Corte II I C-7244/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 2 6 gennaio 2009 Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Madeleine Hirsig, Vito Valenti; Cancelliere: Dario Croci Torti. A._______, rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale, casella postale 287, 4005 Basilea, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore Assicurazione invalidità, decisione del 16 ottobre 2008. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
C-7244/2008 Ritenuto in fatto e considerato in diritto che: mediante tre decisioni del 16 ottobre 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha erogato in favore di A._______, cittadino italiano, nato il , una mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° settembre 2006 al 31 gennaio 2007, una rendita intera dal 1° febbraio al 31 dicembre 2007 e tre quarti di rendita dal 1° agosto 2008; in data 14 novembre 2008, il nominato, regolarmente rappresentato dal Patronato INCA di Basilea, è insorto contro queste decisioni postulando il riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera AI a partire dal 1° gennaio 2008; a suffragio delle sue conclusioni produce un certificato medico del 29 ottobre 2008 del Dott. Iorno, psichiatra e un referto della Dott.ssa Fazzini (medico di fiducia dell'interessato) del 6 novembre 2008; ambedue i sanitari attestano un peggioramento del quadro patologico del paziente dal punto di vista psichiatrico; lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF), con ordinanza del 18 novembre 2008, ha invitato l'autorità inferiore a volersi esprimere in merito al ricorso; l'Ufficio AI del Cantone Ticino, competente in merito all'esame materiale della domanda di rendita, ha sottoposto l'incarto ai propri medici consulenti, Dott.ri Erba e Uslenghi, i quali, nella loro relazione del 22 dicembre 2008, alla luce delle documentazione prodotta, hanno affermato che il caso presenta un'importante discrepanza di valutazione della problematica psichiatrica e che il trattamento medicamentoso in atto apparirebbe manifestamente insufficiente a fronte della patologia denunciata; essi propongono quindi di sottoporre l'assicurato ad una nuova perizia psichiatrica; l'Ufficio AI cantonale, nella sua risposta di causa del 23 dicembre 2008, propone pertanto di rinviargli la causa al fine di completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile; anche l'UAIE, nella sua presa di posizione del 6 gennaio 2009, propone l'accoglimento del ricorso ed il rinvio degli atti per nuovi accertamenti; Pagina 2
C-7244/2008 in data 9 gennaio 2009, il TAF ha trasmesso alla parte ricorrente le osservazioni degli Uffici AI con copia del parere dei Dott.ri Erba e Uslenghi; in virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF; in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20); secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie; il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA); il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel merito; ora, al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare adesione visto che una nuova indagine specialistica (psichiatrica) appare indispensabile, i pareri essendo in contrasto fra di loro (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 lett. b PA); è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato di salute effettivo di A._______ e per esaminare in maniera più dettagliata se quest'ultimo possa ancora esercitare un'attività lucrativa e, se del caso, in quale misura; in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, le decisioni impugnate annullate e la causa rinviata all'ufficio AI intimato Pagina 3
C-7244/2008 in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria ed emani una nuova decisione impugnabile; non vengono prelevate spese; in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; visti gli atti di causa, la memoria di ricorso e la documentazione esibita, si giustifica riconoscere un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.--, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore (art. 7 e seg. Regolamento sulle tassse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale, TS-TAF, RS 173.320.2). Pagina 4
C-7244/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullate le impugnate decisioni del 16 ottobre 2008, gli atti sono rinviati all'Ufficio AI intimato perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-, la quale viene posta a carico dell'UAIE. 4. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. AI ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 Pagina 5
C-7244/2008 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 6