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Bundesverwaltungsgericht 06.01.2010 C-7191/2008

6 gennaio 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,125 parole·~21 min·3

Riassunto

Assicurazione per l'invalidità (AI) | assicurazione invalidità (decisione del 30 settemb...

Testo integrale

Corte II I C-7191/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 6 gennaio 2010 Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Vito Valenti, Alberto Meuli; Cancelliere: Dario Croci Torti A._______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. assicurazione invalidità (decisione del 30 settembre 2008) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-7191/2008 Fatti: A. A._______, cittadina spagnola, nata il, ha lavorato in Svizzera dal 1969 al 1971 e dal 1974 al 2001 (doc. 83). Dall'aprile 1986 era alle dipendenze di B.________ in qualità di addetta al servizio in camera in ragione di 42 ore settimanali e per un salario adeguato alla sua qualifica; le sue assenze dal lavoro da imputare a malattia sono state negli ultimi anni di attività poche e di breve durata; la dipendente ha rassegnato le dimissioni con effetto 30 settembre 2001 per ragioni personali (doc. 13). In data 25 agosto 2005, la nominata ha formulato una prima domanda volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. L'indagine medica relativa a questo caso aveva posto in evidenza che la richiedente era portatrice di piede piatto destro con segni di artrosi tarsica, iperostosi vertebrale dorsale, noduli di Heberden, varici all'arto inferiore destro, ipotiroidismo, psoriasi (doc. 21). Il medico dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI, ora Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, UAIE), nel rapporto dell'11 luglio 2006, ha negato il requisito dell'invalidità nell'ambito di attività di casalinga (doc. 23). Con decisione del 13 ottobre 2006, l'amministrazione ha respinto la domanda di rendita (doc. 34). L'interessata ha impugnato il suddetto provvedimento amministrativo innanzi all'allora competente Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero (CFR), poi Tribunale amministrativo federale (TAF) dal 1° gennaio 2007. Con sentenza del 1° novembre 2007 (doc. 55), il TAF ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto l'insorgente non aveva versato l'anticipo corrispondente alle presunte spese processuali di Fr. 300.-. B. In data 11 gennaio 2008, A._______ ha presentato una nuova domanda volta all'ottenimento di una rendita AI (doc. 56). Nel questionario per gli assicurati occupati nell'economia domestica, la richiedente afferma di non essere più in grado di svolgere tutti i lavori che generalmente competono ad una casalinga (doc. 62) e conferma, in un altro questionario (doc. 63, 64), di non aver più svolto attività lucrativa dopo settembre 2001. Pagina 2

C-7191/2008 L'assicurata è stata visitata il 19 giugno 2008 presso i servizi medici dell'Istituto nazionale della sicurezza sociale (INSS) di Alicante, ove il medico incaricato ha sostanzialmente posto la diagnosi di artropatia di origine psoriasica attiva e severa con scarsa risposta ai trattamenti, tendinopatia del manico rotatorio destro, psoriasi cutanea, obesità, ipotiroidismo e sindrome ansio-depressiva; pur non ponendo alcun tasso d'invalidità, il medico ha ritenuto consigliabile evitare qualsiasi attività lavorativa (doc. 76). Sono stati esibiti documenti oggettivi, segnatamente: - attestato di cura in ambito ospedaliero del 9 gennaio 2007 per dolori nella regione addominale da imputare a verosimile attacco colecistico, un altro rapporto del 7 maggio 2007 per artropatia psoriasica e un certificato del 7 settembre 2007 per dolore costale a destra (doc. 70); - altri attestati concernenti visite di pronto soccorso del 13 novembre 2007 per una lesione eritematosa di tipo premaligno/precancerogena (probabilmente polsi e caviglie) e del 27 novembre 2007 per artropatia psoriasica attiva e severa ribelle al trattamento (doc. 71, 71a); per la stessa diagnosi risulta un'altra consultazione il 10 gennaio 2008 (doc. 72), mentre il 2 aprile 2008 veniva curata per un dolore costale sinistro (doc. 74); - un attestato di cura del 3 luglio 2008 per artropatia psoriasica attiva e severa, tendinopatia del manico rotatore destro (doc. 77). C. L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Ribordy, il quale, nella relazione del 20 agosto 2008, ha affermato che la richiedente, nella sua qualità di casalinga, non presenta un'invalidità di livello pensionabile (doc. 79). Analizzando le risposte fornite dall'interessata sul formulario per assicurati occupati nell'economia domestica ed in base alle specifiche direttive federali in tale materia, il Dott. Ribordy ha valutato al 20% il tasso d'invalidità nell'ambito domestico. Con progetto di decisione del 22 agosto 2008, l'UAIE ha disposto la reiezione della domanda di rendita. Con scritto del 18 settembre successivo, la nominata si è opposta a tale progetto producendo documentazione già ad atti (doc. 81). Pertanto, il 30 settembre 2008, l'UAIE ha emanato una decisione conformemente al progetto (doc. 82). Pagina 3

C-7191/2008 D. Con il ricorso depositato il 10 novembre 2008, A._______ chiede, sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative. A suffragio delle sue conclusioni produce alcuni nuovi documenti (oltre a quelli già ad atti), in particolare un attestato di degenza ospedaliera dal 1° al 6 ottobre 2008 per artropatia psoriasica in fase attiva, un rapporto di degenza ospedaliera dal 17 al 20 aprile 2007 per la stessa diagnosi e un rapporto di ecografia addominale del 26 febbraio 2007. E. Il ricorso, con gli atti allegati, è stato trasmesso all'UAIE, il quale l'ha sottoposto in esame al Dott. Lüthi. Nella sua relazione dell'8 marzo 2009, il sanitario dell'UAIE ha affermato che, in seguito al fenomeno degenerativo artropatico, l'interessata presenterebbe scarsa abilità ai polsi, mani e dita e a ciò si aggiungerebbe un evidente sovrappeso (96 kg, 148 cm) ed il piede piatto a destra. Nel complesso, il Dott. Lüthi ritiene la paziente invalida, nei lavori casalinghi, in misura del 34% (doc. 85, 85.1). Nelle sue osservazioni ricorsuali del 30 marzo 2009, l'UAIE propone la reiezione del ricorso. F. Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra documentazione di rilievo, l'assicurata, con scritto del 30 aprile 2009, ha manifestato la sua intenzione di mantenere il ricorso ed ha ancora prodotto referti di cura per la nota patologia. Duplicando in data 18 maggio 2009, l'UAIE ripropone la reiezione del ricorso. Con decisione incidentale del 26 maggio 2009, il TAF ha invitato la parte ricorrente a voler versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle presunte spese processuali. Detto anticipo è stato regolarmente versato il 18 giugno 2009. Pagina 4

C-7191/2008 Diritto: 1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il TAF giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20). 2. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). La ricorrente ha versato un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle presunte spese processuali. Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 3. 3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori Pagina 5

C-7191/2008 subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). 3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 4. Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che, a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni. 5. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado d'invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato Pagina 6

C-7191/2008 rende verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961, OAI, RS 831.201). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e, in particolare, verificare se la modifica del grado d'invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 87 segg. OAI, Jurisprudence et pratique administrative [Pratique VSI] 1999 pag. 8, DTF 117 V 198). In concreto, l'UAI ha emanato una prima decisione negativa il 13 ottobre 2006. Il ricorso contro questo provvedimento amministrativo è stato dichiarato inammissibile, in quanto l'insorgente non aveva versato l'anticipo delle presunte spese processuali (sentenza del TAF del 1° novembre 2007, doc. 55, incarto C-3091/2006). Con decisione del 30 settembre 2008 (qui impugnata) l'UAIE ha in seguito respinto una seconda domanda di rendita presentata l'11 gennaio 2008. Ne consegue che il periodo di riferimento per giudicare se è intervenuta una modifica rilevante del grado d'invalidità può essere limitato dal 13 ottobre 2006 al 30 settembre 2008. 6. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni: - essere invalido ai sensi della legge svizzera; - aver versato contributi all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71) di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), per almeno un anno, rispettivamente, a partire dal 1° gennaio 2008, durante almeno tre anni di cui uno in Svizzera (art. 36 LAI). Nella specie, la ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per più di tre anni. Pertanto adempie la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge. Pagina 7

C-7191/2008 7. 7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28 cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede. 7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008, l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%. 7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata Pagina 8

C-7191/2008 possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore dal 1° gennaio 2008). 7.5 Per gli art. 5 LAI ed 8 cpv. 3 LPGA gli assicurati maggiorenni che prima di subire un danno alla salute fisica o psichica non esercitavano un'attività lucrativa e dai quali non si può esigere che l'esercitino sono considerati invalidi se tale danno impedisce loro di svolgere le proprie mansioni consuete. 8. 8.1 Dopo il rimpatrio, avvenuto nel settembre 2001, l'interessata non ha più svolto attività lucrativa. Si è dedicata ai lavoro della propria economia domestica. 8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 e Pratique VSI 2000 p. 84). La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma Pagina 9

C-7191/2008 non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). 8.3 Ai fini del presente giudizio occorre precisare che l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (art. 5 e 28 cpv. 2bis nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007 e art. 8 cpv. 3 LPGA). L'art. 27 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201) precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. 9. 9.1 Nel caso in esame, in sede d'istruttoria, è stata evidenziata la diagnosi di artropatia psoriasica attiva e severa con scarsa risposta ai medicamenti, tendinopatia alla manica dei rotatori a destra, piede piatto a destra, psoriasi cutanea, obesità notevole, dislipidemia, ipotiroidismo, sindrome ansio-depressiva (cfr. la perizia medica dettagliata INSS del 19 giugno 2008, E 213, doc. 76). La documentazione medica esibita in sede ricorsuale attesta, con i ricoveri ospedalieri, diverse recidive dell'artropatia psoriasica ribelle alle cure. Va rilevato che già dal punto di vista diagnostico la situazione è nettamente peggiorata rispetto a quella presente nel 2005/2006 al momento della presentazione della prima domanda di rendita. Sostanzialmente la psoriasi, denunciata a quella data, non interessava ancora gli organi interni sotto forma di artropatia. Erano comunque già presenti i significativi noduli di Heberden (cfr. perizia medica E 213 del 21 settembre 2005, doc. 21). 9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Pagina 10

C-7191/2008 Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, la ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40% almeno durante un anno. 10. 10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate affezioni, il medico dell'INSS non si esprime sul grado d'invalidità della paziente, ma afferma semplicemente che la stessa non è in grado di lavorare. Dal canto loro, i medici dell'UAIE, Dott.ri Ribordy e Lüthi, negano il requisito dell'incapacità al lavoro, in ambito casalingo, di livello pensionabile. 10.2 Ora, a questi pareri dei sanitari dell'UAIE e all'operato dell'amministrazione non può essere prestata adesione. In primo luogo, traspare che la situazione valetudinaria di A._______ è sensibilmente peggiorata rispetto all'epoca in cui presentò la prima domanda di rendita. La patologia psoriasica ha colpito anche ed in modo massiccio l'apparato osteoarticolare, segnatamente ai polsi e alle mani (in modo marcato), gomiti e ginocchia. L'interessata deve fare appello ai servizi di urgenza ospedalieri in quanto la sintomatologia dolorosa è notevole e grave. Per di più, dai rapporti di questi interventi specialistici risulta che la paziente risponde male ai trattamenti o alle cure di diversa tipologia. Inoltre, la patologia in atto viene definita attiva, grave (severa) e ribelle alle diverse cure. Gli anni 2007 e 2008 sono stati caratterizzati da continue richieste di intervento sanitario. Nel novembre 2007 (doc. 71a) si accenna ad una lesione premaligna (precancerogena) con possibile trasformazione. Nelle conclusioni di queste indagini e cure ospedaliere si indica sempre che la paziente, data la gravità della sua patologia, deve evitare qualsiasi lavoro. In secondo luogo mancano una perizia dermatologica ed una perizia reumatologica complete. Infatti, i vari referti esibiti consistono in rapporti di cura ospedalieri, in generale aventi carattere di urgenza. Lo stesso si può dire dei documenti esibiti in sede di ricorso e di replica. Pagina 11

C-7191/2008 Si tratta, per l'essenziale, di rapporti ospedalieri, attestanti la gravità della patologia in atto, ma che non esprimono una valutazione della capacità di lavoro residua. La scarsità della documentazione ad atti viene peraltro denunciata dallo stesso Dott. Ribordy nella sua relazione del 20 agosto 2008 (doc. 79, pag.2). In terzo luogo, manca una perizia psichiatrica dettagliata. Anche sotto questo profilo è necessario allestire un'adeguata indagine specialistica completa, che contenga un'anamnesi dettagliata, un esame oggettivo che riferisca sull'orientamento spazio-temporale della paziente, sull'umore, sulle idee presenti, nonché in merito ai gradi di attenzione, concentrazione, organizzazione mentale, intuizione ecc., ponga una precisa diagnosi, menzioni l'eventuale terapia seguita, si esprima sulla prognosi e si pronunci infine sulla capacità ed all'esigibilità di un'attività lucrativa ed in quale misura questa sarebbe proponibile. Questa indagine s'impone tanto più che in molti referti esibiti viene confermata la presenza di una non meglio descritta sindrome depressiva. 11. 11.1 Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale incapacità di lavoro subita dall'interessata e da quando questa invalidità esisterebbe. In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE, affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da raccogliere. 11.2 L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la situazione medica dal 13 ottobre 2006 (data della precedente decisione cresciuta in giudicato) fino alla data dell'impugnata decisione (30 settembre 2008). L'UAIE emanerà poi un nuovo provvedimento impugnabile. A tale fine la ricorrente dovrà essere sottoposta ad indagini approfondite in dermatologia, reumatologia e psichiatria. Saranno effettuati tutti quegli esami oggettivi che il caso richiede. L'incarto sarà poi inviato in esame al servizio medico dell'UAIE, il quale si Pagina 12

C-7191/2008 pronuncerà in merito all'evoluzione dell'incapacità al lavoro, come casalinga, fra il l'ottobre 2006 ed il 30 settembre 2008 e da questa data in poi relativamente alla sua capacità di attendere alle usuali incombenze domestiche. 12. 12.1 Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali e l'anticipo di Fr. 300.- versato dall'insorgente il 18 giugno 2009, le viene restituito. 12.2 L'insorgente, non rappresentata, non ha diritto ad indennità per spese ripetibili. Pagina 13

C-7191/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata decisione del 30 settembre 2008, gli atti sono rinviati all'UAIE perché proceda ai sensi del considerando 11 e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di Fr. 300.- versato dall'insorgente il 18 giugno 2009, le viene restituito. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata A/R) - autorità inferiore (n. di rif.) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 14

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