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Bundesverwaltungsgericht 11.02.2011 C-8060/2010

11 febbraio 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·628 parole·~3 min·1

Riassunto

Diritto alla rendita | Assicurazione per l'invalidità (decisione del 6 settembre 2010)

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-8060/2010 Sentenza dell'11 febbraio 2011 Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, rappresentato dal patronato INAC, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 6 settembre 2010).

C-8060/2010 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 6 settembre 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita AI presentata dall'interessato il 16 febbraio 2010. 2. Il 29 ottobre 2010, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi all'UAIE contro la menzionata decisione mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita d'invalidità. Il 15 novembre 2010, l'UAIE ha trasmesso il citato ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF) per competenza. 3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 4. 4.1. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 24 novembre 2010 (notificata al rappresentante dell'insorgente il 29 novembre 2010 [cfr. risultanze processuali e in particolare l'avviso di ricevimento postale; doc. TAF 5] e al ricorrente medesimo [cui è però stata inviata unicamente per conoscenza] il 27 novembre 2010 [cfr. in particolare l'avviso di ricevimento postale; doc. TAF 4]), ha invitato il ricorrente a versare, entro il 12 gennaio 2011, un anticipo di fr. 300.-- a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. 4.2. Benché il ricorrente non abbia prodotto la procura a favore del Patronato INAC di B._______, come richiesto da questo Tribunale con la menzionata decisione incidentale del 24 novembre 2010, la presente sentenza può nondimeno essere notificata al citato mandatario,

C-8060/2010 Pagina 3 considerato che dagli atti di causa dell'autorità inferiore, ricevuti il 7 febbraio 2011, emerge che il ricorrente è rappresentato da tale Patronato nella procedura per l'ottenimento dell'assegno d'invalidità in Italia. 5. Il termine assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA). 6. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 7. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2). (dispositivo alla pagina seguente)

C-8060/2010 Pagina 4 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione a: – Rappresentante del ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento) – ricorrente (per conoscenza; Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. ) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).