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Bundesverwaltungsgericht 25.01.2017 C-7114/2016

25 gennaio 2017·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,296 parole·~11 min·1

Riassunto

Diritto alla rendita | Assicurazione per l'invalidità, diritto alla rendita (decisione del 18 ottobre 2016

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-7114/2016

Sentenza d e l 2 5 gennaio 2017 Composizione

Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Madeleine Hirsig-Vouilloz, Beat Weber, cancelliere Luca Rossi.

Parti

A._______, rappresentata dal Patronato INAS, 6850 Mendrisio, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità, diritto alla rendita (decisione del 18 ottobre 2016).

C-7114/2016 Pagina 2

Visto in fatto 1. In data 25 novembre 2014 A._______, cittadina italiana, nata il (…), ha formulato all’Ufficio AI del Cantone B._______ (UAI) una domanda volta al conseguimento di prestazioni dell’assicurazione svizzera per l’invalidità (doc. 5 dell’incarto dell’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero [UAIE]), successivamente allo sviluppo di una depressione psicotica. 2. 2.1. Registrata la domanda dell’assicurata, pervenuta in data 3 dicembre 2014 (doc. 8), l’autorità inferiore ha quindi avviato l’istruttoria raccogliendo l’intero incarto dell’assicuratore malattia e approntando gli accertamenti necessari a valutarne lo stato di salute e a determinare l’eventuale diritto di quest’ultima ad essere ammessa al beneficio di una rendita d’invalidità. 2.1.1. Dalla perizia particolareggiata (E 213) del 11 febbraio 2015 (doc. 31) è emerso che l’assicurata è ritenuta inabile al lavoro a decorrere dal 12 marzo 2014, in ragione dello sviluppo di episodi psicotici, per i quali il dr. C._______ (doc. 26 dell’incarto della Cassa malati), specialista in psichiatria e psicoterapia nella perizia del 26 gennaio 2015, commissionata dall’assicuratore malattia, ha posto la diagnosi di schizofrenia (ICD-10 F: 20.9). 2.1.2. Su richiesta del SMR (doc. 36) la dr.ssa D._______, specialista in psichiatria e psicoterapia, ha visitato la ricorrente e diagnosticato con perizia psichiatrica del 18 maggio 2015 (doc. 42) un “episodio depressivo grave con sintomi psicotici congrui all’umore (ICD10 F32.30), per la quale ha ritenuto giustificata un’incapacità lavorativa dell’80% in qualsiasi attività lavorativa e del 60% nelle attività di casalinga. Essa ha precisato che “alla luce della fase ancora subacuta di malattia (persistenza di sintomatologia depressiva di livello grave associata a sintomi psicotici residui), non è possibile, allo stato attuale, pronunciarsi su una possibilità di miglioramento della capacità lavorativa nell’attività abituale o in altra attività confacente”, ritenendo opportuno attendere dai dodici a diciotto mesi per una rivalutazione del quadro psicopatologico, dopo incremento della terapia antidepressiva.

C-7114/2016 Pagina 3 2.1.3. Le valutazioni esposte dalla dr.ssa D._______ sono state interamente riprese nel rapporto finale SMR del 27 maggio 2015 (doc. 43), nel quale il dr. E._______, specialista in psichiatria e psicoterapia, ha riconosciuto un’inabilità lavorativa dapprima del 100% e successivamente, dal 7 maggio 2015, data della visita peritale, un’incapacità dell’80% sia nell’attività abituale che in una adeguata. 2.1.4. L’indagine economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. 61) ha inoltre sostanzialmente confermato l’inabilità teorica ipotizzata dalla dr.ssa D._______, stabilendo un impedimento nello svolgere le mansioni di casalinga pari al 59.5%. 2.2. In esito all’istruttoria, pur riconoscendo all’assicurata, in applicazione del metodo misto, un grado di invalidità del 62% e dunque il diritto a ¾ di rendita con grado AI del 62%, l’UAIE ha respinto la richiesta di prestazioni ritenendo carente il periodo di contribuzione minima (doc. 66). Nonostante le osservazioni dell’assicurata (doc. 67), il progetto di decisione del 18 agosto 2016 è stato confermato mediante la decisione del 18 ottobre 2016 (doc. 70), sulla base del formulario “attestato concernente la carriera assicurativa in Italia” (E-205) rilasciato dalla Cassa svizzera di compensazione di Ginevra (doc. 64). 3. Contro la decisione dell'UAIE, in data 17 novembre 2016 (doc. TAF 1), l'interessata, per il tramite del INAS di Mendrisio, ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendone l’annullamento con conseguente riconoscimento di una rendita d'invalidità con grado AI del 62%, nonché l'esenzione dalle spese processuali ed il riconoscimento di adeguate ripetibili. A suffragio delle sue conclusioni ha prodotto l’estratto conto contributivo INPS redatto conformemente alle disposizioni relative al lavoro part time, a loro volta prodotte agli atti (doc. TAF 1 con allegato). 4. Preso atto della documentazione trasmessa, nel proprio preavviso del 12 dicembre 2016 l’UAI cantonale ha riconosciuto all’assicurata un periodo contributivo in Svizzera di due anni e otto mesi, da sommare al periodo contributivo di almeno trenta settimane per l’attività lavorativa svolta in Italia, che nel complesso permetteva di ritenere adempiuto il periodo contributivo minimo di tre anni ex art. 36 cpv. 1 LAI. Secondo l’amministrazione, l’assicurata ha pertanto diritto a una rendita intera dal 1° giugno 2015 e a ¾ di rendita dal 1° settembre 2015 in poi. Associandosi a tali conclusioni, con risposta del 19 dicembre 2016 l’UAIE ha proposto al Tribunale adito di

C-7114/2016 Pagina 4 accogliere il ricorso, di annullare la decisione impugnata e di retrocedere gli atti all'amministrazione al fine di emettere una nuova decisione nel senso indicato sopra (doc. TAF 4). 5. A._______, con scritto del 3 gennaio 2017, ha dichiarato di concordare con le nuove conclusioni dell'UAIE (doc. TAF 7), tendenti all’annullamento della decisione impugnata e, in accoglimento del ricorso, al rinvio degli atti all'amministrazione perché proceda all’emissione di una nuova decisione fondandosi sul corretto conteggio dei periodi contributivi.

e considerato in diritto 6. 6.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 6.2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 6.3. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 7. 7.1. Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le

C-7114/2016 Pagina 5 domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. 7.2. Giusta l'art. 49 lett. b PA l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è motivo di ricorso. 8. 8.1. Nel caso di specie oggetto del contendere, prima della risposta di causa, era la liceità del rifiuto da parte dell’UAIE di riconoscere il diritto a rendita di invalidità in ragione della carenza del periodo contributivo minimo necessario. 8.2. Con preavviso del 12 dicembre 2016 dell'UAI del Cantone B._______ al quale si riferisce l'UAIE nella risposta del 19 dicembre 2016 (doc. TAF 4) e al quale il ricorrente ha aderito completamente (doc. TAF 7), l'autorità inferiore ha proposto l'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa affinché essa possa emettere una nuova decisione, fondandosi sul corretto conteggio dei periodi contributivi. 8.3. Tale proposta è senz’altro giustificata dalla necessità di tenere conto di fatti giuridicamente rilevanti per l'assicurazione invalidità come il giusto periodo contributivo, oltre che allo scopo di determinare l’entità della rendita. A maggior ragione tenuto conto del fatto che, nel caso concreto, non è necessario rendere attenta l'assicurata della possibilità di ritirare il ricorso secondo i dettami della giurisprudenza del Tribunale federale pubblicata in DTF 137 V 314. In effetti, nell'evenienza concreta, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sul quesito, la già citata DTF 137 V 314 consid. 3.2.4), ritenuto che in precedenza il diritto alla rendita era stato negato. 9. 9.1. Ciò posto, si rileva che nella presa di posizione del 12 dicembre 2016, l’UAI ha già chiarito che il diritto alla rendita intera d’invalidità con grado AI 100% sussiste dal 1° marzo 2015 (ovvero alla scadenza dell’anno d’attesa previsto dall’art. 28 cpv. 1 let. b LAI) al 31 agosto 2015; in seguito, vista la modifica durevole dello stato di salute ai sensi dell’art. 88 cpv. 1 OAI e la

C-7114/2016 Pagina 6 conseguente riduzione del grado AI a 62%, all’assicurata è stato riconosciuto il diritto a ¾ di rendita d’invalidità. In conformità con quanto previsto dall’art. 29 cpv. 1 LAI, l’UAI ha poi rettamente considerato che il versamento della rendita avverrà soltanto a partire dal 1° giugno 2015, ovverosia a distanza di sei mesi dal deposito della domanda di prestazioni, registrata il 3 dicembre 2014. 9.2. In concreto, l’autorità inferiore ha già accertato il grado della rendita e la decorrenza della stessa. Avendo inoltre ritenuto adempiuto il periodo contributivo di tre anni previsto dall’art. 36 cpv. 1 LAI, e disponendo nel frattempo anche della documentazione atta a stabilire i periodi contributivi, tutti gli elementi giuridicamente rilevanti e necessari per modificare il provvedimento impugnato ed emettere una nuova decisione erano dunque già riuniti prima dell’inoltro della risposta di causa. 9.3. Ritenuto che, nonostante l’effetto devolutivo del ricorso, giusta l'art. 58 cpv. 1 PA l'autorità inferiore, fino all'invio della sua risposta, ha la facoltà di riesaminare la decisione impugnata, nel caso concreto, in un’ottica di celerità e di economia procedurale, essa avrebbe potuto già procedere autonomamente all’emissione di una nuova decisione, notificandola ai sensi del cpv. 2 alla ricorrente dandone comunicazione a codesto tribunale, chiedendo inoltre, con la risposta di causa, lo stralcio della procedura divenuta ormai priva di oggetto (cpv. 3). Infatti, seppur discrezionale, il ricorso all’art. 58 PA, avrebbe consentito di stralciare dai ruoli la procedura di ricorso poiché divenuta priva d'oggetto nell'ambito di una procedura a giudice unico (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF), con conseguente risparmio di tempo e minor aggravio a carico dell’autorità di ricorso. 10. Da quanto esposto discende che il ricorso deve essere accolto, nel senso che la decisione impugnata, fondandosi su un accertamento incompleto dei fatti, va annullata. Gli atti di causa vengono pertanto ritornati all'amministrazione, affinché, dopo aver calcolato l’ammontare della rendita, tenuto conto anche dei contributi accertati pendente causa, proceda ad assegnare una rendita di invalidità all’assicurata nel senso precedentemente indicato (consid. 9.1). 11.

C-7114/2016 Pagina 7 11.1. Visto l'esito della procedura non vengono prelevate spese processuali (art. 63 PA). 11.2. La domanda di assistenza giudiziaria diventa quindi priva d'oggetto. 11.3. Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da mandatario si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in 1’000 franchi (spese incluse, IVA esclusa), tenuto conto del lavoro effettivo ed utile svolto dal patrocinatore della ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.

il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 18 ottobre 2016 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché, stabilito l’ammontare della rendita, attribuisca a A._______ una rendita di invalidità ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. La domanda di assistenza giudiziaria è priva di oggetto. 4. L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 1’000.- a titolo di spese ripetibili. 5. Comunicazione a: – rappresentante della ricorrente (atto giudiziario)

C-7114/2016 Pagina 8 – autorità inferiore (n. di rif. […]; raccomandata; allegato: copia delle osservazioni del 3 gennaio 2017, doc. TAF 7) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Luca Rossi

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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