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Bundesverwaltungsgericht 04.10.2007 C-817/2007

4 ottobre 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,028 parole·~5 min·3

Riassunto

Assicurazione per l'invalidità (altro) | decisione del 1° dicembre 2006 in materia di prest...

Testo integrale

Corte II I C-817/2007 {T 0/2} Sentenza d e l 4 ottobre 2007 Giudici Francesco Parrino (presidente del collegio), Johannes Frölicher, Eduard Achermann, cancelliere Dario Croci Torti. A._________, patrocinato dall'avv. Odilia De Blasi, via Cerrate Casale 4, IT-73100 Lecce, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Decisione del 1° dicembre 2006 in materia di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-817/2007 Ritenuto in fatto e considerato in diritto che: mediante decisione del 1° dicembre 2006, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato al Patronato ENCAL di Patù, già regolare rappresentante di A._________, cittadino italiano, nato il 10 giugno 1946, che la sua domanda volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità era stata respinta per carenza d'invalidità di livello pensionabile; con atto del 19 dicembre 2006, spedito il 25 gennaio 2007, A._________, rappresentato dall'avv. Odilia De Blasi, Lecce, ha impugnato detto provvedimento amministrativo, chiedendo, sostanzialmente, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative; a suffragio delle sue conclusioni ha esibito diversa documentazione sanitaria; ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott. Rais, del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del 3 luglio 2007, ha annotato che il caso richiede una rivalutazione specialistica approfondita in materia ortopedica e radiologica; nelle sue osservazioni ricorsuali del 10 agosto 2007, l'UAIE propone l'accoglimento parziale dell'impugnativa ed il rinvio degli atti perché possa approfondire l'indagine dal punto di vista medico; con ordinanza del 17 agosto 2007, il Giudice istruttore ha trasmesso alla parte ricorrente, per conoscenza, la risposta dell'amministrazione ed altra documentazione di rilievo; nel contempo ha comunicato alle parti la composizione del collegio giudicante; a tutt'oggi non sono pervenute domande di ricusazione; in virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32; Pagina 2

C-817/2007 in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20); la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) è entrata in vigore il 1° gennaio 2003 ed ha comportato la modifica di numerose disposizioni legali, segnatamente nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità; secondo l'art. 2 LPGA le disposizioni di questa legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano; inoltre, l'art. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga; ai sensi dell'art. 59 LPGA e dell'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione; queste condizioni sono adempiute nella specie; il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA), è pertanto necessario entrare nel merito; ora, al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare adesione visto che l'indagine medica specialistica appare indispensabile, i pareri essendo in contrasto fra di loro (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA); è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato di salute effettivo di A._________ e per esaminare in maniera più dettagliata se quest'ultimo possa ancora esercitare un'attività lucrativa e, se del caso, in quale misura; in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'ufficio AI intimato in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria; Pagina 3

C-817/2007 non vengono prelevate spese processuali; in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; nel caso in esame, vista la memoria di ricorso e la documentazione clinica esibita si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 500.--, da porre a carico dell'Ufficio AI intimato; Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata decisione del 1° dicembre 2006, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 500.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio AI intimato. 4. Comunicazione a: - rappresentante della ricorrente (raccomandata AR) - autorità inferiore (n. di rif. ____________) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Pagina 4

C-817/2007 Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l� indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e � se in possesso della parte � i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 5

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