Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Corte III C-7011/2011
Sentenza d e l 1 8 dicembre 2012 Composizione
Giudice unica Elena Avenati-Carpani, cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______, patrocinato dall'avv. Salvatrice Corallo, Viale Ten Lena 14, IT-97100 Ragusa, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, decisione del 23 novembre 2011.
C-7011/2011 Pagina 2
Fatti: A. A._______, cittadino italiano nato il …, coniugato, ha lavorato in Svizzera dal 1985 al 1996, versando i relativi contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc. 9 e 10). Il 31 maggio 2007, per il tramite dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS), l'assicurato ha formulato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) una prima domanda di rendita d'invalidità svizzera (doc. 1 a 4), la cui istruzione ha permesso di acquisire, tra gli altri, i documenti seguenti: - una perizia particolareggiata E 213 della dott.ssa B._______, medico dell'INPS, del 2 luglio 2007 (doc. 3), diagnosticante, nel quadro di condizioni psichiche caratterizzate da una depressione del tono dell'umore, nonché di movimenti ed andatura normali, esiti da angioplastica coronarica transuminale percutanea (PTCA) con rivascolarizzazione e posa di stent per cardiopatia ischemica, e da frattura D12 e L1 con spondiloartrosi a discreta incidenza funzionale e sofferenza neurogena agli arti inferiori. Nella perizia è specificato che l'assicurato è in grado di svolgere regolarmente lavori leggeri, senza controindicazioni, ma non più la sua ultima attività, il grado d'invalidità essendo cionondimeno valutato, secondo criteri propri del diritto italiano, al 70%, - i questionari per l'assicurato e per il datore di lavoro, del 18 aprile 2008 (doc. 17), il primo indicante come ultima attività esercitata quella di bracciante, il secondo quella di cameriere, ad un ritmo di sette ore giornaliere e trentanove ore settimanali, per un salario di EUR 5.62 orari e 949.78 mensili, il 23 aprile 2007 avendo segnato l'arresto definitivo dell'attività per riduzione della capacità lavorativa dell'assicurato, - un rapporto di dimissione clinica del 2 ottobre 1992 (doc. 19), facente stato di una bronchite asmatiforme in pansinusite polipoide, - rapporti di dimissione clinica del 26 e 28 ottobre 1994 (doc. 20 e 21), diagnosticanti essenzialmente una frattura della vertebra D12 e L1 del tipo schiacciamento della parte superiore del corpo, - un referto di risonanza magnetica (RM) del rachide lombare, del 25 ottobre 1995 (doc. 23), riferente esiti da frattura del corpo di L1,
C-7011/2011 Pagina 3 consolidatasi con deformazione a cuneo di grado lieve, una modesta protrusione in L3/4 e fenomeni degenerativi in D12/L1, L3/4 e L4/5, - un rapporto di dimissione clinica del 1° dicembre 1998 (doc. 28), in cui è riportata una cardiopatia ischemica sfociata in un infarto miocardico acuto antero-laterale il 4 novembre 1998, - un rapporto di dimissione clinica dell'8 febbraio 1999 (doc. 29), in cui è descritta l'esecuzione di una coronarografia ed indicata la necessità di procedere ad una PTCA, - un referto d'ecocardiogramma (ECG), del 15 marzo 1999 (doc. 32), con analisi della frequenza cardiaca, in cui l'assicurato è riferito essere asintomatico, - un rapporto cardiologico, relativo all'esecuzione di una PTCA con impianto di stent il 6 febbraio 1999, - un rapporto relativo al controllo della PTCA, del 15 marzo 1999 (doc. 32), in cui è affermata l'asintomaticità dell'assicurato, - un referto d'esame degli arti superiori e inferiori, di difficile lettura (doc. 33 e 34), in cui è riferita una sintomatologia algo-parestesica degli stessi, - un verbale di visita medico-collegiale di una commissione medica di verifica italiana, del 15 luglio 2003 (doc. 36), di difficile lettura, in cui sono diagnosticati degli esiti da frattura in D12/L1 e da infarto miocardico, nonché una broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), con una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore al 74%, - un referto radiologico della colonna vertebrale completa, del 10 gennaio 2005 (doc. 37), riportante in particolare segni d'artrosi ed una riduzione del corpo vertebrale di L1 - una cartella clinica del mese d'aprile 2005 (doc. 39), di difficile lettura, - una relazione di dimissione clinica, relativa ad un ricovero protrattosi dal 27 gennaio al 2 febbraio 2005 (doc. 40), diagnosticante una polmonite bilaterale ed una cardiopatia ischemica trattata mediante rivascolarizzazione con impianto di stent,
C-7011/2011 Pagina 4 - un certificato medico del 29 novembre 2007 (doc. 43), in cui è notata in particolare la presenza di un glaucoma nell'occhio destro ed un'ipoacusia bilaterale, - documenti oftalmologici (doc. 44 a 46), - un referto d'esame ecocardiografico del 24 giugno 2007 (doc. 47), di difficile lettura, indicante tra l'altro una frazione d'eiezione (FE) del 65%. B. L'UAIE ha quindi sottoposto l'incarto alla valutazione del suo servizio medico, nella persona del dott. C._______, il quale ha formulato, nel suo rapporto del 16 luglio 2008 (doc. 49), la diagnosi, ininfluente sulla capacità lavorativa, di glaucoma all'occhio destro, BPCO discreta, infarto miocardico nel 1998, esiti da PTCA nel 1999, sequele di fratture di L1 e D12 nel 1994 e lombosciatalgie. Il medico dell'UAIE ha precisato in particolare che non sussisteva alcuna insufficienza cardiaca e nessun segno d'angor, e che le anomalie del rachide erano banali, senza alcuna patologia radicolare a livello lombare. Il 23 luglio 2008 l'UAIE ha quindi stilato un progetto di decisione (doc. 50), con il quale ha ventilato all'assicurato il rigetto della sua domanda di rendita d'invalidità, per difetto di un'incapacità lavorativa del 40% almeno in media durante un anno senza notevoli interruzioni, invitandolo nel contempo a formulare eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni. Il 10 settembre 2008 l'assicurato si è opposto a questo progetto (doc. 52), rivendicando il diritto ad una rendita d'invalidità. Ciononostante, mediante decisione del 1° ottobre 2008 (doc. 53), l'UAIE ha respinto la richiesta di rendita. Questa decisione è cresciuta in giudicato senza essere stata oggetto di ricorso. C. L'assicurato ha presentato una seconda domanda di rendita, sempre per il tramite dell'INPS, il 23 novembre 2010 (doc. 56), corredata in particolare della documentazione seguente: - un referto di tomografia computerizzata (TC) del ginocchio destro, del 31 agosto 2010 (doc. 52), riferente tra l'altro l'assenza di alterazioni morfostrutturali ossee di significato traumatico,
C-7011/2011 Pagina 5 - un referto radiodiagnostico del piede destro, del 6 settembre 2010 (doc. 53), facente stato di un lieve alluce valgo ed artrosi metatarso-falangea del primo dito, - un referto elettromiografico del 20 gennaio 2010 (doc. 54), riportante una sindrome del tunnel carpale grave, più evidente a destra, - una nuova perizia particolareggiata E 213 della dott.ssa B._______, del 3 dicembre 2010 (doc. 55), diagnosticante, nel quadro di condizioni psichiche caratterizzate da una depressione del tono dell'umore, nonché di movimenti ed andatura normali, esiti da PTCA con rivascolarizzazione e posa di stent per cardiopatia ischemica, e da frattura D12 e L1 con spondiloartrosi a discreta incidenza funzionale e sofferenza neurogena agli arti inferiori, una BPCO, un glaucoma all'occhio destro e una sindrome del tunnel carpale specialmente a destra. Nella perizia è specificato che l'assicurato, le cui condizioni generali sono peggiorate, è in grado di svolgere regolarmente lavori leggeri, senza controindicazioni, ma non più la sua ultima attività, il grado d'invalidità essendo cionondimeno fissato, secondo criteri propri del diritto italiano, al 75%, - un certificato ospedaliero del 1° giugno 2009 (doc. 59), diagnosticante un glaucoma in paziente in cui la ionoterapia con betabloccanti è terapeuticamente insufficiente e/o controindicata, - un referto di TC del rachide lombosacrale, del 31 marzo 2010 (doc. 60), riferente, in generale, l'assenza di alterazioni strutturali ossee a focolaio o tumefazioni delle parti molli paraspinali, con fenomeni artrosici diffusi moderati, - un referto d'esami radiodiagnostici della spalla e del ginocchio destri, come pure del ginocchio sinistro, del 15 luglio 2010 (doc. 61), rivelante in particolare un'ampia calcificazione delle parti molli da periartrite scapoloomerale, ed artrosi dei margini della cavità glenoidea e dei capi articolari acromion-clavicolari. D. L'UAIE ha così trasmesso gli atti per apprezzamento al proprio servizio medico, nella persona del dott. C._______, il quale ha espresso, nel suo rapporto del 1° settembre 2011 (doc. 62), la diagnosi, senza influsso sulla capacità lavorativa, di glaucoma all'occhio destro, BPCO discreta, infarto miocardico nel 1998, esiti da PTCA nel 1999, sequele di fratture di L1 e D12 nel 1994, lombosciatalgie e sindrome del tunnel carpale bilaterale,
C-7011/2011 Pagina 6 concludendo all'assenza di nuove patologie rilevanti o all'aggravamento di un'affezione preesistente. Il 19 settembre 2011 l'UAIE ha pertanto messo a punto un progetto di decisione (doc. 63), con il quale ha prospettato all'assicurato il non esame della sua domanda di rendita d'invalidità, vista la non plausibilità di un peggioramento del suo stato di salute, invitandolo contemporaneamente a presentare eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni. Il 21 ottobre 2011 l'assicurato si è opposto a questo progetto (doc. 67), rivendicando il diritto ad una rendita d'invalidità sulla base del fatto che in Italia è stato riconosciuto invalido nella misura del 75%. Mediante decisione del 23 novembre 2011 (doc. 68), l'UAIE ha confermato il non esame della richiesta di rendita, rilevando in particolare che le decisioni d'istituti previdenziali esteri non vincolano le autorità svizzere. E. Contro questa decisione, l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF) il 24 dicembre 2011 (incarto TAF, doc. 1), chiedendo, previo annullamento della stessa, che gli sia attribuita una rendita sulla base di un grado d'invalidità del 100%, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, ed ha allegato, tra l'altro, copie di certificati di pensione italiana. L'UAIE ha risposto al ricorso il 5 marzo 2012 (incarto TAF, doc. 3), proponendone il rigetto con la conferma della decisione impugnata. F. Il ricorrente ha replicato il 20 aprile 2012 (incarto TAF, doc. 6), esibendo una moltitudine di documenti medici, in parte già agli atti, tra cui un referto di tomoscintigrafia miocardica, del 22 dicembre 2010, riportante segni di sofferenza ischemica, ed un rapporto di medicina legale, del 13 aprile 2012, in cui è riferita in particolare un'incapacità lavorativa dell'80%. Il dott. C._______ si è di nuovo pronunciato sul caso il 21 maggio 2012 (doc. 70 e 70.1), ponendo la diagnosi principale d'insufficienza coronarica dopo infarto, ma senza angor clinico, unitamente ad un glaucoma all'occhio destro, una BPCO discreta, un infarto miocardico nel 1998, esiti da PTCA nel 1999, sequele di fratture di L1 e D12 nel 1994, lombosciatalgie ed una possibile gonartrosi incipiente. Negando che risultino dagli atti segni di un aggravamento dello stato di salute, il medico dell'UAIE ha formulato, a decorrere dal 2005, senza potere indicare una data più precisa a causa dell'assenza d'informazioni riguardo alla
C-7011/2011 Pagina 7 situazione professionale del ricorrente, un'incapacità lavorativa del 100% nell'attività abituale e dello 0% in occupazioni confacenti, a tempo pieno e non implicanti il trasporto di carichi superiori a 15 kg o lavori pesanti, quali sorvegliante di parcheggi o in musei, magazziniere, montatore di apparecchi elettronici e venditore in generale, come pure l'attività di cameriere. G. Sulla base di questa valutazione, l'UAIE ha proceduto al calcolo del grado d'invalidità il 15 giugno 2012 (doc. 72), ritenendo, come reddito ipotetico da valido per il 2008 (bracciante agricolo), un valore di EUR 1'298.94, secondo i dati statistici dell'Ufficio internazionale del lavoro (ILO), e, come reddito da invalido, sempre in funzione dei dati dell'ILO, in attività quali venditore al dettaglio, montatore di apparecchi elettronici o cameriere, ha considerato un valore medio di EUR 1'365.12, ridotto del 15% viste le circostanze personali del ricorrente, ossia EUR 1'160.35. Attuando il raffronto dei due redditi, l'UAIE ha così ottenuto una perdita di guadagno del 10.67%, equivalente ad un grado d'invalidità dell'11%. L'UAIE ha dunque duplicato il 21 giugno 2012 (incarto TAF, doc. 8), confermando le conclusioni espresse nella risposta al ricorso. H. Mediante decisione incidentale del 2 luglio 2012 (incarto TAF, doc. 9), questo Tribunale ha invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 400.- entro un termine di trenta giorni dalla ricezione della stessa, trasmettendogli nello stesso tempo per conoscenza copie del rapporto del dott. C._______, del 21 maggio 2012, e del calcolo del grado d'invalidità realizzato dall'UAIE il 15 giugno 2012, pure con un termine di trenta giorni per esprimere eventuali osservazioni in proposito. Il 6 agosto 2012 il ricorrente ha inoltrato un nuovo scritto, ribadendo sostanzialmente le sue richieste, e, il 20 agosto 2012, ha effettuato un pagamento di Fr. 388.- (incarto TAF, doc. 12). Questo Tribunale lo ha quindi sollecitato, mediante nuova decisione incidentale del 21 agosto 2012 (incarto TAF, doc. 13), a volere saldare la differenza di Fr. 12.- entro un termine di dieci giorni dalla notifica della stessa. Il ricorrente ha proceduto ad un pagamento di Fr. 15.- il 17 settembre 2012 (incarto TAF, doc. 15).
C-7011/2011 Pagina 8 Diritto: 1. 1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20). In concreto, la decisione impugnata è stata emessa dall'UAIE conformemente all'art. 40 cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), relativo alla notificazione delle decisioni ai frontalieri. Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. 1.2 Secondo l'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA. 1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).
C-7011/2011 Pagina 9 1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che l'anticipo relativo alle spese processuali, è stato versato nel termine impartito. 2. 2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea. È applicabile quindi, di principio, l'Accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 fra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra parte, entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681). 2.2 L'Allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, è stato modificato il 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Tuttavia, il caso in esame rimane regolato (a seguito del rinvio dell'art. 80a LAI) dalla versione dell'Allegato II in vigore fino al 31 marzo 2012 (cfr. RU 2002 1527, 2006 979 e 995, 2006 5851, 2009 2411 e 2421), in base alla quale le parti contraenti applicano fra di loro gli atti comunitari seguenti: il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RU 2004 121, 2008 4219, 2009 4831), normativa applicabile a tutte le rendite il cui diritto nasce dal 1° giugno 2002 o successivamente, e che sostituisce le Convenzioni di sicurezza sociale che disciplinavano i rapporti fra due o più Stati (art. 6 del Regolamento), ed il Regolamento (CEE) n. 574/71 del Consiglio del 21 marzo 1972, relativo all'applicazione del Regolamento n. 1408/71 (RU 2005 3909, 2009 621, 2009 4845). 2.3 Secondo l'art. 3 del Regolamento n. 1408/71, i cittadini degli Stati membri della Comunità europea ed i cittadini svizzeri godono della parità di trattamento. In base all'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale sono sospesi con l'entrata in vigore del presente Accordo, qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola i sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una
C-7011/2011 Pagina 10 rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003, consid. 2). 3. Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che, a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5 a revisione), ritenuto tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Non sono invece applicabili le norme della 6 a revisione della LAI (primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gennaio 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603). 4. Il ricorrente contesta la validità materiale della decisione dell'UAIE, chiedendo che gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita sulla base di un grado d'invalidità del 100%. 5. Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, un cittadino italiano deve, cumulativamente, essere invalido ai sensi della legge svizzera ed avere versato contributi all'AVS/AI svizzera durante almeno tre anni (art. 36 LAI). A tale fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'UE o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 pag. 4065; art. 45 del Regolamento n. 1408/71). In concreto, è pacifico che il ricorrente adempie la condizione della durata minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge. 6. 6.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
C-7011/2011 Pagina 11 durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede. 6.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: (a) la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e (c) al termine di questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei diciotto anni (art. 29 cpv. 1 LAI). 6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA, nel suo nuovo tenore
C-7011/2011 Pagina 12 dal 1° gennaio 2008). 6.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa. 6.6 Qualora una prima (o seconda) richiesta di rendita sia stata negata perché il grado d'invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 dell'ordinanza federale sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 [OAI], RS 831.201). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e, in particolare, verificare se la modifica del grado d'invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 87 segg. OAI, Jurisprudence et pratique administrative [Pratique VSI] 1999 pag. 8, DTF 117 V 198). 6.7 Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modifica, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). In particolare, se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete peggiora, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). 7. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in
C-7011/2011 Pagina 13 cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2), potendo tuttavia tenere conto dei fatti verificatisi dopo la data della decisione impugnata quando essi possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 130 V 138, vedi anche 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a). Egli deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109). 8. 8.1 In concreto, nonostante il tenore della decisione impugnata, l'UAIE è entrato nel merito della seconda domanda di rendita, nella misura in cui ha sottoposto i documenti prodotti con la stessa al proprio servizio medico, nella persona del dott. C._______, il quale li ha esaminati nel suo rapporto del 1° settembre 2011 (doc. 62). Peraltro, nel quadro della presente procedura, il dott. C._______ si è nuovamente pronunciato sul caso il 21 maggio 2012 (doc. 70 e 70.1). Date queste circostanze è possibile esaminare nel merito la seconda domanda di rendita d'invalidità anche se l'UAIE aveva respinto la prima domanda sulla base dell'art. 87 cpv. 4 OAI, la decisione impugnata potendo essere, se del caso, confermata con sostituzione dei motivi (DTF 117 V 8 consid. 2b/aa in fine).
C-7011/2011 Pagina 14 8.2 La prima decisione di rifiuto della domanda di rendita è stata emessa dall'UAIE il 1° ottobre 2008 (doc. 53), mentre la seconda, qui avversata, il 23 novembre 2011 (doc. 68). Ne consegue che il periodo di riferimento per giudicare se sia intervenuta una modifica rilevante del grado d'invalidità, può essere limitato all'arco di tempo intercorrente dal 1° ottobre 2008 al 23 novembre 2011. 8.3 Dall'insieme della documentazione medica agli atti e, in particolare, dalle perizie particolareggiate E 213 della dott.ssa B._______, medico dell'INPS, del 2 luglio 2007 e 3 dicembre 2010 (doc. 3 e 55), e dai rapporti del dott. C._______, medico dell'UAIE, del 16 luglio 2008, 1° settembre 2011 e 21 maggio 2012 (doc. 49, 62 e 70), risulta la diagnosi di glaucoma all'occhio destro, BPCO discreta, infarto miocardico nel 1998, esiti da PTCA nel 1999, sequele di fratture di L1 e D12 nel 1994, lombosciatalgie e sindrome del tunnel carpale bilaterale. Visto il carattere univoco di questa diagnosi, del resto non contestata dal ricorrente, questo Tribunale non ha motivi per scostarsene. 8.4 Rispetto alle conseguenze invalidanti delle affezioni diagnosticate, la dott.ssa B._______ ha individuato, nella sua seconda perizia E 213, un peggioramento dello stato di salute rispetto a quanto aveva constatato nella sua prima perizia del 2 luglio 2007, ciò che l'ha indotta ad aumentare il grado d'invalidità dal 70 al 75%, conformemente a criteri propri del diritto italiano, nonostante il fatto che abbia nel contempo riconosciuto il ricorrente capace di svolgere regolarmente lavori leggeri, senza controindicazioni. Dal canto suo, il dott. C._______ ha considerato, il 1° settembre 2011, che, rispetto alla sua prima valutazione del 16 luglio 2008, non sono apparse nuove patologie e che nemmeno è intervenuto un aggravamento di una delle affezioni conosciute, manifestando dubbi sulle nuove conclusioni della dott.ssa B._______, ritenute difettare di argomenti clinici solidi. Ulteriormente, il 21 maggio 2012, il medico dell'UAIE ha formulato, a decorrere dal 2005, senza potere indicare una data più precisa a causa dell'assenza d'informazioni riguardo alla situazione professionale del ricorrente, un'incapacità lavorativa del 100% nell'attività abituale (bracciante agricolo, come indicato dallo stesso ricorrente) e dello 0% in occupazioni confacenti, a tempo pieno e non implicanti il trasporto di carichi superiori a 15 kg o lavori pesanti, quali sorvegliante di parcheggi o in musei, magazziniere, montatore di apparecchi elettronici, venditore in generale e cameriere (ultima attività esercitata dal ricorrente secondo le
C-7011/2011 Pagina 15 indicazioni del datore di lavoro). Egli ha inoltre specialmente evidenziato il fatto che agli atti non sono riscontrabili segni clinici a favore di una sciatalgia, di una sindrome radicolare, di una claudicazione neurologica o di altre anomalie neurologiche degli arti inferiori, la sola patologia oggettiva essendo in definitiva un'insufficienza coronarica postinfartuale senza angor clinico, la quale, se sottoposta ad un trattamento medicamentoso adeguato, risulta essere compatibile, per esempio, con l'attività di cameriere, contrariamente ad altre occupazioni a carattere fisico troppo pronunciato. 8.5 Visto quanto precede, questo Tribunale constata, seguendo la valutazione dettagliata del dott. C._______, che l'incapacità lavorativa del ricorrente è pari al 100% nell'attività di bracciante agricolo e dello 0% in occupazioni confacenti, tra le quali si annovera anche quella di cameriere, e ciò a decorrere dal 2005. Per contro, la valutazione del grado d'invalidità, e non dell'incapacità lavorativa, del 70 o 75%, operata dalla dott.ssa B._______ conformemente a criteri propri del diritto italiano, non è pertinente in questa sede, nella misura in cui il grado d'invalidità ai sensi dell'AVS/AI è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (cfr. consid. 2.3). 9. 9.1 Come già esposto al consid. 6.5, secondo l'art. 16 LPGA, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito da invalido), è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Occorre ancora specificare che il salario da invalido, quale introito teorico, può essere ridotto per tenere conto di fattori personali dell'assicurato (DTF 126 V 75), come l'età o un handicap. Nell'ambito dell'applicazione di tale riduzione, l'amministrazione gode di un'ampia autonomia di giudizio che il giudice può rivedere solamente in casi particolari. Il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza motivo pertinente, sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione. Se lo fa, deve motivare in modo appropriato che una diversa valutazione s'impone. Inoltre, la deduzione non va effettuata automaticamente, ma solo se nel singolo caso sussistono elementi che lascino presagire che la persona assicurata, a causa di una o più di queste circostanze, ben difficilmente
C-7011/2011 Pagina 16 riuscirà a sfruttare la sua capacità residua di lavoro (DTF 137 V 71 consid. 5.2). 9.2 In concreto, l'UAIE ha proceduto al calcolo del grado d'invalidità il 15 giugno 2012 (doc. 72), nel quadro della presente procedura, ritenendo, come reddito ipotetico da valido per il 2008 (bracciante agricolo), un valore di EUR 1'298.94 (più favorevole di quello indicato dal datore di lavoro), secondo i dati statistici dell'ILO, e, come reddito da invalido, sempre in funzione dei dati dell'ILO, in attività quali venditore al dettaglio, montatore di apparecchi elettronici o cameriere, ha considerato un valore medio di EUR 1'365.12, ridotto del 15% viste le circostanze personali del ricorrente, ossia EUR 1'160.35. Operando il raffronto dei due redditi, l'UAIE ha ottenuto una perdita di guadagno del 10.67%, equivalente ad un grado d'invalidità dell'11%, valore insufficiente per il riconoscimento del diritto ad una rendita d'invalidità svizzera. Questo calcolo, di cui il ricorrente è stato portato a conoscenza con la decisione incidentale del 2 luglio 2012, e sul quale non ha espresso osservazioni particolari, è stato eseguito correttamente, sulla base di dati statistici italiani pubblicati dall'ILO. Il fatto che essi si riferiscano al 2008 non influisce sulla sua validità, poiché anche se si utilizzassero i dati del 2010, peraltro non disponibili sul sito dell'ILO (www.laborsta.ilo.org), oppure indicizzando i valori del 2008 al 2010, secondo le statistiche nazionali italiane, si può escludere con certezza che il risultato ottenuto sarebbe pari o superiore al 40%. Il calcolo effettuato dall'UAIE non può dunque che essere approvato. 10. Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata, con sostituzione dei motivi, nel senso che la seconda domanda di rendita è stata di fatto e materialmente esaminata, ma ancora una volta deve essere constatato che non esiste un'invalidità di grado pensionabile. 11. In virtù dell'art. 24 cpv. 1 LTAF, il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto (lett. a) e la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (lett. b). Sono fatte salve, conformemente al cpv. 2, le competenze del giudice unico secondo le leggi federali in materia di assicurazioni sociali.
C-7011/2011 Pagina 17 Ai sensi dell'art. 85 bis cpv. 3 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS, RS 831.10), se l'esame preliminare, anteriore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al Tribunale amministrativo federale è inammissibile o manifestamente infondato, un giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata in materia o il rigetto. Questa disposizione è applicabile anche in ambito dell'assicurazione invalidità, conformemente all'art. 69 cpv. 2 3 a frase LAI. In concreto, questo Tribunale può quindi pronunciare, quale giudice unico, il rigetto del presente ricorso manifestamente infondato. 12. Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura, le spese processuali di Fr. 403.-, versato il 20 agosto e 17 settembre 2012. In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili). Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili. Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
C-7011/2011 Pagina 18 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali sono poste a carico del ricorrente e compensate con l'anticipo versato il 20 agosto e 17 settembre 2012. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione: – al rappresentante del ricorrente (Raccomandata/AR); – all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata); – all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
Giudice unica: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: