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Bundesverwaltungsgericht 20.04.2011 C-8196/2010

20 aprile 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,834 parole·~14 min·2

Riassunto

Visto Schengen | Autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-8196/2010 Sentenza del 20 aprile 2011 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Andreas Trommer, Bernard Vaudan, cancelliera Mara Vassella. Parti 1. A._______, 2. B._______, 3. C._______, patrocinati dall'Avv. Gianluigi Della Santa, viale Stazione 2, casella postale 1854, 6501 Bellinzona, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen.

C-8196/2010 Pagina 2 Fatti: A. Il 27 luglio 2010 l'Ambasciata di Svizzera a Rabat in Marocco ha rifiutato di concedere l'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen a A._______, cittadina marocchina nata il …, non ritenendo sufficientemente assicurata la sua volontà di uscire dallo spazio Schengen allo scadere del visto richiesto. La domanda di visto era stata formulata sulla base di una lettera d'invito datata 17 febbraio 2010 inviata alla suddetta Rappresentanza elvetica da C._______, compagno della sorella della richiedente, entrambi residenti in Ticino, mediante la quale postulava a suo favore il rilascio di un visto per una durata di 2-3 settimane, dichiarando di portarsi garante per vitto, alloggio e assistenza in caso di malattia durante tutta la durata del soggiorno dell'invitata e di provvedere personalmente al puntuale rientro della stessa nel suo Paese d'origine. B. Chiedendo che l'UFM si pronunci mediante decisione formale, l'11 agosto 2010, A._______ ha formato opposizione contro la suddetta decisione di rifiuto ed ha inoltrato presso la competente Rappresentanza l'apposito formulario di richiesta di visto, nel quale postulava un soggiorno di 30 giorni per recarsi a visitare la sorella, in attesa di un figlio, e il compagno di quest'ultima. Il giorno stesso l'Ambasciata elvetica ha informato l'UFM circa la situazione dell'interessata: nubile, essa era stata invitata dalla sorella in Ticino e non aveva mai viaggiato all'estero. C. Con decisione del 18 novembre 2010 l'UFM ha respinto l'opposizione sollevata della richiedente e rifiutato l'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen a suo favore. L'autorità inferiore ha rilevato che, considerati tutti gli elementi dell'incarto, in particolare la sua situazione personale e quella socioeconomica del suo Paese d'origine, la partenza dallo spazio Schengen al termine del soggiorno non poteva essere considerata sufficientemente garantita. L'interessata è ancora giovane, è nubile e, nonostante asserisca di svolgere un'attività lucrativa in Patria, non ha fornito alcun mezzo di prova attestante la sua attività e neppure ha esibito informazioni in relazione alla sua situazione personale e

C-8196/2010 Pagina 3 famigliare. Vista la prassi restrittiva in materia, il desiderio di recarsi in Svizzera per fare visita a conoscenti non giustifica il rilascio di un visto. D. Il 24 novembre 2010, agendo per il tramite del loro patrocinatore, la richiedente e gli ospitanti hanno interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF), postulando l'annullamento della decisione e la concessione dell'autorizzazione di entrare nello spazio Schengen per un periodo di tre mesi. A sostengo del proprio gravame hanno affermato in particolare che lo scopo della domanda di visto consisteva nel poter stare accanto alla sorella che avrebbe messo alla luce un figlio alla fine del mese di dicembre 2010 (cfr. certificato medico del 23 novembre 2010). Essi hanno inoltre rimproverato all'autorità inferiore di aver commesso un grave errore affermando che alla richiesta non era stato addotto nessuno motivo particolare idoneo a consentire un seguito favorevole all'istanza. L'interessata aveva infatti spiegato che alla base della richiesta di visto vi era la necessità della sorella di essere aiutata durante le prime settimane dopo il parto. Infine, la situazione della richiedente nel suo Paese d'origine risulterebbe essere normalissima e la motivazione di rifiutare un visto d'entrata siccome la richiedente non è una giovane donna nubile e non ha una situazione economica brillante è certamente abusiva e non giustifica che sia messa in dubbio la sua buona fede, non avendo l'invitata alcun motivo per non rientrare nel proprio Paese d'origine. E. Chiamata ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso del 14 febbraio 2010, l'autorità inferiore ha osservato in sostanza quanto già ritenuto nella decisione impugnata ed ha quindi postulato la reiezione del gravame. F. Invitati ad esprimersi, con replica del 23 febbraio 2010, i ricorrenti hanno riconfermato le allegazioni contenute nel ricorso del 24 novembre 2010 ed hanno sottolineato l'interesse della richiedente ad una decisione celere al fine di assistere la sorella nei primi mesi di maternità.

C-8196/2010 Pagina 4 Diritto: 1. 1.1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), in conformità dell'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. 1.2. In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). 1.3. Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.4. La richiedente e gli ospitanti hanno il diritto di ricorrere (art. 48 cpv.1 PA) e il loro ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA). 2. Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata parzialmente in: DTF 129 II 215). 3. La legislazione svizzera in materia di diritto concernente gli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata nello spazio Schengen né il rilascio di un visto anche qualora il richiedente adempia tutte le condizioni d'entrata.

C-8196/2010 Pagina 5 Così come gli altri Stati, la Svizzera non è tenuta ad autorizzare l'entrata di stranieri nel suo territorio. Riservati gli obblighi derivanti dal diritto internazionale pubblico le autorità amministrative decidono conformemente alle norme di legge e al potere discrezionale loro conferito. In linea di principio non esiste dunque un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno, salvo nei casi in cui lo straniero o i suoi parenti in Svizzera possano prevalersi di una norma speciale del diritto federale (cfr. Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, in FF 2002 3327 nonché DTF 135 II 1 consid. 1.1 e giurisprudenza ivi citata). 4. Nella presente fattispecie si applicano le norme di diritto nazionale concernenti la procedura di visto, l'entrata e la partenza dalla Svizzera, per quanto gli Accordi di associazione alla normativa Schengen non prevedano disposizioni divergenti (cfr. art. 2 cpv. 4 e 5 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [LStr, RS 142.20]). 5. 5.1. Per un soggiorno di una durata massima di tre mesi in Svizzera rispettivamente nello spazio Schengen, i cittadini di Paesi terzi necessitano, per varcare le frontiere, di documenti di viaggio valevoli e, se richiesto, di un visto (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. a LStr, art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio del visto [OEV, 142.204] che rinvia all'art. 5 cpv. 1 lett. a e b del regolamento [CE] n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone [Codice frontiere Schengen, GU L 105 del 13 aprile 2006, pag. 1-32] e l'art. 2 del regolamento [UE] n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 marzo 2010 che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata [GU L 85 del 31 marzo 2010, pag. 1-4]). 5.2. Inoltre è necessario giustificare lo scopo e le condizioni di soggiorno nonché disporre di mezzi finanziari sufficienti (art. 5 cpv. 1 lett. b LStr, art. 5 cpv. 1 lett. c Codice frontiere Schengen e art. 14 cpv. 1 lett. a-c del regolamento [CE] n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti [Codice dei visti, GU L 243/1 del 15 settembre 2009, pag. 1-58]). I cittadini di

C-8196/2010 Pagina 6 Paesi terzi che intendono entrare nello spazio Schengen, devono comprovare che, trascorso il periodo concesso dal visto, lasceranno la Svizzera entro il termine stabilito (art. 14 cpv. 1 lett. d, art. 21 cpv. 1 Codice dei visti e art. 5 cpv. 2 LStr). Infine non devono essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione e non essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri (art. 5 cpv. 1 lett. c LStr, art. 5 cpv. 1 lett. d ed e Codice frontiere Schengen). 6. Se le condizioni per rilasciare un visto al fine di entrare nello spazio Schengen non sono adempiute, in casi eccezionali è comunque possibile concedere un visto a validità territoriale limitata. Lo stato membro interessato può fare segnatamente uso di tale possibilità, se lo ritiene giustificato per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. a codice dei visti, anche art. 5 cpv. 4 lett. c Codice frontiere Schengen). 7. L'Allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 elenca gli Stati, i cui cittadini all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati Schengen, devono essere in possesso di un visto (GU L 81 del 21 marzo 2001, pag. 1-7, per quanto riguarda la fonte integrale cfr. nota all'art. 4 cpv. 1 OEV). Considerato che il Marocco figura in questo allegato, la richiedente soggiace all'obbligo del visto. 8. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rifiutato di autorizzare all'interessata l'entrata nello spazio Schengen non ritenendo sufficientemente assicurata la sua partenza. Occorre dunque esaminare se la stessa, considerati tutti gli elementi agli atti, appare disposta a lasciare lo spazio Schengen dopo il soggiorno auspicato conformemente all'art. 5 cpv. 2 LStr. Affinché possa essere determinato se vi sono le garanzie necessarie per ritenere assicurata l'uscita dallo spazio Schengen, l'autorità competente deve procedere ad una valutazione di una situazione futura e a tale scopo si fonda da una parte sulla situazione politica, sociale ed economica prevalente nel Paese di provenienza e dall'altra parte sulla situazione personale, familiare e professionale della richiedente. 8.1. Il Marocco può essere definito un Paese stabile, nonostante il pericolo crescente di attentati terroristici. Tuttavia, le crisi interne che

C-8196/2010 Pagina 7 imperversano attualmente negli Stati del Nord Africa hanno colpito anche il Marocco, dove in alcune città sono state organizzate delle manifestazioni antigovernative che hanno avuto in parte risvolti violenti, quali scontri con le forze dell'ordine. In continua crescita dal 2000, l'economia risulta essere insufficiente e fragile, siccome in stretto rapporto con il settore agricolo che costituisce dall'11 % al 18 % del Prodotto interno lordo (PIL) del Paese. Fino alla crisi economica mondiale del 2008 le ulteriori attività nel settore secondario e terziario, fungevano pertanto nel loro complesso da stabilizzanti, con un tasso di crescita annua che oscillava dal 2,6 % al 6,5 %. Il rallentamento di tali attività si è fatto concretamente sentire a decorrere dal 2009 compensato tuttavia dagli eccellenti risultati conseguiti nell'agricoltura, raggiungendo così una crescita del 5,2 %. Il tasso di disoccupazione è diminuito dal 10 % al 9,1 %, nonostante il persistere di un elevato tasso percentuale tra i giovani e i diplomati, risp. del 32 % e del 20 %. Anche il deficit commerciale si è aggravato a decorrere dal 2008 raggiungendo una diminuzione del 24.3 % in rapporto al PIL con un esiguo miglioramento del 3 % nel anno successivo. Fino a tale periodo il bilancio dello Stato risultava tuttavia positivo grazie all'aumento continuo di trasferimenti finanziari internazionali di cittadini marocchini residenti all'estero e degli introiti provenienti dal turismo. L'anno successivo, però, si constatava una diminuzione di tali entrate in rapporto al 2007, risp. del 9 % e del 10 %. Nel 2009 il PIL pro capite corrispondeva a 2850 USD (cfr. www.auswaertiges-amt.de > Länder, Reise, Sicherheit > Reise- und Sicherheitshinweise: Länder A – Z > Marokko, aggiornato il 22 marzo 2011; www.eda.admin.ch > Reisehinweise > Reiseziele > Reisehinweise für Marokko > aggiornato il 24 febbraio 2011; www.diplomatie-gouv.fr > Pays – zones géo > Maroc > Présentation du Maroc, aggiornato il 22 novembre 2010, visitati il 4 aprile 2011). 8.2. Le importanti disparità socioeconomiche tra la Svizzera e il Marocco sopra menzionate sono idonee ad incrementare la pressione migratoria. Un'eventuale emigrazione è inoltre favorita allorquando parenti o conoscenti si trovano all'estero, come è il caso nella presente fattispecie. Pertanto è a giusta ragione che l'UFM ha considerato elevato il rischio del non rispetto dell'uscita dallo spazio Schengen entro i termini prestabiliti. La pressione migratoria, come lo dimostra l'esperienza, risulta inoltre elevata soprattutto in presenza di persone che non hanno particolari legami famigliari o professionali al loro Paese d'origine. 8.3. Trarre delle conclusioni basandosi unicamente sulla situazione generale del Paese d'origine porterebbe tuttavia ad una valutazione dei http://www.eda.admin.ch

C-8196/2010 Pagina 8 fatti eccessivamente generalizzata. Occorre per tanto esaminare l'insieme delle circostanze del caso concreto; in particolare gli obblighi familiari, sociali o professionali possono costituire una prognosi favorevole per una partenza regolare dalla Svizzera. 8.4. La richiedente ha 38 anni e dal formulario di richiesta del visto risulta essere nubile. Elementi in merito alla sua situazione familiare e personale in Marocco non sono stati addotti in sede di ricorso e l'unica persona della famiglia menzionata agli atti risulta essere la sorella, residente in Svizzera. Di conseguenza non è possibile valutare i vincoli di natura personale e famigliare che la legano al suo Paese. Neppure in relazione alla sua situazione professionale, come rilevato dall'autorità inferiore, la ricorrente ha fornito documentazione atta a comprovare le sue attività di parrucchiera ed estetista menzionate nell'istanza di visto. In sostanza dalla situazione personale, famigliare e professionale della richiedente non emergono vincoli che possano corroborare l'intenzione della stessa di uscire dallo spazio Schengen nel termine impartito. 8.5. Visto quanto precede, il mero desiderio espresso dagli ospitanti, perfettamente comprensibile, di invitare la sorella in Svizzera non può costituire di per sé un motivo giustificante la concessione del visto. Tenuto conto del numero importante di domande di autorizzazione d'entrata inoltrate, le autorità elvetiche devono prendere in considerazione il rischio risultante dal fatto che la persona a beneficio d'un visto d'entrata non lasci la Svizzera entro i termini del suo soggiorno ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LStr. In tali circostanze le autorità competenti sono state portate ad adottare una politica d'ammissione restrittiva e a procedere ad una severa limitazione del numero delle autorizzazioni d'entrata nello spazio Schengen. 8.6. Nella specie il Tribunale ritiene pertanto che il rischio di migrazione sia elevato e che la garanzia di ritorno di cui all'art. 5 cpv. 2 LStr non sia stata adempiuta. 9. Le dichiarazioni fornite dagli ospitanti in relazione alla presa a carico delle spese del soggiorno auspicato e alle assicurazioni secondo le quali l'interessata lascerebbe lo spazio Schengen allo spirare del visto, non sono tali da impedirle, una volta entrata nel territorio elvetico, di intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente (cfr. sentenza del Tribunale federale S6.281/2005 del 30 settembre 2005). L'esperienza ha infatti più volte dimostrato che le dichiarazioni d'intenzione formulate in

C-8196/2010 Pagina 9 merito all'uscita puntuale dalla Svizzera, costituiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione prive di effetti giuridici. Gli invitanti sono infatti in grado di garantire certi rischi finanziari relativi al soggiorno della richiedente, essi non possono tuttavia portarsi garanti per un determinato comportamento (cfr. DTAF 2009/27 consid. 9 con ulteriori riferimenti). 10. Ne discende che l'UFM con la decisione del 18 novembre 2010 non ha né violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti, inoltre la decisione non risulta inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto. 11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). (Dispositivo alla pagina seguente)

C-8196/2010 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 700.- sono poste a carico dei ricorrenti e sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato il 24 dicembre 2010. 3. Comunicazione a: – ricorrenti (Raccomandata) – autorità inferiore (incarto n. di rif. Simic … di ritorno) – Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Data di spedizione: Mara Vassella

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