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Bundesverwaltungsgericht 19.11.2010 C-7072/2009

19 novembre 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·6,658 parole·~33 min·3

Riassunto

Assicurazione per l'invalidità (AI) | Assicurazione per l'invalidità (decisione del 19 o...

Testo integrale

Corte II I C-7072/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 1 9 novembre 2010 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Michael Peterli, Madeleine Hirsig, cancelliere Dario Quirici. A._______, rappresentato dal Patronato INAS, via della Posta, 6600 Locarno, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione per l'invalidità (decisione del 19 ottobre 2009). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-7072/2009 Fatti: A. A._______, cittadino italiano nato il (...), separato e padre di due figli, ha lavorato in Svizzera come idraulico, con permesso per confinanti, negli anni Novanta e dal 2001 al 2007, versando i contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; incarto AI, passim). B. B.a Il 13 giugno 2005 l'assicurato ha annunciato un'incapacità lavorativa completa, dovuta ad una periartrite della spalla destra, alla Zurigo Compagnia di Assicurazioni (Zurigo), l'assicurazione malattia collettiva del suo datore di lavoro (incarto Zurigo, doc. 3/1 e 19/9). Dopo aver preso a carico l'incapacità lavorativa durante diversi mesi, la Zurigo ha chiesto al dott. B._______, reumatologo ed internista, di pronunciarsi sul caso. Lo specialista, nel suo rapporto del 21 novembre 2005 (incarto Zurigo, doc. 20/1 a 8), ha posto la diagnosi di sindrome del dolore cronico coinvolgente la parte destra del corpo, di alterazioni degenerative della colonna cervicale, di disturbi statici del rachide, di decondizionamento muscolare, di periartropatia della spalla destra, di lesione del menisco destro, d'incipiente artrosi bicompartimentale del ginocchio sinistro e di esiti di meniscectomia parziale mediale e laterale a sinistra, eseguita nel 1983, stabilendo a decorrere da subito, per l'attività d'idraulico, un'incapacità lavorativa (diminuzione del rendimento) del 40%, e una capacità lavorativa completa per attività confacenti, ossia non implicanti, in sostanza, il sollevamento e il trasposto di carichi superiori ai 26 kg, la manipolazione di attrezzi di peso superiore ai 45 kg e gli spostamenti su ponteggi e scale a pioli. La Zurigo ha quindi comunicato all'assicurato, il 29 novembre 2005 (incarto Zurigo, doc. 22/1 e 2), di sospendere il pagamento dell'indennità giornaliera con effetto dal 1° aprile 2006. B.b In seguito, l'assicurato ha fatto pervenire alla Zurigo un certificato medico del 18 gennaio 2006 (incarto Zurigo, doc. 26, 29/3 e 32), facente stato di un'incapacità lavorativa di quindici giorni per esiti di meniscectomia mediale selettiva al ginocchio destro. Altri periodi d'incapacità lavorativa si sono susseguiti nel 2006 e 2007, tanto da spingere il datore di lavoro a disdire il contratto con effetto al 31 Pagina 2

C-7072/2009 dicembre 2007, cosicché la Zurigo ha incaricato il dott. C._______, internista, di eseguire un esame dell'assicurato per chiarire la situazione medica. Nella sua relazione del 14 gennaio 2008 (incarto Zurigo, doc. 46/1 a 4), lo specialista ha posto la diagnosi di sindrome del dolore cronico, d'alterazioni degenerative della colonna cervicale e lombare, di periartropatia della spalla destra e d'incipiente gonartrosi bilaterale, concludendo che l'assicurato presenta un'incapacità lavorativa almeno del 40%, temporaneamente anche del 50%, nell'ultima attività esercitata, ma una capacità lavorativa completa, secondo l'esigibilità formulata dal dott. B._______, in attività adeguate. C. Nel frattempo l'assicurato, tramite l'Istituto nazionale italiano di assistenza sociale (INAS), aveva formulato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del canton Ticino (UAI-TI), con scritto del 25 gennaio 2006, ricevuto il 7 febbraio seguente (incarto AI, doc. 1/1 a 7, 2 e 7), una domanda di rendita d'invalidità svizzera. Nell'ambito dell'istruzione della stessa, l'UAI-TI ha acquisito, tra gli altri, i documenti seguenti: - un rapporto del medico curante dell'assicurato, del 24 febbraio 2006 (incarto AI, doc. 8/1 a 3), facente stato della diagnosi di sindrome del dolore cronico coinvolgente la parte destra del corpo a decorrere dal 13 giugno 2005, e nel quale è specificato, tra l'altro, che l'attività attuale è ancora proponibile con una perdita di rendimento del 40%, - il questionario per il datore di lavoro, del 10 marzo 2006, con una lettera accompagnatoria in cui è fatta allusione ad un possibile licenziamento (incarto AI, doc. 9/1 a 5), dal quale traspare che l'assicurato lavorava come idraulico dal 14 gennaio 2002 per la ditta "... S.A.", otto ore al giorno, cinque giorni alla settimana, e che aveva percepito dapprima un salario mensile di Fr. 4'400.-, quindi, dal 1° dicembre 2005, in seguito ad una diminuzione del rendimento del 40%, di Fr. 2'640.-, tredici volte all'anno, - una serie di referti d'esame della spalla destra, del rachide cervicale e lombare, nonché delle ginocchia, eseguiti nel 2005, prodotti dall'assicurato con scritto del 6 aprile 2006 (incarto AI, doc. 12/1 a 14). Pagina 3

C-7072/2009 D. L'UAI-TI ha quindi trasmesso per valutazione la documentazione raccolta al proprio servizio medico, nella persona del dott. D._______, il quale, mediante presa di posizione del 4 settembre 2006 (incarto AI, doc. 13/1 a 3), ha diagnosticato una sindrome algica dell'emicorpo destro, delle alterazioni degenerative della colonna cervicale, dei disturbi statici del rachide, un decondizionamento muscolare, una periartropatia della spalla destra, una lesione del corno posteriore del menisco mediale destro, un'incipiente artrosi del ginocchio sinistro e degli esiti di meniscectomia parziale mediale e laterale a sinistra, eseguita nel 1983. Il medico dell'UAI-TI ha confermato l'esigibilità e le conclusioni formulate dal dott. B._______, reiterando un'incapacità lavorativa completa, dal 13 giugno al 30 novembre 2005, e del 40%, dal 1° dicembre 2005, per l'attività d'idraulico, e nulla in attività confacenti. Il 15 dicembre 2006 il consulente in integrazione professionale ha redatto un rapporto finale (incarto AI, doc. 16/1 a 3), dal quale si evince un salario da valido per il 2006 di Fr. 57'200.-, secondo i dati aggiornati forniti dal datore di lavoro, e un salario da invalido di Fr. 57'830.-, seguendo i dati dell'Ufficio federale di statistica (UFS) relativi ad attività leggere e non qualificate sul mercato svizzero (Tabella TA1, categoria 4), ridotto del 20% per tenere conto delle circostanze personali dell'assicurato, ossia Fr. 46'264.-, per cui si evidenzia una perdita di guadagno del 19.12%, corrispondente ad una grado d'invalidità pari al 19%. L'11 gennaio 2007 l'UAI-TI ha quindi approntato un progetto di decisione (incarto AI, doc. 17/1 a 3), con il quale ha preannunciato all'assicurato il rigetto della sua domanda d'invalidità, invitandolo nel contempo a formulare eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni. Scaduto il termine senza che l'assicurato si sia manifestato, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha emanato una decisione, il 2 marzo 2007 (incarto AI, doc. 20/1 a 3), mediante la quale ha negato all'interessato il diritto all'ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera. Questa decisione è cresciuta in giudicato senza essere stata impugnata. E. Tramite un questionario per la revisione della rendita, ricevuto dall'UAI- TI il 2 gennaio 2008 (incarto AI, doc. 22/1 e 2 e 23), l'assicurato ha Pagina 4

C-7072/2009 presentato una nuova domanda di rendita. Egli ha in seguito completato la sua richiesta, inoltrando della documentazione medica (incarto AI, doc. 24/1 a 5), ossia un certificato del proprio medico curante ed un rapporto ospedaliero dell'8 gennaio 2008, facente stato, in particolare, di un'ernia cervicale C6/7, di una spondilopatia lombare, di una calcolosi renale e di una patologia dolorosa somaticoneuropatico. Con breve presa di posizione del 28 febbraio 2008 (incarto AI, doc. 26), il dott. E._______, medico dell'UAI-TI, ha stabilito che è giustificato entrare in materia sulla domanda di rendita. L'UAI-TI ha così proceduto ad istruire la stessa, raccogliendo la documentazione seguente: - un certificato del medico curante dell'assicurato, del 15 marzo 2008 (incarto AI, doc. 28/1 a 5), nel quale è formulata la nota diagnosi ed è indicata un'incapacità lavorativa completa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2007, e del 50% dal 1° gennaio 2008, - il questionario relativo alla richiesta di prestazioni AI per adulti, del 31 marzo 2008 (incarto AI, doc. 29/1 A 8), dal quale risulta, in particolare, che l'assicurato è disoccupato dal 1° gennaio 2008, - una serie di certificati ospedalieri e del medico curante dell'assicurato, non sempre di facile lettura, del 2007 e 2008 (incarto AI, doc. 30/1 a 10), facenti stato, in sostanza, della nota diagnosi, - l'incarto completo della Zurigo. F. L'UAI-TI ha quindi trasmesso per apprezzamento la documentazione acquisita al proprio servizio medico, nella persona del dott. E._______, il quale, tramite presa di posizione del 7 ottobre 2008 (incarto AI, doc. 41), ha considerato necessario sottoporre l'assicurato ad una perizia reumatologica, indicando come esperto il dott. F._______. Dopo avere visitato l'assicurato il 3 dicembre 2008, il dott. F._______, specialista in malattie reumatiche, ha redatto la sua perizia il 5 dicembre successivo (incarto AI, doc. 43/1 a 15), dalla quale si evince la diagnosi di sindrome del dolore cronico di origine somatoforme, di cervicobrachialgia riferita in presenza di alterazioni degenerative Pagina 5

C-7072/2009 contenute in C5/6 e 6/7, di modiche alterazioni degenerative della cuffia dei rotatori destra, di sindrome lombovertebrale cronica in presenza di turbe statiche del rachide e di alterazioni degenerative in L2/3, e di gonartrosi tricompartimentale a sinistra, attualmente senza segni di attivazione. Definendo la capacità funzionale residuale, e precisando che essa si discosta solo minimamente da quella formulata dal dott. B._______, il perito ha indicato, riassuntivamente, che essa è normale rispetto al sollevamento ed al trasporto di carichi fino a 10 kg, alla manipolazione d'oggetti e d'attrezzi medio-leggeri, nonché allo spostamento fino a cinquanta metri, mentre è ridotta per carichi fino a 25 kg e nulla oltre questo valore, come pure che essa è lievemente ridotta per quanto riguarda la posizione di lavoro a braccia elevate, con rotazione, seduta od eretta e piegata in avanti. Il perito ha pure confermato la valutazione della capacità lavorativa stabilita dal dott. B._______, concludendo con il consiglio di effettuare una perizia psichiatrica. Mediante breve rapporto del 16 dicembre 2008 (incarto AI, doc. 44), il dott. E._______ ha preso atto delle conclusioni peritali. Incaricato dall'UAI-TI, il dott. G._______, specialista in psichiatria, una volta compiuta la visita dell'assicurato il 18 dicembre 2009, ha stilato la sua perizia il 29 gennaio 2009 (incarto AI, doc. 47/2 a 8), nella quale ha posto la diagnosi di sindrome somatoforme del dolore cronico, in assenza di una comorbidità psichiatrica di particolare gravità ed intensità, ed ha formulato, dal punto di vista meramente psichiatrico, una capacità lavorativa completa. Mediante breve annotazione del 9 febbraio 2009 (incarto AI, doc. 48), il dott. E._______ ha preso atto delle conclusioni specialistiche dei dott.ri F._______ e G._______, evidenziando che, rispetto alla situazione vigente al momento della decisione dell'UAIE del 2 marzo 2007, non è subentrato alcun peggioramento dello stato di salute dell'assicurato. G. Il 15 giugno 2009 l'UAI-TI ha quindi reso un progetto di decisione (incarto AI, doc. 51), con il quale ha informato l'assicurato del rigetto della sua domanda d'invalidità, invitandolo nel contempo a formulare eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni. Per il tramite dell'INAS, il 3 luglio 2009 (incarto AI, doc. 52), l'assicurato si è opposto a questo progetto, annunciando la sua intenzione di esibire nuova documentazione medica. Il 14 luglio successivo (incarto AI, doc. 54/1), l'assicurato ha effettivamente Pagina 6

C-7072/2009 prodotto un certificato ospedaliero del 7 luglio 2009 (incarto AI, doc. 54/2), nel quale è ripresa, in sostanza, la nota diagnosi. Il 29 luglio 2009 l'assicurato ha chiesto che gli sia riconosciuto un grado d'invalidità del 60% (incarto AI, doc. 56). Mediante breve annotazione del 19 agosto 2009 (incarto AI, doc. 57), il dott. E._______ ha confermato la sua precedente valutazione. Il 16 settembre 2009 l'UAI-TI ha quindi emanato una decisione di rifiuto della domanda di rendita (incarto AI, doc. 58). Con lettera del 30 settembre 2009 (incarto AI, doc. 59), l'INAS ha rilevato che competente a decidere, visto il domicilio all'estero dell'assicurato, è l'UAIE, chiedendo pure, ed ottenendo, la trasmissione dell'incarto. Mediante decisione del 19 ottobre 2009 (incarto AI, doc. 64/1 a 3), l'UAIE ha emesso una decisione di rifiuto della domanda di rendita. H. Contro questa decisione, sempre patrocinato dall'INAS, l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 12 novembre 2009, chiedendo che gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita intera d'invalidità, ed ha allegato un parere medico-legale del dott. H._______, del 7 novembre 2009, nel quale è affermato che l'attività d'idraulico non è più proponibile, e nemmeno attività implicanti posture fisse, la movimentazione manuali di carichi anche modesti, movimenti ripetuti di antero e retroflessione e/o rotazione del corpo, del capo e del bacino, nonché una corretta deambulazione. Il dott. D._______, medico dell'UAIE, ha preso posizione sul detto parere medico-legale l'11 dicembre 2009, osservando che esso non apporta nuovi elementi, ed ha perciò confermato le conclusioni peritali del dott. F._______. L'UAI-TI e l'UAIE hanno risposto al ricorso il 14, rispettivamente il 21 dicembre 2009, chiedendo che esso sia respinto con la conseguente conferma della decisione impugnata. I. Mediante decisione incidentale del 19 febbraio 2010, questo Tribunale ha invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 300.-. Il relativo pagamento è stato effettuato il 3 marzo 2010. Pagina 7

C-7072/2009 Diritto: 1. 1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20). Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. 1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA. 1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA). Pagina 8

C-7072/2009 1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che l'anticipo di Fr. 300.-, relativo alle spese processuali, è stato versato nel termine impartito. 2. 2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, ivi risiedenti, ed i cittadini svizzeri (art. 2 e 3 del Regolamento CEE n° 1408/71). 2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino italiano che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Pagina 9

C-7072/2009 Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che, a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti norme e, a partire dal 1° gennaio 2008, in conformità con le nuove disposizioni. 4. Il ricorrente contesta la validità materiale della decisione dell'UAIE, chiedendo che gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita intera d'invalidità. 5. 5.1 Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado d'invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 dell'Ordinanza federale sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961/OAI, RS 831.201). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e, in particolare, verificare se la modifica del grado d'invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite Pagina 10

C-7072/2009 in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 87 segg. OAI, Jurisprudence et pratique administrative [Pratique VSI] 1999 pag. 8, DTF 117 V 198). 5.2 La condizione di verosimiglianza posta dall'art. 87 cpv. 3 OAI deve permettere all'amministrazione, che ha precedentemente rifiutato una prestazione o già effettuato una sua revisione con provvedimento cresciuto in giudicato, di scartare senza ulteriori esami nuove domande con le quali l'assicurato si limita a ripetere gli stessi argomenti, senza allegare una modifica di fatti determinanti (DTF 125 V 410 consid. 2b). Adita con una nuova domanda, l'amministrazione deve così cominciare con l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili, in altri termini se l'assicurato ha reso plausibile una modifica importante dello stato di salute, suscettibile d'incidere sulla sua capacità lavorativa rispettivamente sul grado d'invalidità, rispetto a quella precedentemente ritenuta. Se ciò non è il caso, l'amministrazione può liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con un rifiuto di entrata in materia. A tal proposito, occorre precisare che quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, essa dispone di un certo margine di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (v. sentenze del Tribunale federale 9C_708/2007 dell'11 settembre 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti, 9C_860/2007 del 10 dicembre 2008 consid. 5 e I 52/03 del 16 gennaio 2004 consid. 3). 5.3 In concreto, la prima decisione che ha rifiutato di accordare al ricorrente una rendita d'invalidità, cresciuta in giudicato, è stata resa il 3 marzo 2007 (incarto AI, doc. 20/1 a 3). Il ricorrente ha poi presentato una seconda domanda di rendita il 2 gennaio 2008 (incarto AI, doc. 22/1 e 2 e 23)), respinta dall'UAIE mediante la decisione del 19 ottobre 2009, qui impugnata (incarto AI, doc. 64/1 a 3). Ne consegue che il periodo di riferimento per giudicare se è intervenuta una modifica rilevante del grado d'invalidità, può essere limitato dal 2 marzo 2007 al 19 ottobre 2009. 6. Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, un cittadino italiano deve adempiere, cumulativamente, le seguenti condizioni: Pagina 11

C-7072/2009 - essere invalido ai sensi della legge svizzera; - avere versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno un anno intero (art. 36 cpv. 1 LAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1° gennaio 2008, è tuttavia necessario avere versato contributi durante almeno 3 anni (art. 36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006 ). A tale fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del Regolamento CEE n° 1408/71). In concreto, è pacifico che il ricorrente adempie la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge. 7. 7.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In seguito all'entrata in vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 LAI, a partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'Unione europea e vi risiede. 7.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: (a) la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere Pagina 12

C-7072/2009 ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e (c) al termine di questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). 7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA, nel suo nuovo tenore dal 1° gennaio 2008). 7.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a cpv. 1 LAI, dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30; Pratique VSI 2000 p. 84). La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio Pagina 13

C-7072/2009 per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). 8. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109). 9. 9.1 In concreto, il ricorrente ha cessato il proprio lavoro d'idraulico il 31 dicembre 2007 e, dal 1° gennaio 2008, non ha più ripreso alcuna attività lucrativa, per cui occorre fondarsi sui documenti medici al fine di valutare la sua capacità lavorativa. 9.2 Ora, dall'insieme della documentazione medica agli atti e, in particolare, dalle perizie dei dott.ri B._______, reumatologo, del 21 luglio 2005 (incarto Zurigo, doc. 20/1 a 8), C._______, internista, del 14 gennaio 2008 (incarto Zurigo, doc. 46/1 a 4), F._______, reumatologo, del 5 dicembre 2008 (incarto AI, doc. 43/1 a 15), e G._______, psichiatra, del 29 gennaio 2009 (incarto AI, doc. 47/2 a 8), risulta la diagnosi di sindrome del dolore cronico somatoforme, di cervicobrachialgia con alterazioni degenerative contenute in C5/6 e Pagina 14

C-7072/2009 6/7, di modiche alterazioni degenerative della cuffia dei rotatori destra, di sindrome lombovertebrale cronica in presenza di turbe statiche del rachide e di alterazioni degenerative in L2/3, e di gonartrosi tricompartimentale a sinistra, attualmente senza segni di attivazione. Questa diagnosi è stata confermata dai medici dell'UAI-TI che si sono occupati del caso, ossia i dott.ri E._______, nelle sue prese di posizione del 16 dicembre 2008 (incarto AI, doc. 44), 9 febbraio e 19 agosto 2009 (incarto AI, doc. 48 e 57), ed D._______, nella sua presa di posizione dell'11 dicembre 2009. Di conseguenza, visto il carattere univoco di questa diagnosi, del resto non contestata dal ricorrente, il collegio giudicante non ha motivo per non aderirvi. 9.3 Per costante giurisprudenza, le affezioni appena menzionate sono di carattere labile, ossia suscettibili di migliorare o di peggiorare. Così, nell'assenza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui abbia subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa di almeno il 40% durante un anno (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) e, al termine di questo anno, sia invalido almeno al 40% (art. 28 cpv. 1 lett. c LAI). 10. 10.1 Rispetto alle conseguenze invalidanti delle affezioni diagnosticate sulla capacità lavorativa, il dott. B._______ ha rilevato innanzitutto, nella sua perizia del 21 luglio 2005, che il ricorrente, benché affetto da una sindrome del dolore cronico dell'emisfero destro, presenta una mobilità cervicale soltanto moderatamente limitata alle rotazioni globali dalle due parti, e ciò in assenza di deficit cervicoradicolari sicuri, le alterazioni degenerative a più livelli tra C4 e C7, con un'ernia discale posterolaterale C6/7 a destra, non traducendosi in una sofferenza radicolare C7, per cui il significato clinico della stessa ernia rimane dubbio. Per quanto concerne la spalla destra, il perito ha osservato che la sua mobilizzazione passiva, la quale appare libera, produce un arco dolente suggerente una patologia a livello del muscolo sopraspinato, senza indizi clinici per una rottura della cuffia dei rotatori, ma piuttosto per una borsite sottoacromeodeltoidea, unitamente ad un'artrosi dell'articolazione Pagina 15

C-7072/2009 acromeoclaveare. Riguardo alla colonna lombare, lo specialista ha evidenziato come essa risulti moderatamente limitata alle lateroflessioni bilaterali, in assenza di deficit lomboradicolari documentati. Relativamente agli arti inferiori, egli ha constatato che il ginocchio destro presenta una lesione del menisco mediale, eventualmente in correlazione con l'indolenzimento all'altezza dell'emirima meridiale, mentre il ginocchio sinistro è scevro da patologie di rilievo. A proposito dei dolori descritti dal ricorrente, l'esperto ha precisato che essi non si lasciano completamente spiegare con le affezioni oggettivabili, concludendo che l'attività d'idraulico risulta esigibile sull'arco di una giornata lavorativa normale, con una diminuzione del rendimento del 40%, mentre un'attività confacente è esigibile da subito a tempo e rendimento completi, purché non implichi, essenzialmente, il sollevamento e il trasposto di carichi superiori ai 26 kg, la manipolazione di attrezzi di peso superiore ai 45 kg, posizioni di lavoro a braccia elevate e spostamenti su ponteggi e scale a pioli. 10.2 Nella sua perizia del 14 gennaio 2008, il dott. C._______ ha constatato che il ricorrente presenta un rachide cervicale e lombare la cui mobilità non è limitata in modo significativo, che la sua spalla destra è all'origine di dolori diffusi, senza limitazioni funzionali, che il suo arto superiore destro non è affetto da nessun deficit neurologico motorico-sensitivo e che, per quanto attiene agli arti inferiori, l'esame neurologico è indifferente, la marcia sulle punte e sui talloni è eseguita senza cedimenti, i riflessi osteotendinei patellari e achillei sono simmetrici normovivi e la manovra di Lasègue è negativa dalle due parti. L'esperto ha sottolineato che il ricorrente è confrontato già da alcuni anni con una sindrome del dolore cronico, unitamente a patologie degenerative del rachide e delle articolazioni periferiche che permettono di spiegare solo parzialmente la sintomatologia, concludendo che il suo stato attuale di salute è sovrapponibile a quello descritto dal dott. B._______. Egli ha ancora precisato che il ricorrente denota un'incapacità lavorativa almeno del 40%, temporaneamente anche del 50%, nell'ultima attività esercitata, ma una capacità lavorativa completa, secondo l'esigibilità formulata dal dott. B._______, in attività adeguate. 10.3 Dal canto suo, il dott. F._______ ha indicato, nella sua perizia del 5 dicembre 2008, che il ricorrente presenta una sintomatologia dolorosa plurifocale all'apparato locomotorio all'origine di ampie Pagina 16

C-7072/2009 indagini paracliniche e valutazioni specialistiche, evidenzianti alterazioni strutturali e funzionali di entità contenuta, in parziale contrasto con l'intensità della sintomatologia e degli impedimenti riferiti soggettivamente. A questo proposito, il perito ha precisato che, clinicamente, sono constatabili un trofismo muscolare della spalla e del braccio destri simmetrico al lato non dominante, con una mobilità passiva regolare dell'articolazione gleno-omerale e con prove isometriche ad intermittenza anche normali, senza indizi a favore di un'insufficienza della cuffia dei rotatori, il ricorrente palesando, nei movimenti attivi richiesti, limitazioni variabili, con un atteggiamento piuttosto dimostrativo, e ciò in contrasto con l'uso spontaneo di tutto l'arto. A livello cervicale, lo specialista ha affermato che i dolori sono più contenuti, associati a limitazioni funzionali solo minime, evidenziabili nei movimenti d'estensione e rotazione a destra, senza che essi sollecitino disturbi periferici specialmente nel braccio destro, e senza, quindi, indizi clinici a favore di una neurocompressione. L'esperto ha notato che non sussiste una sindrome verticale locale, l'ernia discale C6/7 essendo clinicamente silente, e che la funzionalità articolare delle mani è perfettamente normale, senza segni a favore di un'affezione reumatica infiammatoria, come per esempio un'artrite reumatoide. Egli ha inoltre aggiunto che la sintomatologia lombare può essere l'espressione della presente degenerazione del segmento L2/3, i documenti medici non confermando l'ipotesi di una "claudicatio spinalis", e che i dati anamnestici non depongono per alterazioni vascolari degli arti inferiori, la patologia saliente degli arti inferiori essendo una pangonartrosi a sinistra in uno stato dopo meniscectomia, al momento senza segni di una sofferenza maggiore dell'articolazione, visto che il trofismo muscolare della coscia sinistra, in particolare, è normale e simmetrico al lato destro, e senza segni d'attivazione del processo degenerativo coinvolgente i tre compartimenti, in assenza d'instabilità legamentare e in presenza di una funzionalità articolare ancora buona. Sintetizzando, lo specialista ha affermato che le affezioni diagnosticate non spiegano l'entità della sintomatologia, rispettivamente il suo impatto sulla caricabilità fisica del ricorrente, ciò che rivela una componente somatoforme, la quale è predominante nell'insieme dei disturbi. Egli ha aggiunto che la patologia organica con il maggior impatto sulla funzionalità fisica del ricorrente è la pangonartrosi sinistra, la quale, pur essendo al momento priva di segni d'attivazione, determina dei limiti segnatamente per il trasporto di pesi e per lavori da svolgere in posizione inginocchiata o accovacciata. Sottolineando che la capacità Pagina 17

C-7072/2009 funzionale residuale si discosta solo minimamente da quella descritta dal dott. B._______ nel novembre 2005, egli ha stabilito che essa, rispetto al sollevamento e al trasporto di carichi, è ridotta per pesi fino a 25 kg e nulla oltre questo valore, che essa, rispetto alla manipolazione d'attrezzi, è ridotta se quest'ultimi sono pesanti e nulla se molto pesanti, che essa è lievemente ridotta per le posizioni di lavoro seduta od eretta e piegata in avanti, e ridotta in posizione inginocchiata o con le ginocchia flesse, che essa è lievemente ridotta per la posizione statica seduta ed eretta, per spostamenti superiori a cinquanta metri, per la salita e la discesa di scale e su terreni accidentati, e ridotta per lunghi tragitti e spostamenti su ponteggi e scale a pioli. Rispetto ad attività conformi a questa esigibilità, l'esperto ha concluso che la capacità lavorativa del ricorrente è pari al 100% (presenza e rendimento), e ciò a partire da subito. 10.4 Dal punto di vista psichiatrico, il dott. G._______ ha osservato che il ricorrente è affetto da una sindrome somatoforme del dolore cronico, senza comorbidità psichiatrica di particolare gravità ed intensità, concludendo che, in mancanza di disturbi psichici mediogravi, la detta sindrome non rivela un carattere invalidante, per cui la capacità lavorativa nell'ultima attività svolta o in altre attività idonee non è compromessa. 10.5 Dalle chiare e dettagliate considerazioni mediche specialistiche che precedono, unanimi nelle loro conclusioni sia rispetto alla diagnosi, sia rispetto all'esigibilità, e confermate dai medici dell'UAI-TI occupatisi del caso, il collegio giudicante non può che considerare che l'incapacità lavorativa del ricorrente per l'attività d'idraulico è pari ad almeno il 40% dal 21 novembre 2005, data della perizia del dott. B._______, e che la sua capacità lavorativa in attività confacenti al suo stato di salute, conformemente ai limiti funzionali da ultimo descritti in modo esaustivo dal dott. F._______, è completa. Ciò significa che, durante il periodo in esame, ossia dal 3 marzo 2007 al 19 ottobre 2009 (cfr. consid. 5), non si è verificato alcun peggioramento dello stato di salute del ricorrente. 11. Per quanto riguarda il grado d'invalidità, il collegio giudicante osserva che, in considerazione del fatto che l'esigibilità formulata dal dott. B._______ nel novembre 2005 è stata fondamentalmente confermata dal dott. F._______ nella sua perizia del dicembre 2008, il calcolo Pagina 18

C-7072/2009 effettuato dall'UAI-TI il 15 dicembre 2006 (incarto AI, doc. 16/1 a 3), alla base della decisione del 2 marzo 2007 (incarto AI, doc. 20/1 a 3), cresciuta in giudicato senza essere stata contestata dal ricorrente, conserva tutta la sua pertinenza anche in questa sede, indipendentemente dalla necessità di indicizzare i valori salariali da valido e da invalido al 2008 o al 2009. 12. È necessario, a questo punto, ancora ricordare che, secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno conseguente alla sua invalidità (sentenza del Tribunale federale I 147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF 117 V 275 consid. 2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle conseguenza della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (sentenza del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 113 V 22 consid. 4a). 13. Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata del 19 ottobre 2009 confermata. 14. Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura, le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente e compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato il 3 marzo 2010. In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili). Considerato l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili. Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Pagina 19

C-7072/2009 Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese di Fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente e compensate con l'anticipo dello stesso importo, versato il 3 marzo 2010. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione: - al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario); - all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata) - all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata). La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 20

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