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Bundesverwaltungsgericht 08.02.2008 C-8177/2007

8 febbraio 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,297 parole·~6 min·1

Riassunto

Assicurazione per l'invalidità (AI) | assicurazione invalidità, decisione del 22 novembr...

Testo integrale

Corte II I C-8177/2007 {T 0/2} Sentenza dell ' 8 febbraio 2008 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Johannes Frölicher, Franziska Schneider, cancelliera Paola Carcano. E._______, patrocinato dal Patronato INCA, Ufficio legale, _______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. prestazioni dell'assicurazione invalidità. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che, mediante decisione del 15 luglio 2004, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha riconosciuto ad E._______, cittadino italiano, nato il _______, il diritto a mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (con grado di invalidità del 58%), oltre alla mezza rendita completiva in favore della moglie S._______ nata il _______, a decorrere dal 1° maggio 2003, oltre alla mezza rendita completiva in favore della figlia M._______ nata il _______, a decorrere dal 1° giugno 2003, che, in data 13 marzo 2007, E._______ ha formulato una domanda di revisione asserendo un notevole peggioramento del proprio stato di salute e, quindi, postulando un aumento della rendita; a suffragio delle sue conclusioni ha prodotto il certificato medico dell'8 marzo 2007 del Dott. I._______ giusta il quale l'assicurato è inabile al lavoro al 100% dal 1° gennaio 2006 in quanto affetto da recidiva di ernia L4/L5 e da ernia L5/S1 sinistra, che, in data 9 agosto 2007, l'assicurato ha versato agli atti la documentazione medica relativa all'intervento di erniectomia e di impianto dinamico DIAM interspinoso L4/L5 a cui si è sottoposto in data 14 marzo 2007, che, mediante progetto di decisione di revisione del 4 ottobre 2007 confermato con decisione del 22 novembre 2007, l'UAIE ha constatato un aggravamento del grado di invalidità di E._______ a seguito del quale gli ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° marzo 2007 (con grado di invalidità del 100%) rispettivamente ad una mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (con grado di invalidità del 58%) a decorrere dal 1° dicembre 2007, oltre alle rendite completive in favore della moglie e della figlia, che, con ricorso del 30 novembre 2007 consegnato alla posta il medesimo giorno, E._______, regolarmente rappresentato dal Patronato INCA di _______, chiede, in sostanza, l'annullamento parziale del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità anche a decorrere dal 1° dicembre 2007; a suffragio delle sue conclusioni produce una Pagina 2

relazione medica del 14 novembre 2007 del Dott. I._______, che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità (UAI) del Cantone Ticino ha sottoposto l'incarto al Dott. D._______ del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione medica del 17 dicembre 2007, ha posto in evidenza la necessità di esperire una perizia reumatologica presso il Servizio medico regionale (SMR), che l'UAI del Cantone Ticino, nel suo preavviso del 4 gennaio 2008, e l'UAIE, nelle sue osservazioni responsive del 9 gennaio 2008, propongono, pertanto, di rinviare la causa al fine di completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile, che, in data 15 gennaio 2008, lo scrivente Tribunale amministrativo federale ha trasmesso al ricorrente per conoscenza le osservazioni dell'amministrazione, comunicando nel contempo alle parti la composizione del collegio giudicante; entro il termine impartito non sono state presentate istanze di ricusa, che, in virtù dell'art. 31 della Legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20), che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1); secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie, Pagina 3

che, il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA), che, il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso, che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente rilevato dall'UAIE, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA), che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravvede motivi per non aderire alla proposta dell'UAIE al fine di procedere all'assunzione dei complementi istruttori richiesti dal Dott. D._______ nel suo rapporto del 17 dicembre 2007 tramite l'esperimento di una perizia reumatologica, che, pertanto, il ricorso deve essere parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA, che, non vengono prelevate spese, che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato, che, visto il tenore dell'art. 64 PA ed atteso che il Patronato INCA di _______ ne ha chiesto l'esplicito riconoscimento (cfr. petitum del ricorso), la parte ricorrente ha diritto ad un'indennità, che è dovuta anche in caso di accoglimento parziale del ricorso e di rinvio degli atti all'autorità inferiore perché proceda ad un complemento d'istruttoria (DTF 110 V 54 consid. 3a), che, nel caso in esame, vista la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di franchi 700.-- a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero. Pagina 4

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del 22 novembre 2007, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero. 4. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (atto giudiziario), - autorità inferiore (n. di rif. _______), - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Paola Carcano Pagina 5

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e, se in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 6

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