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Bundesverwaltungsgericht 16.12.2015 C-7013/2015

16 dicembre 2015·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,813 parole·~9 min·1

Riassunto

Rendite | Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (decisione su opposizione del 2 ottobre 2015)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-7013/2015

Sentenza d e l 1 6 dicembre 2015 Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, patrocinato dal Patronato CLAAI, ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (decisione su opposizione del 2 ottobre 2015).

C-7013/2015 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. A._______, cittadino italiano, nato il (…), coniugato (da […]) e padre di tre figli (nati rispettivamente nel […], […] e […]), ha formulato in data 30 giugno 2011 una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 8). 2. Con decisione del 19 aprile 2012, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha deciso di erogare in favore dell'interessato una rendita di vecchiaia svizzera di fr. 271.- al mese dal 1° novembre 2011 (doc. 20). 3. Nella decisione del 13 maggio 2015, l'autorità inferiore ha ricalcolato la rendita di vecchiaia dell'interessato e deciso di erogare in favore del medesimo, con effetto dal 1° giugno 2015 ed in sostituzione della rendita corrisposta fino ad allora, una rendita di vecchiaia di fr. 264.- al mese, in base ad una durata di contribuzione di 8 anni ed 1 mese, una ripartizione ed attribuzione per metà a ciascuno dei coniugi dei redditi conseguiti durante gli anni civili di matrimonio comune, un riconoscimento di accrediti per compiti educativi di 1 anno, un reddito annuo medio determinante di fr. 26'790.- ed una scala delle rendite 8, la moglie dell'interessato avendo diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia dal 1° giugno 2015 (doc. 25; v. anche doc. 23 [foglio di calcolo] e doc. 19 dell'incarto della CSC concernente la coniuge [decisione su opposizione della CSC del 13 maggio 2015 afferente a quest'ultima]). 4. Con lettera inoltrata il 5 giugno 2015, l'interessato ha chiesto "il ricalcolo della pensione estera" (doc. 26). 5. Con scritto del 6 agosto 2015, la CSC, considerando la lettera inoltrata il 5 giugno 2015 come un'opposizione, ha in particolare assegnato all'interessato un termine fino al 25 agosto 2015 per inoltrare uno scritto d'opposizione comprendente una motivazione ed una conclusione, la lettera inoltrata il 5 giugno 2015 non contenendo né motivi né conclusioni, con la precisazione che, in caso di mancato riscontro, l'opposizione sarebbe stata dichiarata irricevibile (doc. 27). 6. Con decisione su opposizione del 2 ottobre 2015, l'autorità inferiore, dopo

C-7013/2015 Pagina 3 avere constatato che l'interessato non ha prodotto un atto d'opposizione comprendente i motivi e le conclusioni, secondo quanto indicato nello scritto della CSC del 6 agosto 2015, ha dichiarato irricevibile l'opposizione inoltrata il 5 giugno 2015 (doc. 29). 7. Con scritto del 21 ottobre 2015, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione su opposizione della CSC del 2 ottobre 2015 mediante il quale ha chiesto "il ricalcolo della propria pensione in quanto dai contributi versati presso lo stato estero la pensione che riceve è inferiore a quella spettante considerato che i propri figli sono stati educati in Svizzera" (doc. TAF 1). 8. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione. 9. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 10. 10.1. Giusta l'art. 52 cpv. 1 PA, per rimando dell'art. 37 LTAF, l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante e devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. 10.2. Allorquando mancano le conclusioni, i motivi oppure la firma del ricorrente o del suo rappresentante, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso tale termine, non entrerà nel merito del ricorso (art. 52 cpv. 2 e 3 PA).

C-7013/2015 Pagina 4 11. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 9 novembre 2015 (notificata il 17 novembre 2015; cfr. l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 6]), ha inviato il ricorrente a regolarizzare il ricorso del 21 ottobre 2015, nel senso dell'indicazione dei motivi e delle conclusioni del gravame (art. 52 cpv. 2 PA) riferiti alla decisione di irricevibilità dell'opposizione resa il 2 ottobre 2015, entro il termine di 5 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in assenza di una motivazione topica riferita alla decisione di irricevibilità della CSC del 2 ottobre 2015. Questo Tribunale ha in particolare segnalato all'insorgente che benché non si possa assoggettare a requisiti troppo rigorosi un ricorso (in particolare proposto da un privato che procede personalmente), occorre comunque, da un lato, che nel ricorso sia spiegato, anche se in modo conciso, perché l'atto impugnato è contestato (motivi del ricorso) – in altri termini, se è stato violato il diritto federale, o se vi è stata, e quale, una constatazione inesatta o incompleta dei fatti giuridicamente rilevanti, o se la decisione impugnata è inadeguata e perché – nonché dall'altro lato, che sia indicato cosa si chiede (conclusioni) in caso d'accoglimento del ricorso stesso. Il Tribunale ha altresì precisato al ricorrente che se è impugnata una decisione di irricevibilità è necessaria una specifica contestazione nel ricorso dei motivi di detta irricevibilità (doc. TAF 4). 12. Il 18 novembre 2015, l'autorità inferiore ha prodotto, su richiesta di questa Corte, copia degli atti dell'incarto della CSC (doc. TAF 5). 13. 13.1. Secondo giurisprudenza, se è impugnata una decisione di irricevibilità è necessaria una specifica contestazione nel ricorso dei motivi di irricevibilità. La motivazione del ricorso, pur non dovendo essere necessariamente corretta, deve in ogni modo essere riferita al tema dell'irricevibilità medesima. Un gravame contenente censure di merito avverso un giudizio di irricevibilità non soddisfa l'esigenza di una motivazione riferita allo specifico oggetto impugnato (cfr. sentenze del TF 8C_38/2014 del 31 gennaio 2014 e 9C_864/2012 dell'8 novembre 2012; DTF 123 V 335). 13.2. Dagli atti di causa risulta che il ricorrente, con lettera inoltrata il 5 giugno 2015 (doc. 26), ha chiesto il riesame della decisione resa dalla CSC il 13 maggio 2015. Con scritto del 6 agosto 2015 (doc. 27), l'autorità inferiore ha invitato l'insorgente ad inoltrare uno scritto d'opposizione comprendente

C-7013/2015 Pagina 5 una motivazione ed una conclusione, con la precisazione che, in caso di mancata presentazione di un siffatto atto, l'opposizione inoltrata il 5 giugno 2015 sarebbe stata dichiarata irricevibile. Nella decisione su opposizione del 2 ottobre 2015 (doc. 16), la CSC, dopo avere constatato che il ricorrente non ha prodotto un atto d'opposizione comprendente i motivi e le conclusioni, secondo quanto indicato nello scritto del 6 agosto 2015, ha poi dichiarato irricevibile l'opposizione inoltrata il 5 giugno 2015 (art. 10 cpv. 1 e 5 OPGA [RS 830.11]). 13.3. L'insorgente, nel ricorso del 21 ottobre 2015 (doc. TAF 1), non si è pronunciato sulle ragioni per cui la decisione impugnata di irricevibilità dell'opposizione, a causa dell'assenza di una motivazione e di una conclusione, non fosse corretta. Il ricorrente si è limitato a contestare la determinazione del periodo contributivo in relazione al riconoscimento di accrediti per compiti educativi. Nella misura in cui l'insorgente indica, in modo altresì generico, che i suoi figli sono stati educati in Svizzera, lo stesso solleva delle censure di merito concernenti la determinazione della durata contributiva, durata contributiva che non costituisce l'oggetto della decisione su opposizione della CSC del 2 ottobre 2015. Peraltro, il termine di 5 giorni assegnato al ricorrente, con decisione incidentale del 9 novembre 2015 di questo Tribunale, per regolarizzare il ricorso, nel senso dell'indicazione dei motivi e delle conclusioni del gravame riferiti alla decisione di irricevibilità dell'opposizione del 2 ottobre 2015, è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per conseguenza, in assenza di una motivazione topica riferita alla decisione di irricevibilità resa dalla CSC il 2 ottobre 2015, il ricorso del 21 ottobre 2015 è inammissibile (art. 23 PA). 14. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 15. 15.1. Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS). 15.2. Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205). (dispositivo alla pagina seguente)

C-7013/2015 Pagina 6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti

Marcella Lurà

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

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