Corte II I C-8217/2007 {T 0/2} Sentenza d e l 2 1 agosto 2009 Giudice unico: Francesco Parrino Cancelliere: Dario Croci Torti A._______, patrocinato dall'avvocato Luigi Potenza, via della Repubblica 23, IT-73054 Presicce, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione invalidità (decisione del 23 ottobre 2007) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
C-8217/2007 Fatti: A. In esito a procedura di revisione, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI), mediante decisione del 28 agosto 1996, ha sostituito la rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità di cui era al beneficio A._______, cittadino italiano, nato il , con una mezza rendita AI a decorrere dal 1° novembre 1996. Il nominato ha impugnato tale provvedimento amministrativo innanzi alla competente Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero (CFR), la quale, con giudizio del 12 febbraio 1997, ha annullato la decisione di cui sopra ed ha invitato l'amministrazione ad effettuare nuovi accertamenti sanitari. L'assicurato è stato visitato presso l'ospedale universitario di Zurigo, ove, la perizia del 30 dicembre 1997, ha posto in evidenza una sindrome toraco-vertebrale cronica in una colonna vertebrale non in asse, insufficienza muscolare, osteoporosi giovanile e talassemia minore. Ritenuto che il periziando presentava una capacità lavorativa completa in attività sostitutive (invece di quella di muratore) e che l'incapacità di guadagno era del 54,5%, l'UAI, con decisione dell'8 ottobre 1998, ha confermato la riduzione della rendita alla metà a decorrere dal 1° novembre 1996. Il ricorso avverso tale decisione è stato respinto dalla CRF con giudizio del 3 febbraio 2000. Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA), con sentenza del 2 novembre 2000, ha confermato l'operato dell'amministrazione ed il giudizio della CFR (doc. 1-175). La procedura di revisione promossa nel 2002 non ha posto in luce sostanziali mutamenti della capacità di guadagno dell'assicurato, per cui, con comunicazione del 29 agosto 2002, il diritto alla mezza rendita AI è stato confermato (doc. 193). Neppure la procedura di revisione iniziata nel maggio 2004 ha posto in rilievo un mutamento della capacità di lavoro e di guadagno dell'interessato e con comunicazione del 4 gennaio 2005, l'UAI ha confermato il diritto alla mezza rendita. Va rilevato che nella perizia E 213 del 13 agosto 2004 i medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sulla base di accertamenti radiologici oggettivi, avevano posto la diagnosi di osteoporosi idiopatica in spondiloartrosi e discopatia lombare a discreta incidenza funzionale, iniziale coxartrosi bilaterale e nevrosi ansio-depressiva (doc. 216). Pagina 2
C-8217/2007 B. In data 30 gennaio 2007, A._______ ha formulato una domanda di revisione, postulando il riconoscimento del diritto alla rendita intera (doc. 224). A suffragio della sua richiesta ha segnatamente prodotto: - referti radiologici della spalla destra e del braccio destro del 9 dicembre 2004 (doc. 225); - i risultati di una densitometria ossea vertebrale del 9 marzo 2005 (doc. 226) e di una ETG muscolotendinea destra del 20 aprile 2005 (doc. 227); - un rapporto d'esame neuropsichiatrico del 15 novembre 2005 (doc. 228) ed un altro stesso esame del 30 ottobre 2006 (doc. 235); - un rapporto d'esame ortopedico del 21 novembre 2005 con un referto radiologico del torace del 25 novembre successivo (doc. 230, 231); - i risultati di una risonanza magnetica della colonna cervicale del 1° marzo 2006 (doc. 232); - un'ulteriore densitometria vertebrale del 12 aprile 2006 (doc. 233); - una perizia medico-legale della Dott.ssa Sonia Marrocco del 13 dicembre 2006 (doc. 236). C. Nel suo rapporto del 4 maggio 2007, il Dott. Battaglia, medico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), ha proposto di ammettere un tasso d'invalidità del 75% in qualsiasi attività già dall'agosto 2004, ossia dalla data degli esami dell'INPS effettuati nell'ambito della precedente procedura di revisione d'ufficio (doc. 238). Con progetto di decisione del 13 agosto 2007, l'UAIE ha disposto il riconoscimento del diritto alla rendita intera AI dal 1° gennaio 2007 (doc. 247). L'interpellato non ha preso posizione in merito a tale progetto, per cui l'UAIE, con decisione del 23 ottobre 2007, ha riconosciuto il diritto alla rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità come da progetto (doc. 249). Pagina 3
C-8217/2007 D. Con il ricorso depositato il 26 novembre 2007, A._______, rappresentato dall'avv. Potenza di Presicce, chiede, sostanzialmente, il riconoscimento del diritto alla rendita intera AI da agosto 2004, invitando l'amministrazione a procedere ad una riconsiderazione del precedente operato nel 2004, per evidente errore. La parte ricorrente eccepisce anche una violazione del diritto di essere sentito, la decisione impugnata essendo scarsamente motivata. Nelle sue osservazioni ricorsuali del 31 marzo 2008, l'UAIE propone la reiezione dell'impugnativa annotando, fra l'altro, che, trattandosi di una domanda di revisione, l'aumento della prestazione in parola può avvenire solo a partire dal mese in cui la richiesta è stata formulata. Relativamente alla possibilità di riconsiderare una precedente decisione, precisa che le due ultime procedure di revisione non si sono concluse con delle decisioni formali impugnabili, ma unicamente con delle comunicazioni e la decisione dell'8 ottobre 1998 è formalmente e materialmente corretta. Pertanto, in assenza di una decisione formale, non è possibile procedere a una riconsiderazione della comunicazione del 4 gennaio 2005. E. Dopo aver preso atto della risposta dell'UAIE, l'avv. Potenza, con scritto del 9 maggio 2008, si è riconfermato nelle sue precedenti considerazioni. Con decisione incidentale del 16 maggio 2008, la parte ricorrente è stata invitata a voler versare un anticipo di Fr. 400.-, corrispondente alle presunte spese processuali. Detto anticipo è stato regolarmente versato il 23 giugno 2008. Diritto: 1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le Pagina 4
C-8217/2007 decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale su l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20). 2. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 2.3 Il ricorso è tempestivo, e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo di Fr. 400.- corrispondente alle presunte spese processuali, entro il termine impartito. Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 3. Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare, con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6 ottobre 2006 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della LAI). Di seguito, vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della LPGA nel tenore vigente fino al 31 dicembre 2007. 4. 4.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Pagina 5
C-8217/2007 Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). 4.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero. 4.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 5. 5.1 La parte ricorrente ha affermato che la decisione impugnata è priva di motivazione e violerebbe gli art. 49 cpv. 3 LPGA e 29 cpv. 2 della Costituzione federale (Cst). 5.2 Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è prevista art. 29 cpv. 2 Cst, comprende il diritto per il prevenuto di prendere conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emessa nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare Pagina 6
C-8217/2007 all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, allorquando questo è proprio ad influenzare la decisione da emanare (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata). Nel quadro della procedura amministrativa il diritto di essere sentito è consacrato dagli art. 26-28 (diritto di esaminare gli atti), dagli art. 29-33 (diritto di essere sentito strictu sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di ottenere una decisione motivata). La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito, definito dalle norme speciali di procedura (quali l'art. 35 PA) l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate di comprenderla, eventualmente di impugnarla ed in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso eventualmente adita di esercitare convenientemente il suo controllo (cf. DTF 129 I 232 consid. 3.2; DTF 126 I 97 consid. 2B; DTF 122 IV 8 consid. 2c, DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007 consid. 5.1.1). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere sentito se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti (cf. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8 consid. 2c). Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che il giudice (o l'autorità) menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da permettere all'interessato di apprezzare la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF menzionate). In generale, la portata dell'obbligo di motivare dipende dalla complessità della fattispecie da giudicare, dalla potenziale gravità delle conseguenze della decisione e dalle circostanze del singolo caso. Più la libertà d'apprezzamento dell'autorità è ampia e più la misura adottata arreca pregiudizio ai diritti dei singoli, più la decisione deve essere circostanziata (cfr. DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la motivazione deve fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto o di diritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non è comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e mezzi di prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della causa (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 112 Ia 107 consid. 2b). Il diritto di ottenere una decisione motivata costituisce una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione causa in principio Pagina 7
C-8217/2007 l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di esito positivo del ricorso nel merito (cfr. DTF 126 I 19 consid. 2d/bb; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 122 II 464 consid. 4a e giurisprudenza citata). Eccezionalmente un'eventuale violazione del diritto di essere sentito può essere sanata allorquando l'autorità che ha emanato la decisione ha preso posizione in merito alle argomentazioni decisive nel quadro dello scambio degli scritti e che l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di fronte ad un'autorità di ricorso, la cui cognizione è altrettanto ampia che quella dell'autorità inferiore (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389 consid. 5a e 180 consid. 4a). Tuttavia, qualora il vizio costituisce una grave violazione di procedura, tenuto conto del principio dell'economia di procedura, è escluso che l'autorità di ricorso lo sani (cfr. LORENZ KNEUBÜHLER, Gehörverletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 112ss). 5.3 Nella fattispecie, la decisione impugnata del 23 ottobre 2007 consiste nel riconoscimento del diritto alla rendita intera dal 1° gennaio 2007 ed è accompagnata da una motivazione completa che indica le norme applicabili, compreso quelle relative alla decorrenza della prestazione. Concretamente il ricorrente è stato in grado di dedurre i fatti su cui la decisione si fonda e le ragioni per cui è stata pronunciata. Infine, anche nella denegata ipotesi in cui la decisione venisse considerata non sufficientemente motivata e unicamente a titolo sussidiario, si rileva che tale carenza sarebbe comunque sanata dall'impugnazione stessa al Tribunale, il quale dispone di piena cognizione. In occasione del preavviso inoltre, l'autorità inferiore ha avuto modo di esprimersi sul contenuto del ricorso e di completarne le motivazioni, successivamente notificate all'interessato, il quale è stato concesso il diritto di replica di cui ha fatto uso (cfr. DTF 116 V 39/40 consid. 4b). Visto quanto sopra, la censura del ricorrente, in ordine all'insufficienza della motivazione, e quindi alla violazione del suo diritto di essere sentito, risulta infondata. 6. Il ricorrente chiede di essere posto al beneficio di una rendita intera d'invalidità già dall'agosto 2004. Anche se l'oggetto del litigio è circoscritto alla data della decorrenza dell'aumento della prestazione, è utile ricordare le disposizioni legali vigenti in materia. Pagina 8
C-8217/2007 7. 7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 LAI). 7.3 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. 8. 8.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario di una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d'invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o dell'assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d'invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 dell'ordinanza federale su l'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961, OAI, RS 831.201). Pagina 9
C-8217/2007 8.2 Se, di contro, è stata fatta domanda di revisione, come nella specie, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto a prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Inoltre, l'aumento della rendita avviene, al più presto, se l'assicurato ha chiesto la revisione, come nella specie, a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata (art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI). 8.3 La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando, lo stato di salute è rimasto invariato e le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30; RCC 1989 p. 323, consid. 2a). La semplice valutazione diversa di circostanze di fatto che sono rimaste sostanzialmente invariate non giustifica una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA. 8.4 Il punto di partenza per stabilire se il grado d'invalidità si è modificato in maniera da influire sul diritto a prestazioni è costituito dall'ultima decisione che ha esaminato materialmente il diritto alla rendita (DTF 133 V 108 consid. 5.4). Pertanto, nella specie, il periodo di esame si estende dal 4 gennaio 2005, data della comunicazione con la quale all'assicurato è stata confermato il diritto alla mezza rendita AI, al 23 ottobre 2007, data dell'impugnata decisione mediante la quale viene riconosciuto il diritto alla rendita intera. 9. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V 275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un Pagina 10
C-8217/2007 danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). In carenza di documentazione economica, la documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). 10. Con l'impugnata decisione è stato riconosciuto il diritto alla rendita intera AI dal 1° gennaio 2007, ossia dalla data di presentazione della domanda di revisione. L'aggravamento dello stato di salute del ricorrente rispetto alla situazione constatata nella precedente revisione d'ufficio non è contestato dall'amministrazione. Conformemente al menzionato art. 88bis OAI, il diritto alla rendita intera può tuttavia decorrere al più presto solo dal 1° gennaio 2007. Il ricorso è quindi manifestamente infondato su questo punto e la decisione del 23 ottobre 2007 deve essere confermata. L'insorgente chiede tuttavia che sia riconosciuto il diritto alla rendita intera già da agosto 2004, in quanto il medico dell'UAIE ha ammesso un tasso d'invalidità del 75% da quella data. In altre parole, l'insorgente domanda che l'amministrazione sia obbligata a riconsiderare la sua comunicazione del 4 gennaio 2005 con la quale veniva confermato a torto il diritto alla mezza rendita AI. Pagina 11
C-8217/2007 11. 11.1 Giusta l'art. 53 cpv. 2 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. Nella fattispecie, l'Ufficio AI ritiene che non è possibile riesaminare la comunicazione del 4 gennaio 2005 per il motivo che solo le decisioni formali possono fare l'oggetto di una riconsiderazione. Ora, anche ammettendo che la comunicazione in parola possa essere assimilata a una decisione va osservato quanto segue. Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, né l'assicurato né il giudice possono imporre all'amministrazione di riconsiderare le decisioni formali cresciute in giudicato. L'amministrazione può quindi decidere liberamente se riesaminare una decisione manifestamente erronea e un ricorso al Tribunale non è di principio ammissibile contro una decisione dell'amministrazione che non entra in materia su una domanda di riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2a confermato in 130 V 50 consid. 4.1). Un'eccezione può essere ammessa, ai sensi della giurisprudenza menzionata, se l'amministrazione entra in materia su una domanda di riconsiderazione dell'assicurato e la respinge dopo averla esaminata dal punto di vista materiale. Ora, nel caso presente, è solo con il ricorso che A._______ ha chiesto di riesaminare anche la comunicazione del 4 gennaio 2005 nel senso di attribuirgli una rendita intera già dal 1° agosto 2004. Manca quindi una decisione materiale dell'UAIE che esamini la domanda di riesame e che eventualmente la respinga. In assenza di una tale decisione, la richiesta dell'insorgente è inammissibile e non può essere esaminata dallo scrivente Tribunale. Va ancora osservato che la parte ricorrente ha la facoltà di chiedere all'UAIE di pronunciarsi formalmente sulla sua domanda di riconsiderazione della comunicazione del 4 gennaio 2005, ma che non spetta allo scrivente Tribunale di trasmettere d'ufficio il ricorso quale domanda di riconsiderazione perché, comunque, l'UAIE non può essere obbligato dal giudice a entrarne in materia. Pagina 12
C-8217/2007 12. 12.1 Visto quanto precede, il ricorso è respinto nella misura in cui è ammissibile. Il ricorso in esame può essere esaminato da un giudice unico in applicazione dell'art. 69 cpv. 2 LAI. 12.2 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 400.-, sono poste a carico del ricorrente è vengono compensate con l'anticipo versato il 23 giugno 2008. 12.3 Visto l'esito del ricorso non si assegnano indennità per spese ripetibili. Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Pagina 13
C-8217/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto nella misura in cui è ammissibile. 2. Le spese processuali, di Fr. 400.-, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 400.-. 3. Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna Il giudice unico: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 14