciuto all'assicurato il diritto ad una rendita ordinaria di vecchiaia di Fr. 79.- al mese, dal 1° marzo 2008, in funzione di una durata di contribuzione di tre anni (quattro mesi nel 1963, cinque mesi nel 1964, nove mesi nel 1965, nove mesi nel 1966, otto mesi nel 1967 e un mese nel 1968), di un reddito annuo medio determinante di Fr. 15'912.- e in applicazione della scala delle rendite 3. Pagina 2

C-8283/2008 C. Con scritto dell'11 luglio 2008 (doc. 45), l'assicurato ha formulato opposizione contro questa decisione, sostenendo di avere lavorato, durante il periodo dal 1963 al 1968, "nel settore metalmeccanico con contratto di continuità e non per periodi stagionali". La CSC ha quindi esperito un complemento d'istruttoria per chiarire la situazione. Da un lato, l'"Einwohnerkontrolle" del comune di (...) ha confermato, con scritto del 22 ottobre 2008 (doc. 52), che l'assicurato era titolare di un permesso A dal 1963 e che egli aveva soggiornato nel comune dal 26 novembre 1963 al 29 febbraio 1964, quando era rientrato in Italia, e dal 1° gennaio al 29 settembre 1966, quando si era trasferito a (...). Dall'altro lato, l'Einwohnerkontrolle" del comune di (...) ha certificato, mediante scritto del 24 ottobre 2008 (doc. 53), che l'assicurato, titolare di un permesso B, aveva risieduto nel comune dal 3 gennaio 1965 al 1° gennaio 1966, quando si era spostato a (...), come pure dal 20 agosto 1966 al 16 maggio 1967, quando aveva traslocato a (...), e dal 17 aprile al 30 luglio 1968, quando era rientrato in Italia. La CSC, non avendo potuto delucidare da quando precisamente l'assicurato fosse stato titolare di un permesso B, si è rivolta alla "Fremdenpolizei" del canton (...) il 5 novembre 2008 (doc. 57), la quale ha risposto il 12 novembre seguente (doc. 57), affermando che gli atti richiesti non sono più disponibili. Il 21 novembre 2008 la CSC ha così emanato una decisione (doc. 61), mediante la quale ha respinto l'opposizione e confermato la decisione impugnata. D. Contro questa decisione su opposizione, l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 17 dicembre 2008, chiedendo che gli siano riconosciuti i periodi di lavoro prestati in Svizzera, ma non considerati dalla CSC. Egli ha prodotto diversa documentazione, ossia copie delle pagine di un "Libretto per stranieri B", da cui risulta un permesso di dimora per il canton (...) del 3 marzo 1964, valido fino al 28 febbraio 1965, a scopo di lavoro come bracciante presso la ditta "(...)" a (...), delle copie di ricevute della "Öffentliche Krankenkasse (...)", una copia della carta di membro della "Schweizerische Krankenkasse Helvetia", con effetto dal 21 dicembre Pagina 3

C-8283/2008 1964, e una copia di un permesso di soggiorno per il canton (...) del 29 giugno 1967, valevole fino al 31 dicembre 1967, a scopo di lavoro come bracciante presso l'impresa "(...)" a (...). La CSC ha proceduto a nuove delucidazioni (doc. 62 a 66), ottenendo conferma dall'"Ausgleichskasse für Gewerbe, Handel und Industrie in ...", il 14 gennaio 2009 (doc. 67 e 68), che il ricorrente aveva lavorato presso "... AG" (divenuta in seguito "... AG") nel 1963 e nel 1964, e apprendendo dall'"Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei (...)", il 21 gennaio 2009 (doc. 69), che la ditta "(...)" era affiliata, nel 1967, alla cassa di compensazione "..." a .... Di conseguenza, il 6 marzo 2009, la CSC ha risposto al ricorso, proponendo che sia respinto e che la decisione su opposizione impugnata sia confermata. Invitato da questo Tribunale a pronunciarsi sulla risposta della CSC, il ricorrente non ha replicato. E. E.a Con scritti del 9 aprile 2010, questo Tribunale ha chiesto all'"Einwohneramt" del comune di (...), rispettivamente a quello del comune di ..., se il ricorrente avesse soggiornato negli stessi comuni e, nell'affermativa, con quale permesso. Il comune di (...) ha risposto il 14 aprile 2010, affermando che il ricorrente aveva risieduto nel comune, con permesso A, dal 1° giugno al 27 settembre 1967, quando era rientrato in Italia. Il comune di (...) ha risposto il 15 aprile 2010, rilevando che il ricorrente aveva soggiornato nel comune dal 17 giugno al 17 luglio 1963, dal 19 agosto al 31 dicembre 1964, e da una data non più determinabile fino al 15 novembre 1965, senza potere indicare sulla base di quale permesso. E.b Il 20 aprile 2010 questo Tribunale ha chiesto alla ditta "Roga Tresorbau AG" di specificare precisamente a decorrere da quale data e fino a quando, negli anni dal 1964 al 1967, il ricorrente aveva percepito un salario dalla "(...)", la ditta che apparentemente l'aveva preceduta. Pagina 4

C-8283/2008 Con scritto del 4 maggio 2010, la "Roga Tresorbau AG" ha risposto di non essere la "Nachfolgegesellschaft" della ditta "(...)", e di non potere perciò soddisfare la richiesta d'informazione. Sollecitata da questo Tribunale il 20 maggio 2010, la CSC ha contattato la cassa di compensazione "Promea" a Schlieren (doc. C1), la quale le ha trasmesso, il 1° giugno 2010 (doc. C/3 a 9), la lista dei salari pagati dal 1964 al 1968, quando il ricorrente era alle dipendenze della ditta "(...)". Prendendo posizione su questo nuovo documento mediante duplica del 1° luglio 2010, la CSC ha ribadito le proprie conclusioni. Benché una copia della duplica gli sia stata trasmessa per conoscenza da questo Tribunale il 3 settembre 2010, il ricorrente non si è più manifestato. Diritto: 1. 1.1 In virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10). 1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte Pagina 5

C-8283/2008 della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA). 1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA). 2. 2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento CEE n° 1408/71). 2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora Pagina 6

C-8283/2008 il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 2.3 L'art. 153a cpv. 1 LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 3. Il ricorrente contesta la durata del periodo di contribuzione AVS alla base della prestazione di vecchiaia riconosciuta nella decisione su opposizione impugnata. 4. 4.1 Ogni cassa di compensazione tiene, sotto il numero dell'assicurato, un conto individuale dei redditi da attività lucrative sui quali le sono stati versati contributi fino all'insorgenza del diritto ad una rendita di vecchiaia (art. 137 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]). La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva espressa in mesi (art. 140 OAVS). 4.2 La cassa di compensazione può ricorrere ad una procedura semplificata per determinare la durata di contribuzione delle persone che hanno esercitato un’attività lucrativa in Svizzera tra il 1948 e il 1968, pur essendo domiciliate all’estero secondo il dritto civile e i cui periodi di contribuzione corrispondenti a questi anni d’attività non possono essere ricostituiti esattamente (art. 50a cpv. 1 OAVS). A questo scopo, conformemente all'art. 50a cpv. 2 OAVS, l’UFAS ha elaborato le "Tabelle per la determinazione della durata presumibile di contribuzione" (Allegato IX delle "Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale"). Pagina 7

C-8283/2008 4.3 Per determinare il periodo di contribuzione relativo agli anni compresi tra il 1948 ed il 1968, il Tribunale federale ha stabilito che, in assenza di certificati di lavoro attestanti la durata esatta dell'attività, occorre servirsi esclusivamente delle "Tabelle" dell'UFAS (DTF 107 V 7). In effetti, i conti individuali che si riferiscono al periodo anteriore al 1969 non contengono la registrazione della durata contributiva in mesi. Al fine di stabilire se è stata versata la contribuzione minima per un periodo durante il quale una persona era assicurata e sottoposta all'obbligo di contribuzione o per quale periodo si può considerare adempiuto l'obbligo di contribuzione, si applica l'Allegato I delle precitate Direttive. 4.4 Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati. Secondo la giurisprudenza, si può operare una rettifica qualora sia apportata la prova assoluta che un datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi all'AVS sui redditi versati o che una convenzione di salario netto - mediante la quale le parti hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni sociali sono a carico esclusivamente del datore di lavoro - è stata conclusa (DTF 130 V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione dell'assicurato, compresi gli anni caduti in prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459). La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui la rettifica delle iscrizioni nel momento in cui si verifica l'evento assicurato pretende la prova piena, non esclude in ogni modo l'applicazione del principio inquisitorio, di modo che questa deve essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della prova prevalenti nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117 V 265 consid. 3d). 4.5 In materia di prova della durata contributiva, il Tribunale federale delle assicurazioni (attualmente Tribunale federale) ha precisato che nel caso in cui venga documentato che lo straniero era al beneficio di un permesso C, oppure un permesso di tipo B (annuale), occorre Pagina 8

C-8283/2008 ritenere una durata contributiva completa (sentenza H 94/84 del 24 luglio 1985). In altre parole, il permesso di tipo B è assimilato a domicilio in Svizzera ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 del Codice civile: di conseguenza, giusta l'art. 1a lett. a LAVS, l'interessato è da ritenersi persona assicurata per tutta la durata di validità del permesso, sempre che abbia versato il contributo minimo annuale di cui agli articoli 28 e 50 OAVS. In caso di permesso A (stagionale) solo le "Tabelle" sono applicabili, in assenza di certificati di lavoro (cfr. sentenza inedita del 22 aprile 1998, H 90/97). 4.6 Nella sentenza del 17 luglio 2002 (H 195/01), la massima autorità giudiziaria ha rinviato gli atti all'amministrazione affinché completasse in modo preciso l'istruttoria. Il Tribunale federale ha in sostanza ritenuto come sia necessario indagare su ogni elemento atto a determinare la durata di contribuzione e la contribuzione stessa, se necessario, presso l'autorità cantonale (p. es. l'Ufficio cantonale degli stranieri) e, se ancora esistenti, presso gli ex datori di lavoro (cfr. sentenze inedite del 21 agosto 2001 [H 161/01], 25 settembre 2001 [H 163/01] e 26 aprile 2002 [H 336/01]). 5. 5.1 In concreto, il conto individuale AVS del ricorrente, relativo agli anni coprenti il periodo dal 1963 al 1968 (doc. 28), non specifica la durata contributiva in mesi. Di conseguenza, in assenza di documentazione chiara all'incarto, la CSC si è fondata sulle "Tabelle" dell'UFAS per emettere la decisione del 20 giugno 2008 (doc. 36 a 39), con la quale ha riconosciuto al ricorrente il diritto ad una rendita ordinaria di vecchiaia di Fr. 79.- al mese, dal 1° marzo 2008, in funzione di una presunta durata di contribuzione di tre anni (quattro mesi nel 1963, cinque mesi nel 1964, nove mesi nel 1965, nove mesi nel 1966, otto mesi nel 1967 e un mese nel 1968), di un reddito annuo medio determinante di Fr. 15'912.- e in applicazione della scala delle rendite 3. 5.2 In fase d'opposizione, la CSC ha eseguito un complemento d'istruttoria presso diverse autorità del canton (...) per determinare da quando il ricorrente fosse stato titolare di un permesso B. Dagli scritti dell'"Einwohnerkontrolle" dei comuni di (...) e (...), del 22, rispettivamente del 24 ottobre 2008 (doc. 52 e 53), si evince unicamente che il ricorrente disponeva di un permesso A (lavoratore stagionale) nel 1963 e che, in seguito, aveva beneficiato di un Pagina 9

C-8283/2008 permesso B, di cui non si conosce la data d'emissione, soggiornando a (...) dal 3 gennaio 1965 al 1° gennaio 1966, dal 20 agosto 1966 al 16 maggio 1967 e dal 17 aprile al 30 luglio 1968. La CSC si è inoltre rivolta alla "Fremdenpolizei" del canton (...), la quale le ha fatto sapere, il 12 novembre 2008 (doc. 57), che gli atti richiesti non sono più disponibili. Non essendo riuscita a stabile a partire da quando il ricorrente fosse stato titolare di un permesso B, la CSC ha respinto l'opposizione tramite decisione del 21 novembre 2008 (doc. 61). 5.3 In fase di ricorso, vista la documentazione prodotta dal ricorrente, e in particolare le copie delle pagine di un "Libretto per stranieri B", valido da marzo 1964 al 28 febbraio 1965, e di un permesso di soggiorno, valevole dal 29 giugno al 31 dicembre 1967, entrambi a scopo di lavoro come bracciante nel canton (...), la CSC e questo Tribunale hanno proceduto ad ulteriori complementi istruttori. La CSC ha potuto così apprendere, il 14 gennaio 2009 (doc. 68), che il datore di lavoro presso cui il ricorrente aveva lavorato nel 1963 e nel 1964, e la cui identità non era stata registrata nel conto individuale AVS, era la "..." (diventata in seguito "..."), come pure, il 21 gennaio 2009 (doc. 69), che la ditta "(...)" era affiliata, nel 1967, alla cassa di compensazione "..." a .... Questo Tribunale ha ottenuto conferma dal comune di (...), il 14 aprile 2010, che il ricorrente vi aveva risieduto nuovamente, con permesso A, dal 1° giugno al 27 settembre 1967, e dal comune di di (...), il 15 aprile 2010, che vi aveva soggiornato dal 17 giugno al 17 luglio, dal 19 agosto al 31 dicembre 1964, e da una data non più determinabile fino al 15 novembre 1965, senza potere indicare sulla base di quale permesso. Questo Tribunale ha inoltre tentato di stabilire sull'arco di quanti mesi il ricorrente aveva percepito il proprio salario quando era alle dipendenze della "(...)", contattando a questo proposito la ditta "... AG", nell'ipotesi, rivelatasi infondata, che quest'ultima fosse succeduta alla prima. A completamento dell'istruttoria, la CSC ha ancora preso contatto con la cassa si compensazione "..." a ..., la quale le ha fatto pervenire, il 1° giugno 2010 (doc. C/3 a 9), la lista dei salari pagati dalla "(...)" negli anni in questione ai suoi dipendenti, tra cui il Pagina 10

C-8283/2008 ricorrente, e nella quale manca tuttavia l'indicazione dei mesi corrispondenti ai periodi d'attività. 5.4 Da quanto sopra esposto, si evince che il ricorrente non è riuscito a provare, nemmeno dopo i numerosi complementi d'istruttoria operati dalla CSC e da questo Tribunale in virtù del principio inquisitorio, che la durata in mesi effettiva del suo periodo di contribuzione all'AVS, durante gli anni dal 1963 al 1968, risulti superiore a quella ritenuta dalla CSC. Peraltro, anche se si volesse ammettere l'insieme dei periodi durante i quali il ricorrente avrebbe beneficiato di un permesso B, secondo la documentazione da lui stesso esibita in questa sede, ciò non gli gioverebbe dal momento che non sembrerebbe potere raggiungere una scala di rendite superiore a quella ritenuta dalla CSC. Inoltre, l'attestazione del comune di (...) del 24 ottobre 2008 (doc. 53), secondo cui il ricorrente avrebbe soggiornato in Svizzera fino al 30 luglio 1968, non appare affidabile, visto che il ricorrente avrebbe cominciato a lavorare in Italia, durante trenta settimane, già dal 1° giugno 1968 (doc. 26). Si può pertanto concludere che la CSC, a giusto titolo, si è basata sulle "Tabelle" per stabilire il periodo contributivo dal 1963 al 1968, equivalente a tre anni (trentasei mesi). Per il resto, il calcolo della rendita di vecchiaia spettante al ricorrente è stato effettuato correttamente. Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione su opposizione confermata. 6. Secondo l'art. 85bis cpv. 2 LAVS, la procedura è gratuita per le parti. Tuttavia, i costi possono essere accollati alla parte che procede in modo temerario o sconsiderato. In concreto, non si prelevano spese processuali. In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili). Considerato l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili. Pagina 11

C-8283/2008 Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione: - al ricorrente (Raccomandata/AR); - all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata); - all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata). La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della Pagina 12

C-8283/2008 parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 13

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