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Bundesverwaltungsgericht 04.08.2009 C-697/2008

4 agosto 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,024 parole·~15 min·2

Riassunto

Rendite | assicurazione vecchiaia e superstiti, decisione su...

Testo integrale

Corte II I C-697/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 4 agosto 2009 Francesco Parrino, giudice unico Dario Croci Torti, cancelliere. A._______, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. assicurazione vecchiaia e superstiti (decisione su opposizione del 16 gennaio 2008). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-697/2008 Fatti: A. Mediante decisione del 24 luglio 2007, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha erogato in favore di A._______, cittadina italiana, nata il , una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, a decorrere dal 1° agosto 2007. L'importo di questa prestazione, Fr. 653.- mensili, è stato calcolato in base ad una durata contributiva di 21 anni e 5 mesi, un reddito annuo medio determinante di Fr. 22'542.- ed una scala rendite 22. Alla terza pagina del provvedimento sono stati indicati gli anni di contribuzione (1960-1983), la durata contributiva anno per anno ed il reddito conseguito (doc. 30-32). B. Con opposizione del 26 settembre 2007 (doc. 39), A._______ ha contestato la durata contributiva, con particolare riferimento agli anni 1960-68 e dichiara essere arrivata in Svizzera, per lavoro, nell'agosto 1959 (lavorando per la stessa ditta fino ad agosto 1962). Con lettera del 26 novembre 2007, la CSC ha invitato la nominata a voler fornire ulteriori documenti e notizie (permessi di dimora, certificati di lavoro) circa la sua permanenza nel nostro Paese (doc. 41). L'interessata non ha tuttavia risposto. L'amministrazione ha inoltre interpellato la Cassa 32 (Ostschweiz für Handel und Industrie) in merito alla durata assicurativa dell'interessata. La CSC ha osservato che, a prescindere dall'anno 1959, per il quale non possono esistere contributi poiché l'interessata era 16enne, per lo stesso motivo non dovrebbero figurare contributi per il 1960 (doc. 42). Nella sua risposta del 3 dicembre 2007, la menzionata Cassa ha confermato che sono stati versati contributi dal 1960 al 1962 (ditta G.________ di Weinfelden) ma che l'interessata era stata registata con un numero AVS errato corrispondente ad un anno di nascita nel 1942 (209.42.711) e non 1943 (doc. 45-47). Con lettera del 19 dicembre 2007, l'insorgente è stata di nuovo invitata a voler fornire documenti a sostegno di quanto avanzato in fase di opposizione (doc. 51). Mediante decisione su opposizione del 16 gennaio 2008, la CSC ha respinto la sua istanza e confermato la decisione del 24 luglio 2007 (doc. 53, 54). Pagina 2

C-697/2008 C. Con uno scritto spedito il 9 gennaio 2008 da P.________ e trasmesso al Tribunale amministrativo federale (TAF) il 4 febbraio 2008, l'interessata ha ribadito di contestare il periodo contributivo. D. Il TAF ha considerato questo scritto quale ricorso e ha invitato la CSC a prendere posizione sul merito. L'amministrazione ha avviato ricerche complementari. L'Ufficio controllo abitanti di Weinfelden ha comunicato che la nominata vi ha risieduto dal 13 agosto 1959 al 29 ottobre 1960, dal 27 febbraio 1961 al 1° settembre 1962 e dal 25 febbraio 1963 al 23 dicembre 1982 con permesso C dal 12 luglio 1975 (doc. 72). La CSC ha interpellato l'Ufficio degli stranieri del Canton Turgovia (doc. 76) per conoscere da quando la nominata sarebbe stata posta al beneficio di un permesso annuale (B). Tale ufficio cantonale ha trasmesso la domanda all'Ufficio federale della migrazione (UFM), il quale, con nota del 17 marzo 2008 (doc. 80), ha indicato che A._______ sarebbe stata posta al beneficio di un permesso C dal 6 febbraio 1963. L'UFM ha tuttavia annotato che il documento è stato registrato per la prima volta nel 1974 con l'indicazione “Status C”. Nelle sue osservazioni ricorsuali del 7 aprile 2008, la CSC ha proposto la reiezione del gravame ritenendo che l'interessata beneficiava di un permesso di domicilio solo dal 1974 e che pertanto la durata contributiva di 21 anni e 5 mesi doveva essere confermata. E. Con scritto del 10 aprile 2008, il giudice dell'istruzione del TAF ha invitato l'amministrazione a voler accertare da quando l'interessata beneficiava di un permesso di domicilio. Gli atti sono stati quindi rinviati alla CSC. Con lettera del 14 aprile 2008, la CSC ha chiesto all'Ufficio federale menzionato di fare chiarezza in merito al problema posto. Con un fax del 21 aprile 2008, UFM ha riproposto il formulario già menzionato al doc. 80 (doc. 84), con l'indicazione di permesso B e C, ma precisando, nel medesimo foglio, che il permesso B non è visibile dal loro sistema ("nicht ersichtlich"). Con lettera del 21 aprile 2008, la CSC ha invitato l'UFM a indicare le date dei singoli permessi (doc. 88). L'UFM ha inviato copia di un estratto degli archivi elettronici dal quale non è deducibile la data di un eventuale rilascio di un permesso B; risulta solo che l'interessata sarebbe entrata in Svizzera il 6 febbraio 1963 Pagina 3

C-697/2008 con statuto di permesso C (doc. 92, 93). Con comunicazione telefonica fra la CSC e l'UFM del 23 aprile 2008 (doc. 95), l'UFM sostiene che lo statuto di permesso C sarebbe stato riconosciuto nel 1974, mentre nulla traspare relativamente al permesso B. Nella comunicazione telefonica dello stesso giorno, l'UFM ha confermato che prima del permesso C, l'interessata ha di tutta evidenza avuto il permesso B, ma risulta essere impossibile risalire alla data del rilascio (doc. 96). Nelle sue osservazioni ricorsuali completive del 14 maggio 2008, la CSC ripropone la reiezione del ricorso con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio. F. Con ordinanza del 21 maggio 2008, il TAF ha invitato la ricorrente a volersi pronunciare in merito alle osservazioni della Cassa ed altra documentazione di rilievo. L'interpellata non ha tuttavia esercitato il suo diritto di replica. Diritto: 1. In virtù dell'art. 31 legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10). 2. 2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Pagina 4

C-697/2008 Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). 2.2 Giusta l'art. 20 ALCP, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia o superstiti svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 2.3 L'art. 153a LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 3. 3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. Pagina 5

C-697/2008 3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 3.3 Circa l'ammissibilità del ricorso, va osservato che lo scritto dell'interessata è stato indirizzato alla CSC ed è stato depositato alla posta il 9 gennaio 2008. Questa lettera è stata in seguito trasmessa allo scrivente Tribunale il 4 febbraio 2009. Verosimilmente lo scritto del 9 gennaio 2008 deve essere inteso come una risposta alla lettera della CSC del 26 novembre 2007 che invitava A._______ a fornire nuovi documenti. Senza una memoria ricorsuale formale che contesti la decisione del 16 gennaio 2008, lo scrivente Tribunale non dovrebbe esaminare nel merito la vertenza. Tuttavia, anche se si dovesse considerare lo scritto del 9 gennaio 2008 quale ricorso, questo dovrebbe essere respinto per i seguenti motivi. 4. L'oggetto dell'impugnativa concerne la durata dei periodi di contribuzione. L'interessata fa valere di aver lavorato nel nostro Paese dal 1959 (4 mesi) al 1961 (12 mesi per anno), 8 mesi nel 1962, 10 mesi nel 1963 ed ininterrottamente dal 1964 in poi (cfr. scritto del 9 gennaio 2008 e foglietto riassuntivo annesso). Dal canto suo, la CSC esclude il 1959 ed ammette rispettivamente: 8 mesi di periodo assicurativo nel 1960, 7 mesi nel 1961, 7 mesi nel 1962, 10 mesi nel 1963, 11 mesi per ogni anno dal 1964 al 1966, 12 mesi nel 1967 ed 11 mesi nel 1968. Per il resto, la durata di contribuzione è completa fino a gennaio 1983. 5. 5.1 La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva espressa in mesi (art. 140 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]). 5.2 Per determinare il periodo di contribuzione relativo agli anni compresi tra il 1948 ed il 1968, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; ora Tribunale federale, TF) ha stabilito che, in assenza di certificati di lavoro attestanti la durata esatta dell'attività, occorre servirsi esclusivamente delle tavole pubblicate a tal fine (DTF 107 V 7). Pagina 6

C-697/2008 In effetti, i conti individuali che si riferiscono al periodo anteriore al 1969 non contengono la registrazione della durata contributiva in mesi. 5.3 Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati. Secondo la giurisprudenza, si può operare una rettifica qualora sia rapportata la prova assoluta che un datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi AVS sui redditi versati o che una convenzione di salario netto - mediante la quale le parti hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni sociali sono a carico esclusivamente del datore di lavoro - è stata conclusa (DTF 130 V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione dell'assicurato, ivi compresi gli anni caduti in prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459). La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui la rettifica delle iscrizioni nel momento in cui si verifica l'evento assicurato pretende la prova piena, non esclude in ogni modo l'applicazione del principio inquisitorio, di modo che questa deve essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della prova prevalenti nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117 V 265 consid. 3d). 5.4 In materia di prova della durata contributiva, il TFA ha precisato che nel caso in cui venga documentato che lo straniero era al beneficio di un permesso C, oppure un permesso di tipo B (annuale), occorre ritenere una durata contributiva completa (sentenza del TFA H 94/84 del 24 luglio 1985). In altre parole, il permesso di tipo B è assimilato a domicilio in Svizzera ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 del Codice civile: di conseguenza, giusta l'art. 1a lett. a LAVS, l'interessato è da ritenersi persona assicurata per tutta la durata di validità del permesso, sempre che abbia versato il contributo minimo annuale di cui agli articoli 28 e 50 OAVS. In caso di permesso stagionale (A) solo le tavole surriferite sono applicabili, in assenza di certificati di lavoro (cfr. sentenza inedita del 22 aprile 1998, H 90/97). 5.5 Nella sentenza del TFA del 17 luglio 2002 (H 195/01), la massima autorità giudiziaria ha rinviato gli atti all'amministrazione affinché Pagina 7

C-697/2008 completasse in modo preciso l'istruttoria. Il TFA ha in sostanza ritenuto come sia necessario indagare su ogni elemento atto a determinare la durata di contribuzione e la contribuzione stessa, se necessario, presso l'autorità cantonale (p. es. l'Ufficio cantonale degli stranieri) e, se ancora esistenti, presso gli ex datori di lavoro. A questo proposito il TFA si è espresso nelle sentenze inedite del 21 agosto 2001 (H 161/01), 25 settembre 2001 (H 163/01) e 26 aprile 2002 (H 336/01). 6. La differenza di durata contributiva fatta valere dall'insorgente è da ascrivere al fatto che, in carenza di certificati di lavoro, l'amministrazione ha applicato le apposite tavole per la determinazione della durata contributiva presumibile dal 1948 al 1968. L'amministrazione ha effettuato, dopo la data della decisione iniziale del 24 luglio 2007 e dopo la decisione su opposizione, delle ricerche complementari. La stessa rifiuta di concedere all'assicurata il beneficio del permesso annuale (B) o di domicilio (C), in quanto non è stato precisato da quando questi permessi esisterebbero e, inoltre, vi sarebbero delle contraddizioni nei vari documenti. 7. Dapprima, per quel che riguarda l'anno 1959, va rilevato che l'interessata non può far valere contributi in quanto allora era 16enne. Infatti, secondo l'art. 3 cpv. 2 lett. a LAVS, non sono tenuti a pagare i contributi gli adolescenti che esercitano un'attività lucrativa fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 17 anni. Per la stessa ragione non dovrebbero esistere contributi per il 1960. Tuttavia, per un errore di registrazione dell'epoca, le sono stati accreditati contributi in quanto il numero AVS riportava un anno di nascita errato (42 invece di 43). L'amministrazione ha comunque ritenuto tale contribuzione. 8. 8.1 Per quel che riguarda gli anni successivi al 1960, va rilevato che la ricerca complementare effettuata ha permesso di evidenziare che, al più presto, si potrebbe ammettere, contrariamente a quanto ritiene la CSC, l'esistenza di un permesso di tipo B (annuale), se non necessariamente un permesso C, dal 6 febbraio 1963, ossia da quando l'UFM lo aveva esplicitamente certificato nel doc. 80 con fax del 18 marzo 2008. Per il periodo precedente, nessun documento come nessuna certificazione permettono di ritenere un permesso Pagina 8

C-697/2008 annuale. Pertanto, la durata contributiva fino a tutto il 1962 deve essere calcolata in base alle tavole. Queste comportano un periodo di contribuzione di 7 mesi nel 1960, 7 mesi nel 1961 e 7 mesi nel 1962 (tavola 26, industria tessile, settore donne). 8.2 Ora, a prescindere dalle accurate ricerche svolte dalla CSC, anche nell'ipotesi in cui si dovesse ammettere che l'assicurata era al beneficio di un permesso B o C a partire da febbraio 1963, l'incremento di 5 mesi contributivi in totale, ossia un mese per ogni anno dal 1963 al 1966 e nel 1968, tale circostanza non gioverebbe per nulla all'assicurata. Infatti, il periodo assicurativo totale aumenterebbe da 21 anni e 5 mesi a 21 anni e 10 mesi. Questa nuova durata di contribuzione non consentirebbe di aumentare la scala rendite da 22 a 23 (occorrono infatti 22 anni interi di assicurazione). Anzi, l'aumento della durata assicurativa di solo 5 mesi rischierebbe di comportare una diminuzione del reddito annuo medio determinante, in quanto i redditi totali conseguiti da A._______ verrebbero divisi per 21 anni e 10 mesi anziché 21 anni e 5 mesi. Ne potrebbe quindi risultare una rendita di vecchiaia inferiore a quanto stabilito dalla CSC. Pertanto, in questa sede, viene confermata una durata contributiva di 21 anni e 5 mesi. 9. 9.1 In queste circostanze, per quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata decisione confermata. 9.2 Il ricorso in esame, manifestamente infondato, può essere esaminato da un giudice unico (art. 85bis cpv. 3 LAVS). 9.3 Non si prelevano spese processuali (art. 85biscpv. 2 LAVS). Pagina 9

C-697/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto nella misura in cui è ammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata A/R)) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 10

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