Corte II I C-702/2007 {T 0/2} Sentenza d e l 2 6 settembre 2008 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Madeleine Hirsig, Johannes Frölicher, cancelliera Paola Carcano. C._______, patrocinato dall'avvocato Luigi Potenza, _______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. prestazioni dell'assicurazione invalidità. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
Fatti: A. C._______, cittadino italiano, nato il _______, coniugato, ha lavorato in Svizzera nel 1967 e dal 1969 al 1985 solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI). Dopo il rimpatrio ha lavorato in Italia in qualità di bracciante agricolo. In data 5 novembre 2004, C._______ ha formulato una richiesta volta al conseguimento di una prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Il richiedente è stato visitato il 19 gennaio 2005 presso i servizi medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di C1._______, ove il sanitario incaricato ha diagnosticato "ipoacusia medio grave bilaterale, poliartralgia senza deficit funzionali e sindrome dispeptica in steatosi epatica" e, dopo aver precisato che l'assicurato può svolgere regolarmente lavori semipesanti (e, quindi, a tempo pieno il suo ultimo lavoro di bracciante agricolo) come pure un lavoro adeguato alla sue condizioni (ad es. operaio), ha posto un tasso di invalidità del 35% per qualsiasi attività lavorativa (doc. 30). Nell'ambito di tale richiesta è stato esibito un insieme di documenti medici (e segnatamente i referti di: ecografie, esami audiometrici, un esame endoscopico, una radiografia rachide lombosacrale oltre ad una relazione fonetica e ad alcuni certificati medici) relativo al periodo 1986-2004. Nel corso dell'istruttoria l'amministrazione ha assunto agli atti anche il questionario dell'assicurato ed il questionario del datore di lavoro, ambedue del 29 giugno 2005 (doc. 1-30). B. Nel suo rapporto del 21 ottobre 2005, il Dott. P._______ del Servizio medico regionale (SMR), fondandosi sull'incarto, ha posto la diagnosi principale di rachialgie diffuse e le ulteriori diagnosi (senza influsso sulla capacità lavorativa) di steatosi epatica etilica e ipoacusia bilaterale ed è giunto alla conclusione che l'assicurato, nella sua precedente attività di bracciante agricolo, è inabile al 100% dal 1995, anno a partire dal quale però la sua capacità lavorativa in un'attività adatta e fisicamente leggera prevalentemente sedentaria con possibilità di alzarsi e cambiare posizione al bisogno evitando lavori richiedenti la rotazione del tronco oppure spostamenti ripetuti o prolungati su terreno accidentato (come, per es., sorvegliante di parcheggi/musei, venditore in generale, riparazione di piccoli elettrodomestici, addetto alla registrazione, classificazione, distribuzione della posta interna) è reputata essere del 100% (doc. 31 e 32). L'amministrazione ha quindi operato il raffronto dei redditi Pagina 2
giungendo alla conclusione che l'assicurato presenta un grado di invalidità del 26,41% (doc. 33). C. Mediante decisione del 1° dicembre 2005 l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato all'assicurato che la sua richiesta di prestazioni era stata respinta per carenza d'invalidità di grado pensionabile (doc. 34). Con opposizione del 10 gennaio 2006 l'assicurato, regolarmente rappresentato dall'avv. Luigi Potenza, ha avversato la decisione menzionata producendo il referto di una visita otorinolaringoiatrica ed un esame audiometrico, ambedue del 26 agosto 2005 (doc. 35 e 36). Mediante decisione su opposizione dell'8 dicembre 2006 l'UAIE ha confermato la propria decisione del 1° dicembre 2005 (doc. 38). D. Con gravame del 22 gennaio 2007, depositato alla posta italiana il 24 gennaio successivo, C._______, regolarmente rappresentato dall'avv. Luigi Potenza, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad una rendita di invalidità. Nulla produce a suffragio delle sue conclusioni. Chiamato a pronunciarsi, l'UAIE, nelle sue osservazioni ricorsuali del 29 marzo 2007, propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si riferirà, per quanto occorra, nei considerandi che seguono. Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, il ricorrente, invitato dal Tribunale amministrativo federale a replicare, ha ribadito, con scritto presentato il 9 maggio 2007, la propria posizione processuale. Chiamato a pronunciarsi, l'UAIE, nella duplica del 13 giugno 2007, propone nuovamente la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si riferirà, per quanto occorra, nei considerandi che seguono. Con decisione incidentale del 6 novembre 2007, notificata il 10 novembre successivo, la scrivente Autorità ha ingiunto al ricorrente di versare entro 30 giorni dal ricevimento della stessa un anticipo dell'ammontare di 300.-- franchi in garanzia delle probabili spese processuali, con la comminatoria che altrimenti non sarebbe entrato nel merito del ricorso. Con scritto del 27 novembre 2007 il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per quanto attiene alle spese processuali. Su formale richiesta della Pagina 3
scrivente Autorità, l'assicurato ha quindi compilato in data 29 gennaio 2008 il formulario sull'assistenza giudiziaria. Diritto: 1. In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20). 2. 2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonchè il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento CEE n° 1408/71). 2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Pagina 4
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 3. 3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 3.3 Il ricorso è inoltre tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 4. Ai fini del presente giudizio occorre preliminarmente precisare, con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6 ottobre 2006 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007. 5. Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 5 novembre 2004. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le Pagina 5
prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 5 novembre 2003 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data e l'8 dicembre 2006, data della decisione su opposizione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1). 6. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno (art. 36 cpv. 1 LAI). Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge. 7. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera con un tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando Pagina 6
l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede. Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa. 8. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione Pagina 7
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109). 9. 9.1 Dalla documentazione agli atti si evince che C._______ ha lavorato in Svizzera nel 1967 e dal 1969 al 1985 e, dopo il rimpatrio, ha lavorato in Italia in qualità di bracciante agricolo sino apparentemente al 31 dicembre 2003. Occorre pertanto fondarsi sulla documentazione medica al fine di valutare l'eventuale incapacità lavorativa del ricorrente. 9.2 Nel caso di specie la diagnosi, nel periodo di cognizione in oggetto, è condivisa essenzialmente da tutti i medici che si sono espressi in merito. L'assicurato risulta essere affetto da rachialgie diffuse, steatosi epatica ed ipoacusia bilaterale (perizia particolareggiata INPS del 19 gennaio 2005 e rapporto medico del 21 ottobre 2005 del Dott. P._______). Il collegio giudicante non intravede quindi ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni convergenti inerenti la diagnosi. 9.3 Tali affezioni debbono, dal profilo giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne Pagina 8
discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente può pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40% almeno durante un anno. 10. 10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle affezioni menzionate, il sanitario medico dell'INPS, dopo aver precisato che l'assicurato può svolgere regolarmente lavori semi-pesanti (e, quindi, a tempo pieno il suo ultimo lavoro di bracciante agricolo) come pure un lavoro adeguato alla sue condizioni (ad es. operaio), ha posto un tasso di invalidità del 35% per qualsiasi attività lavorativa (perizia particolareggiata INPS del 19 gennaio 2005: doc. 30). Dal canto suo il Dott. P._______, nel suo rapporto del 21 ottobre 2005, è giunto alla conclusione che l'assicurato, nella sua precedente attività di bracciante agricolo, è inabile al 100% dal 1995 (a causa delle rachialgie diffuse) mentre la sua capacità lavorativa in un'attività adatta e fisicamente leggera prevalentemente sedentaria con possibilità di alzarsi e cambiare posizione al bisogno evitando lavori richiedenti la rotazione del tronco oppure spostamenti ripetuti o prolungati su terreno accidentato (come, per es., sorvegliante di parcheggi/musei, venditore in generale, riparazione di piccoli elettrodomestici, addetto alla registrazione, classificazione, distribuzione della posta interna) è reputata essere del 100% dal 1995 (doc. 31 e 32). Dalla documentazione agli atti si evince che l'assicurato ha una costituzione media (statura 164 cm per 78 kg) con portamento ed andatura normali. L'apparato sensoriale (a parte la presbiopia e l'ipoacusia bilaterale) come pure quelli respiratorio, cardiocircolatorio (pressione arteriosa 135/80 e 78 pulsazioni al minuto), digerente (a parte la steatosi epatica), locomotorio (a parte il rachide spinalgico in toto) e genito-urinario sono nella norma. Parimenti dicasi per il sistema nervoso-psichico (perizia particolareggiata INPS del 19 gennaio 2005: doc. 30). Lo stato di salute dell'assicurato nel periodo di riferimento appare essere quindi buono ed a seguito delle patologie di cui egli è affetto risulta essere obiettivamente impedito esclusivamente Pagina 9
nell'assolvimento di lavori pesanti e/o in ambienti rumorosi. Stante quanto precede il Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il Dott. P._______ nel suo rapporto del 21 ottobre 2005 ed è quindi dell'avviso che dal 1995 l'assicurato è inabile al 100% nella sua precedente attività lavorativa di bracciante agricolo mentre è abile al 100% in un'attività adatta fisicamente leggera, come descritta dal medico dell'UAIE. 11. L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido. Sulla base dei risultati statistici dell'inchiesta ottobre 2002-2003 dell'Ufficio internazionale del lavoro di Ginevra, l'amministrazione ha tenuto conto di un salario mensile medio, privo di invalidità, conseguibile nel 2003 in Italia quale bracciante agricolo di Euro 1'161.73. Poi ha accertato il salario mensile medio ottenibile in attività di tipo leggero non qualificate e piú precisamente: - commesso venditore (commercio all'ingrosso) Euro 1'286.93; - cassiere nel settore del commercio al dettaglio Euro 1'181.89; - manovale nell'editoria e industrie connesse Euro 1'119.23; - manovale nella costruzione di macchine Euro 1'018.01. Il Tribunale rileva che, esclusi i primi due salari indicati poiché più elevati dell'ultimo reddito percepito dall'assicurato, si giunge ad un salario mensile da invalido di Euro 1'068.62 [(Euro 1'119.23+Euro 1'018.01):2]. Anche applicando, in contrapposizione al 20% ritenuto dall'UAIE, il correttivo massimo del 25% consentito dalla giurisprudenza in ambito di salari statistici (DTF 126 V 75, Sozialversicherungsrecht, Rechtsprechung [SVR] 1999 IV n. 6 e SVR 2000 IV n. 1) visto che l'assicurato può esercitare solamente attività leggere ed, in particolare, per tenere debitamente conto della sua età (nel 2003: 54 anni) si giunge ad un salario mensile medio di Euro 801.46. Il confronto fra un reddito privo di invalidità di Euro 1'161.73 ed un introito teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di Euro 801.46 comporta una perdita di guadagno del 31,01% Pagina 10
[(1'161.73-801.46)x100]:1'161.73, tasso che esclude il riconoscimento del diritto ad una di rendita di invalidità. 12. C._______ non ha dunque diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Il ricorso deve quindi essere respinto e l'impugnata decisione confermata. 13. Con scritto 27 novembre 2007 C._______ ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per quanto attiene alle spese processuali della presente procedura. Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali. Secondo la giurisprudenza consolidata, i presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono di massima adempiuti se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, sentenza della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale I 134/06 del 7 maggio 2007). A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275 e DTF 124 I 304 consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b). Lo scrivente Tribunale ritiene che dalla documentazione agli atti risulta comprovata la situazione d'indigenza del ricorrente (che percepisce un reddito mensile complessivo di Euro 598.29) e che il gravame non appariva di primo acchito sprovvisto di possibilità di esito favorevole (DTF 125 V 202 consid. 4a; 372 consid. 5b). Il ricorrente è pertanto ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e non vengono quindi prelevate spese processuali. Pagina 11
14. In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in esame, visto l'esito del gravame, non vengono assegnate indennità per spese ripetibili. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria parziale è ammessa e non si prelevano dunque spese processuali. 3. Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione a: - Rappresentante del ricorrente (Raccomandata A/R), - autorità inferiore (n. di rif. _______), - Ufficio federale delle assicurazioni sociali. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Paola Carcano Pagina 12
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 13