Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte III C698/2011 Sen tenza d e l 3 0 sett emb r e 2011 Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Elena AvenatiCarpani e Madeleine HirsigVouilloz, cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, rappresentato dal Patronato Acli, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue EdmondVaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 12 gennaio 2011).
C698/2011 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 12 gennaio 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda dell'interessato volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. 2. 2.1. Il 21 gennaio 2011, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 12 gennaio 2011 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità. Ha segnalato che presenta una completa inabilità al lavoro in una qualsiasi attività lucrativa (doc. TAF 1). 2.2. Il 16 febbraio 2011, il medesimo ha formulato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali. Ha altresì chiesto di essere sottoposto ad "(un')ulteriore visita" (doc. TAF 3). 2.3. Il 23 marzo 2011, lo stesso ha esibito il formulario "domanda di gratuito patrocinio". Ha chiesto nuovamente "di essere richiamato a visita per provare la mia inabilità" (doc. TAF 6). 3. Nella risposta al ricorso del 14 giugno 2011, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del ricorso. In virtù dei rapporti medici del 22 gennaio 2010 e dell'8 giugno 2011 del proprio servizio medico, risulta che l'interessato ha un'incapacità lavorativa del 100% nella precedente attività di bracciante agricolo. Tuttavia, l'esercizio di un'attività sostitutiva leggera confacente allo stato di salute del medesimo è da considerare esigibile al 100%, a far tempo dal 1° dicembre 2006, e conduce ad un grado d'invalidità del 28%, che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. TAF 11). 4. Nella replica del 18 luglio 2007, l'interessato ha ribadito che, secondo la relazione medica, allegata in copia, le affezioni di cui soffre comportano una completa incapacità al lavoro in una qualsiasi attività lucrativa (doc. TAF 14).
C698/2011 Pagina 3 5. Nella duplica del 7 settembre 2011 (doc. TAF 16), l'UAIE ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa possa procedere conformemente alla presa di posizione del Servizio medico dell'UAIE del 23 agosto 2011 (doc. 54), in cui è indicato che per completare l'istruttoria appare opportuno sottoporre l'insorgente ad un esame psichiatrico dettagliato. 6. 6.1. Con provvedimento del 14 settembre 2011, questo Tribunale ha trasmesso per conoscenza al ricorrente la duplica del 7 settembre 2011 e la presa di posizione del Servizio medico dell'UAIE del 23 agosto 2011, riservata la facoltà allo stesso, qualora lo ritenesse opportuno, di inoltrare delle eventuali osservazioni alla duplica, nel termine di 5 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo (doc. TAF 17). 6.2. Il 19 settembre 2011, il ricorrente ha segnalato di "(essere) sempre a disposizione in ogni momento a sottopor(si) a qualsiasi tipo di controllo" (doc. TAF 18). 7. 7.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 7.2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a26bis e 2870), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
C698/2011 Pagina 4 7.3. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 8. 8.1. Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. 8.2. Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 9. 9.1. Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla presa di posizione del Servizio medico del 23 agosto 2011 (peraltro il ricorrente, nello scritto del 19 settembre 2011, ha segnalato di essere disposto a sottoporsi a qualsiasi controllo) è giustificata dalla necessità di completare l'istruttoria su un punto rilevante per l'esito della lite, che finora non è stato oggetto di alcun accertamento, ossia lo stato di salute psichico del ricorrente e ciò benché la problematica psichica sia già stata oggetto di indicazione esplicita nella perizia particolareggiata E 213 del 19 settembre 2009 a pag. 2, 3 e 7 (sulla possibilità di un rinvio all'autorità inferiore in siffatte circostanze anche alla luce della nuova giurisprudenza del Tribunale federale, cfr. sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 consid. 4.4.1.4). Non è altrimenti possibile determinarsi sulla residua capacità lavorativa dell'insorgente medesimo con il necessario grado della verosimiglianza preponderante. 9.2. Peraltro, nel caso concreto non era necessario nell'ambito del provvedimento del 14 settembre 2011 di questo Tribunale dare al ricorrente la possibilità di eventualmente ritirare il ricorso secondo i dettami della nuova giurisprudenza inaugurata dal Tribunale federale nella sentenza 9C_310/2011 del 18 luglio 2011. In effetti, nell'ambito
C698/2011 Pagina 5 dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr. sul quesito la sentenza del Tribunale federale 9C_310/2011 del 18 luglio 2011 consid. 3.2) dal momento che con decisione del 12 gennaio 2011 l'autorità inferiore ha considerato che il ricorrente non ha subito un'incapacità lavorativa di livello pensionabile, perlomeno fino alla citata data della decisione impugnata (limite di cognizione temporale nel caso di specie), ed ha respinto la domanda del medesimo volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità 9.3. Pertanto, il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato. Successivamente a tale completamento, l'incarto sarà sottoposto nuovamente al servizio medico dell'UAIE, preferibilmente a specialisti delle affezioni in causa, per una valutazione complessiva del caso. 10. 10.1. Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto. 10.2. Si giustifica altresì l'attribuzione di una piena indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TSTAF) in fr. 800., tenuto conto del lavoro effettivo, relativamente contenuto, svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente)
C698/2011 Pagina 6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del 12 gennaio 2011 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto. 3. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 800. a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. ) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: