Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 06.07.2009 C-8158/2007

6 luglio 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,442 parole·~12 min·1

Riassunto

Assicurazione per l'invalidità (AI) | assicurazione invalidità, decisione del 17 ottobre...

Testo integrale

Corte II I C-8158/2007 {T 0/2} Sentenza d e l 6 luglio 2009 Giudice Elena Avenati-Carpani (giudice unica), cancelliere Dario Quirici. A._______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. assicurazione invalidità, decisione del 17 ottobre 2007. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-8158/2007 Fatti: A. Mediante decisione del 9 novembre 2006, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha erogato a A._______, cittadino italiano nato il (...), divorziato da M._______ e padre di tre figli, S._______, V._______ e Ma._______, nati rispettivamente il (...), (...) e (...), una rendita intera d'invalidità, limitatamente al periodo dal 1° febbraio al 30 settembre 2003, posticipando la decisione relativa alle rendite completive per l'exconiuge e per figli (doc. 14). B. Gli ex-coniugi avevano a suo tempo domandato il divorzio mediante richiesta comune al Tribunale di (...), producendo una convenzione completa sugli effetti della separazione, la quale era stata omologata dal presidente del Tribunale il 16 luglio 2002. La convenzione prevedeva, in particolare, l'affidamento dei figli S._______ e V._______ alla madre (punto 2) e, a carico dell'assicurato, un contributo di mantenimento mensile di Fr. 600.- per i figli e di Fr. 180.per l'ex-moglie (punti 3 e 4; doc. 7). Dopo il rientro degli ex-coniugi in Italia, la Corte di (...) ha emanato una sentenza l'11 gennaio 2006, su istanza dell'ex-moglie, con la quale ha riconosciuto e dichiarato esecutiva in Italia la convenzione di separazione, così come omologata dal Tribunale di (...) il 16 luglio 2002 (doc. 18). C. Il 14 dicembre 2006 M._______ ha formulato una domanda di versamento personale della propria rendita completiva e di quelle per i figli S._______ e V._______ (doc. 19). In ossequio a questa richiesta, l'UAIE ha quindi emanato due decisioni, una il 12 settembre 2007, con la quale ha attribuito all'exmoglie dell'assicurato una rendita intera completiva dal 1° febbraio al 30 settembre 2003, e un'altra il 17 ottobre 2007, mediante la quale ha accordato a S._______ e V._______ una rendita intera completiva sempre per lo stesso periodo, entrambe le rendite da pagare direttamente alla madre (doc. 20 e 23). Pagina 2

C-8158/2007 D. Contro la decisione dell'UAIE del 17 ottobre 2007, l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 27 novembre 2007, chiedendo che le rendite completive per i figli S._______ e V._______ non siano versate all'ex-moglie, ed ha allegato una copia del cosiddetto "Indicatore della situazione economica equivalente" (ISEE), dal quale risulta la composizione, il reddito e il patrimonio del nucleo familiare del ricorrente. L'UAIE ha risposto il 1° febbraio 2008, chiedendo che il ricorso sia respinto e confermata la decisione impugnata. Il ricorrente ha replicato il 29 febbraio 2008, sostenendo, in via preliminare, che egli è padre di una terza figlia, Ma._______, la quale avrebbe pure diritto ad una rendita completiva, e, per il resto, riconfermandosi nelle proprie conclusioni. L'UAIE ha duplicato il 14 marzo 2008, ribadendo le proprie conclusioni Dopo la duplica non sono più stati disposti ulteriori scambi di allegati. E. Con decisione incidentale del 20 marzo 2008, il Tribunale amministrativo federale ha invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 300.-. Il relativo versamento è stato effettuato il 9 giugno 2008. Diritto: 1. 1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente Pagina 3

C-8158/2007 all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20). 1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA). 1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile, nella misura in cui è stato presentato tempestivamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che l'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 300.- è stato versato nei termini. 2. 2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una Pagina 4

C-8158/2007 normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento CEE n° 1408/71). 2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 3. L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le disposizioni della 5a revisione della LAI e della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2008, non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di seguito è fatto riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2007. 4. In concreto, il ricorrente contesta la fondatezza della decisione dell'UAIE del 17 ottobre 2007, con la quale quest'ultimo ha disposto che il versamento della rendita completiva per i figli S._______ e V._______ deve essere effettuato a favore della madre. 5. 5.1 Secondo l'art. 35 cpv. 1 LAI le persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Pagina 5

C-8158/2007 In concreto, è pacifico che il ricorrente ha diritto ad una rendita completiva per i figli S._______ e V._______. Invece, per quanto riguarda la terza figlia, Ma._______, essendo nata dopo il periodo per il quale il ricorrente ha avuto diritto ad una rendita intera d'invalidità (1° febbraio – 30 settembre 2003), non sussiste il diritto ad una rendita completiva. 5.2 Il cpv. 4 di questa disposizione precisa che la rendita completiva per i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita e le disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all'art. 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate. 5.3 L'art. 71ter dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS, RS 831.101), applicabile per il rinvio dell'art. 82 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI, RS 831.201), prevede che se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell'autorità parentale sul figlio e viva con quest'ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o all'autorità tutoria (cpv. 1). Il cpv. 1 è pure applicabile per il pagamento arretrato delle rendite per i figli. Se il genitore che ha diritto alla rendita ha adempiuto l'obbligo di mantenimento verso il figlio, ha diritto al pagamento arretrato delle rendite fino a concorrenza dei contributi mensili forniti (cpv. 2). 5.4 In relazione alle norme sopra menzionate, va ancora ricordato l'art. 285 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2000 (CC, RS 210), giusta il quale il contributo per il mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, e tener conto inoltre della sostanza e dei redditi del figlio, come pure della partecipazione del genitore che non ha la custodia del figlio alle cure di costui (cpv. 1). Salvo diversa disposizione del giudice, gli assegni per i figli, le rendite d’assicurazione sociale e analoghe prestazioni per il mantenimento del figlio, spettanti alla persona tenuta al mantenimento, sono pagate in aggiunta al contributo (cpv. 2). Tuttavia, l'obbligato al mantenimento che, per motivi d’età o invalidità, riceva successivamente rendite delle assicurazioni sociali o analoghe prestazioni destinate al mantenimento Pagina 6

C-8158/2007 del figlio, che sostituiscono il reddito di un’attività lucrativa, deve pagare tali importi al figlio; il precedente contributo di mantenimento va diminuito per legge dell’importo di tali nuove prestazioni (cpv. 2bis). 6. In concreto, dalla convenzione di separazione agli atti, omologata dal Tribunale di (...) il 16 luglio 2002 (doc. 7), si evince che M._______ è la titolare dell'autorità parentale sui figli S._______ e V._______ (punto 2). Dagli atti non risulta, a questo proposito, che siano intervenuti dei cambiamenti riguardo a questo stato di cose fino all'emissione della decisione impugnata. L'ex-moglie del ricorrente ha richiesto, il 14 dicembre 2006, che le rendite completive per i figli S._______ e V._______ le siano versate direttamente, esercitando in questo modo il diritto riconosciutole dall'art. 71ter cpv. 1 OAVS. Esse devono perciò aggiungersi al contributo di mantenimento che il ricorrente, secondo il punto 3 della convenzione di divorzio, deve versare ai figli S._______ e V._______, visto che la convenzione di divorzio non ha previsto nulla di diverso in proposito (art. 285 cpv. 2 CC). Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata. 7. In virtù dell'art. 24 cpv. 1 LTAF, il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto (lett. a) e la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (lett. b). Sono fatte salve, conformemente al cpv. 2, le competenze del giudice unico secondo le leggi federali in materia di assicurazioni sociali. Ai sensi dell'art. 85bis cpv. 3 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS, RS 831.10), se l'esame preliminare, anteriore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al Tribunale amministrativo federale è inammissibile o manifestamente infondato, un giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata in materia o il rigetto. Questa disposizione è applicabile anche in ambito dell'assicurazione invalidità, conformemente all'art. 69 cpv. 2 3a frase LAI. Pagina 7

C-8158/2007 In concreto, il Tribunale amministrativo federale può quindi pronunciare, quale giudice unico, il rigetto del presente ricorso manifestamente infondato. 8. Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura che vede il ricorrente soccombere, le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico di quest'ultimo e compensate con l'anticipo versato il 9 giugno 2008. In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Visto l'esito della procedura, non si assegnano indennità per spese ripetibili. Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Pagina 8

C-8158/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali pari a Fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente e sono compensate con l'anticipo spese versato il 9 giugno 2008. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione: - al ricorrente (Raccomandata AR); - all'autorità inferiore (n...), - all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La giudice unica: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Pagina 9

C-8158/2007 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 10

C-8158/2007 — Bundesverwaltungsgericht 06.07.2009 C-8158/2007 — Swissrulings