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Bundesverwaltungsgericht 21.10.2009 C-7036/2007

21 ottobre 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,348 parole·~17 min·1

Riassunto

Assicurazione per l'invalidità (AI) | Assicurazione per l'invalidità (decisione dell'11 ...

Testo integrale

Corte II I C-7036/2007 {T 0/2} Sentenza d e l 2 1 ottobre 2009 Giudice Elena Avenati-Carpani, giudice unica, cancelliere Dario Quirici. A._______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione per l'invalidità (decisione dell'11 settembre 2007). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-7036/2007 Fatti: A. A._______, cittadina italiana nata i(...), nubile, con permesso di frontaliera, ha lavorato in Svizzera nel settore della ristorazione dal 1972 al 1992, versando i contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc. 6). Il 22 dicembre 1993 l'assicurata ha presentato, tramite l'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS), una prima domanda per l'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1 a 16). Dall'incarto risulta che l'assicurata è stata messa al beneficio di una pensione italiana d'invalidità del 100% dal 1° dicembre 1993 (doc. 106). Dopo avere svolto le delucidazioni mediche ed economiche necessarie, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha emanato una decisione, il 14 agosto 1995, con la quale ha respinto la richiesta, malgrado un'incapacità lavorativa dell'assicurata pari al 70% dal 7 novembre 1992 (doc. 96), per il motivo che quest'ultima, al momento della nascita del diritto alla rendita d'invalidità, ossia il 7 novembre 1993 (un anno dopo l'insorgere dell'invalidità, secondo l'art. 29 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 [LAI]; RS 831.20), non era più affiliata all'AVS/AI e nemmeno lo era all'assicurazione sociale italiana, come invece prescritto dall'art. 6 cpv. 1 LAI nella versione allora in vigore (clausola assicurativa; doc. 6, 7 e 96). Il ricorso dell'assicurata contro questa decisione è stato dichiarato inammissibile, perché tardivo, con giudizio del 30 aprile 1996, dall'allora competente Commissione federale di ricorso in materia d'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per le persone residenti all'estero (CFR; doc. 97 e 105). Non essendo stato impugnato, il giudizio della CFR è cresciuto in giudicato. B. Con scritto del 13 febbraio 2002, l'assicurata ha richiesto delle informazioni all'UAIE, specificando che avrebbe inoltrato una nuova domanda di rendita dopo avere valutato attentamente la situazione. Mediante lettera del 7 marzo 2002, l'UAIE ha risposto all'assicurata, comunicandole l'avvenuta abrogazione, con effetto dal 1° gennaio 2001, della clausola assicurativa dell'art. 6 cpv. 1 LAI ed invitandola a compilare una nuova domanda d'invalidità (doc. 109 e 110). Pagina 2

C-7036/2007 L'11 marzo 2003, su richiesta dell'assicurata presentata il 23 gennaio 2003, l'UAIE ha eseguito un calcolo provvisorio della rendita, stabilendo che essa prenderebbe inizio il 1° febbraio 2003 e ammonterebbe a Fr. 145.- al mese (doc. 111 a 113). Il 22 luglio 2004 l'assicurata ha quindi formulato all'UAIE una seconda domanda di rendita, compilando l'apposito formulario "Richiesta di prestazioni AI per adulti" (doc. 117). Una volta esperiti i chiarimenti medici ed economici dovuti, l'UAIE ha riconosciuto all'assicurata, mediante decisione dell'11 settembre 2007 (delibera del 16 agosto 2005), il diritto ad una rendita intera d'invalidità con effetto dal 1° luglio 2003, sulla base di un grado d'invalidità del 70% dal 1° novembre 1993, dell'ammontare mensile di Fr. 216.- dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2004, di Fr. 220.- dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2006, e di Fr. 226.- dal 1° gennaio 2007 in poi, la domanda essendo stata presentata il 22 luglio 2004 (doc. 118 a 192). C. Contro questa decisione, l'assicurata ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 16 ottobre 2007, chiedendo che le sia riconosciuto il diritto alla rendita e al pagamento degli arretrati a partire dall'anno precedente la presentazione della domanda, avvenuta il 9 gennaio 1995. Mediante lettera del 5 novembre 2007, la ricorrente ha precisato che la sua domanda di pensione d'invalidità italiana è stata accolta dall'INPS con effetto retroattivo al 13 marzo 1993, data d'inoltro della domanda. D. L'UAIE ha risposto dettagliatamente il 20 febbraio 2008, facendo valere, in sostanza, che la ricorrente non poteva essere considerata assicurata, al momento della nascita del diritto alla rendita d'invalidità il 7 novembre 1993, ed ha perciò concluso al rigetto del ricorso e alla conferma della decisione impugnata. L'UAIE ha inoltre sostenuto che gli interessi di mora reclamati non sono dovuti. La ricorrente ha replicato il 28 marzo 2008, rivendicando il suo diritto alla rendita intera d'invalidità dal 1° novembre 1993, ed ha ribadito la sua richiesta di pagamento degli arretrati con interessi di mora, Pagina 3

C-7036/2007 avanzando argomenti di cui si riferirà, per quanto necessario, nei considerandi in diritto. E. Con decisione incidentale del 1° aprile 2008, questo Tribunale ha invitato la ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 400.-. Il relativo versamento è stato effettuato il 2 maggio 2008. F. Con decisione del 19 febbraio 2009, la Cassa svizzera di compensazione ha riconosciuto alla ricorrente il diritto ad una rendita AVS mensile di Fr. 233.-, e ciò a decorrere dal 1° marzo 2009. Diritto: 1. 1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI. 1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla Pagina 4

C-7036/2007 notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA). 1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile, nella misura in cui è stato presentato tempestivamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che l'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 400.- è stato versato nei termini. 2. 2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento CEE n° 1408/71). 2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di Pagina 5

C-7036/2007 ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. 3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. 3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore della LAI al momento della decisione impugnata, in virtù del principio secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le disposizioni della 5a revisione della LAI e della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2008, non sono pertanto applicabili nel caso concreto e, di seguito, è fatto riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2007. 4. La ricorrente non contesta la decisione dell'UAIE dell'11 settembre 2007 né rispetto alla data dell'insorgere dell'invalidità, ossia il 7 novembre 1992, né riguardo al grado d'invalidità del 70% e al conseguente diritto ad una rendita intera dal 1° novembre 1993, come da lei affermato nell'atto di replica del 28 marzo 2008. La ricorrente chiede tuttavia che il pagamento della rendita intera d'invalidità le sia Pagina 6

C-7036/2007 riconosciuto a decorrere dal 1° novembre 1993 e non dal 1° luglio 2003. 5. 5.1 Fino al 31 dicembre 2000, per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, un cittadino italiano, oltre ad essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno un anno intero, doveva essere assicurato (cosiddetta clausola assicurativa) o presso l'AVS/AI svizzera (art. 6 cpv. 1 LAI, versione in vigore fino al 31 dicembre 2000) o presso le assicurazioni sociali italiane (art. 8 lett. b della Convenzione italo-svizzera in materia di sicurezza sociale, RS 0.831.109.454.2) al verificarsi dell'evento, atteso che, secondo la regolamentazione convenzionale in materia, la condizione assicurativa risultava adempiuta quando erano versati dei contributi nell'assicurazione obbligatoria, nella prosecuzione volontaria della stessa o nell'assicurazione facoltativa italiane, durante i periodi assimilati secondo le disposizioni della legislazione italiana oppure quando egli aveva diritto a una pensione d'invalidità delle assicurazioni sociali (cifra 2 lett. a e b del Protocollo finale dell'Accordo aggiuntivo del 4 luglio 1969 alla Convenzione italo-svizzera in materia di sicurezza sociale, nonché l'art. 1 del Protocollo aggiuntivo all'Accordo medesimo). A questo proposito deve essere precisato che, secondo la giurisprudenza, per impedire la creazione artificiosa di un rapporto assicurativo retroattivo al momento della realizzazione dell'evento assicurato giusta il diritto svizzero, il cittadino italiano è considerato iscritto alle assicurazioni sociali se sono versati contributi all'assicurazione obbligatoria, volontaria continuata o facoltativa italiane prima del verificarsi dell'evento assicurato secondo il diritto svizzero o se sono stati accreditati e comprovati, sempre per il momento del verificarsi del rischio, periodi assimilati prima della resa della decisione amministrativa (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni, del 5 novembre 2002, nella causa I 296/02). 5.2 In concreto, nel quadro della procedura relativa alla prima domanda di rendita d'invalidità del 23 dicembre 1993, alla ricorrente non è stato riconosciuto il diritto ad una rendita, malgrado un'incapacità lavorativa del 70%, perché al momento della nascita di tale diritto, ossia il 7 novembre 1993 (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI), non era assicurata né all'AVS/AI (la cessazione dell'attività lucrativa in Pagina 7

C-7036/2007 Svizzera è avvenuta a fine gennaio 1992; doc. 6), né all'assicurazione sociale italiana (la cessazione dell'ultima attività lucrativa in Italia, iscritta nel libretto di lavoro, ha avuto luogo il 15 febbraio 1993; doc. 7). Vero è che ulteriori contributi italiani sono stati accreditati alla ricorrente per il periodo dal luglio all'agosto 1993 nonché, successivamente, per il periodo dal 1° ottobre al 30 novembre 1993, e che la pensione d'invalidità italiana le è stata riconosciuta retroattivamente dal 1° dicembre 1993. Tuttavia, come giustamente rilevato dall'UAIE, tali versamenti sono stati effettuati dopo il verificarsi dell'evento assicurato, come pure posteriore a tale evento è il riconoscimento del diritto alla pensione d'invalidità italiana a partire dal 1° dicembre 1993 (decisione dell'INPS del 26 febbraio 1999; doc. 106). Pertanto, il 7 novembre 1993, la ricorrente non poteva, conformemente alla giurisprudenza, essere considerata assicurata ai sensi della legge svizzera. 5.3 Secondo il punto 4 delle Disposizioni finali della modifica della LAI del 23 giugno 2000 (Disposizioni finali), le persone che non avevano diritto alla rendita poiché non erano assicurate al momento dell'insorgere dell'invalidità, possono sollecitare un riesame del loro diritto in base alle nuove disposizioni. Il diritto alla rendita sorge tuttavia al più presto con l'entrata in vigore della presente disposizione, ossia il 1° gennaio 2001. La seconda domanda della ricorrente potrebbe quindi essere considerata, sotto questo profilo, come una richiesta di riesame secondo il punto 4 delle Disposizioni finali. Ciò detto, la pretesa della ricorrente, secondo cui la data d'inizio per l'erogazione della rendita d'invalidità dovrebbe essere fissata al 1° novembre 1993, è senza fondamento, nella misura in cui il punto 4 delle Disposizioni finali stipula unicamente che il diritto alla rendita può decorrere al più presto dal 1° gennaio 2001 (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni nella causa I 296/04, del 21 aprile 2005). 5.4 In concreto, nel mese di febbraio/marzo 2002, la ricorrente è stata resa attenta all'entrata in vigore delle nuove disposizioni legali (doc. 110), che hanno segnato, in particolare, l'abrogazione della clausola assicurativa del vecchio art. 6 cpv. 1 LAI. Ciononostante, la ricorrente non ha dato seguito all'invito dell'UAIE a formulare una nuova domanda di rendita, presentandola soltanto il 22 luglio 2004, e si è Pagina 8

C-7036/2007 quindi preclusa la possibilità di beneficiare della rendita dal 1° gennaio 2001 (punto 4 delle Disposizioni finali). 6. 6.1 Secondo l'art. 24 cpv. 1 LPGA, il diritto a prestazioni si estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione. In deroga a questa disposizione, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni dell'assicurazione invalidità possono essere assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta (1a frase). Esse sono assegnate per un tempo anteriore, se l'assicurato non poteva conoscere i fatti motivanti il diritto e presenta la richiesta entro dodici mesi da quando ne ha avuto conoscenza (2a frase). 6.2 Visto che la ricorrente, al momento dell'insorgere dell'invalidità, conosceva i fatti motivanti il suo diritto a prestazioni, l'art. 48 cpv. 2 2a frase LAI non è applicabile, e perciò non possono essere assegnate prestazioni assicurative per un periodo anteriore a quello previsto dall'art. 48 cpv. 2 1a frase LAI, ossia prima del 1° luglio 2003. 7. Visto quanto precede, è fondatamente che l'UAIE ha riconosciuto il diritto della ricorrente ad una rendita intera d'invalidità con effetto dal 1° luglio 2003, ossia dodici mesi prima della presentazione della seconda domanda. Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata. 8. La ricorrente ha chiesto inoltre che le prestazioni le siano versate sotto forma di un'indennità unica, come prima dell'entrata in vigore dell'ALC. Ora, il Tribunale federale ha ribadito a più riprese che, dopo il 1° giugno 2002, la rendita minima non può più essere liquidata mediante indennità unica in capitale (sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni nelle cause H 37/03, del 5 febbraio 2004, e H 123/03, del 13 febbraio 2004). 9. Secondo l'art. 26 cpv. 2 LPGA, sempre che l'assicurato si sia pienamente attenuto all'obbligo di collaborare, l'assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue prestazione dopo ventiquattro mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto dodici mesi dopo che si è fatto Pagina 9

C-7036/2007 valere il diritto. In concreto, benché l'UAIE si sia espresso sommariamente in merito a tale richiesta, la quale è stata esplicitamente ribadita in sede di replica, questo Tribunale, in assenza della relativa decisione impugnabile, non può esaminarla. Di conseguenza, l'incarto è rinviato all'UAIE per decisione su questo punto. 10. In virtù dell'art. 24 cpv. 1 LTAF, il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto (lett. a) e la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (lett. b). Sono fatte salve, secondo il cpv. 2, le competenze del giudice unico secondo le leggi federali in materia di assicurazioni sociali. Ai sensi dell'art. 85bis cpv. 3 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS, RS 831.10), se l'esame preliminare, anteriore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al Tribunale amministrativo federale è inammissibile o manifestamente infondato, un giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata in materia o il rigetto. Questa disposizione è applicabile anche in ambito dell'assicurazione invalidità, conformemente all'art. 69 cpv. 2 3a frase LAI. In concreto, questo Tribunale può quindi pronunciare, quale giudice unico, il rigetto del presente ricorso. 11. Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura che vede la ricorrente soccombere, le spese processuali di Fr. 400.- sono poste a carico di quest'ultima e compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato il 2 maggio 2008. In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili). Pagina 10

C-7036/2007 Visto l'esito della procedura, non si assegnano alla ricorrente indennità per spese ripetibili. Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Pagina 11

C-7036/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata. 2. L'incarto è trasmesso all'UAIE, affiché proceda conformemente al consid. 9. 3. Le spese processuali di Fr. 400.- sono poste a carico della ricorrente e compensate con l'anticipo da lei versato il 2 maggio 2008. 4. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 5. Comunicazione: - alla ricorrente (Raccomandata/AR); - all'autorità inferiore (n. di rif. ...); - all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La giudice unica: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Pagina 12

C-7036/2007 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 13

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