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Corte III C-6928/2014
Sentenza d e l 2 5 giugno 2015 Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Beat Weber, Markus Metz; Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______, rappresentato dal Patronato INAS, Via Giuseppe Lanz 25, 6850 Mendrisio, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, diritto alla rendita (decisione del 28 ottobre 2014).
C-6928/2014 Pagina 2
Visto 1. 1.1. In data 21 gennaio 2014 A._______, cittadino italiano, nato il ha formulato all'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) una domanda volta al conseguimento di una prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1, 6). L'indagine medica relativa a questo caso aveva posto in evidenza che il richiedente era portatore di una sindrome lomboradicolare S1 a destra su ernia discale espulsa, algica ed irritativa (doc. 30). 1.2. Dopo aver proceduto alla raccolta della documentazione necessaria per l'istruttoria della richiesta, constatato dall'esame della documentazione che il danno alla salute di cui era portatore il richiedente gli aveva cagionato una totale incapacità di lavoro solo per il periodo dal 20 settembre 2013 al 22 aprile 2014, l'UAI ticinese, con progetto di decisione del 25 luglio 2014 (doc. 33), ha disposto la reiezione della domanda di prestazioni. Non avendo ricevuto particolari osservazioni in merito, l'UAI cantonale ha trasmesso il menzionato disposto all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, UAIE, competente per notificare le decisioni per gli assicurati non residenti in Svizzera (doc. 36). Mediante decisione del 28 ottobre 2014, l'UAIE ha respinto la domanda di prestazioni per carenza d'invalidità di livello pensionabile sull'arco di un anno intero come richiesto dalla legge (doc. 40). 2. 2.1. Contro la decisione dell'UAIE, in data 27 novembre 2014, l'interessato, rappresentato dal Patronato INAS di Mendrisio, ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità, nonché l'esenzione dalle spese processuali ed il riconoscimento di adeguate ripetibili. A suffragio delle sue conclusioni ha prodotto diversa documentazione sanitaria (doc. TAF 1 con gli allegati). 2.2. Ricevuto il ricorso, l'UAI cantonale ha sottoposto gli atti al proprio medico di fiducia, Dott. B._______, il quale, nella relazione del 19 dicembre 2014, ha rilevato che la documentazione medica esibita con il ricorso non era tale da porre in dubbio la valutazione espressa in sede di istruttoria, la quale veniva pienamente confermata. Con risposta del 29 dicembre 2014,
C-6928/2014 Pagina 3 l'UAIE, richiamando il tenore del preavviso dell'UAI cantonale del 23 dicembre 2014, ha proposto la reiezione del gravame (doc. TAF 5 con gli allegati). 3. Con replica del 13 febbraio 2015 (doc. TAF 8 con gli allegati, doc. TAF 7) il Patronato INAS ha confermato l'intenzione del proprio assistito di mantenere il gravame e, a tal uopo, ha prodotto ulteriore certificazione medica. L'UAI ticinese dal canto suo ha sottoposto gli atti al proprio medico di fiducia, il quale, con relazione del 16 marzo 2015, ha proposto di sottoporre il ricorrente ad una visita approfondita in reumatologia per definire l'esigibilità lavorativa. Pertanto, l'UAI, con duplica del 7 aprile 2015, ha proposto il parziale accoglimento del gravame ed il rinvio degli atti perché possa procedere agli accertamenti medici completivi suggeriti dal Dott. B._______. Con duplica del 9 aprile 2015, l'UAIE si è associata alle conclusioni dell'UAI cantonale (doc. 13 con gli allegati). 4. Con decisione incidentale del 15 aprile 2015, il TAF ha respinto tale domanda di assistenza giudiziaria ed ha invitato la parte ricorrente a versare un anticipo di fr. 400.- (doc. TAF 14). Detto importo è stato versato l'11 maggio 2015 (doc. TAF 16). 5. Dopo aver preso atto delle dupliche delle rispettive amministrazioni AI, A._______, con scritto del 2 giugno 2015, ha dichiarato aderire alle nuove conclusioni dell'UAIE (doc. TAF 20), nel senso che si annulli l'impugnata decisione e, in accoglimento parziale del ricorso, si rinviino gli atti all'amministrazione perché proceda agli accertamenti reumatologici suggeriti dal Dott. B._______.
e considerato 6.
C-6928/2014 Pagina 4 6.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 6.2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 6.3. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 7. 7.1. Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. 7.2. Giusta l'art. 49 lett. b PA l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è motivo di ricorso. 8. 8.1. Nel caso di specie, alla proposta dell'autorità inferiore d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa per completare l'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla presa di posizione (duplica) dell'Ufficio AI del Cantone Ticino del 7 aprile 2015 e dell'UAIE del 9 aprile 2015 (doc. TAF 13) va dato seguito in questa sede. Essa è infatti
C-6928/2014 Pagina 5 giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti per l'assicurazione AI con riferimento allo stato di salute del ricorrente, segnatamente ai fini di verificare la residua capacità di lavoro dell'assicurato da un punto di vista reumatologico/ortopedico/neurologico (agli atti viene indicata l'esistenza di un'ernia discale espulsa, doc. 30-1, rapporto della Dott. C._______, chirurgo, del 10 marzo 2014, allegato al doc. TAF 8) alle luce delle contraddizioni emerse fra l'accertamento istruttorio e la documentazione medica esibita con il ricorso, in particolare il rapporto medico approfondito del Dott. D. Mazzetti, medico chirurgo, specialista in medicina legale e delle assicurazioni e medicina del lavoro (allegato al doc. TAF 1) e con la replica (si confronti il rapporto succitato della Dott. C._______), come indicato dal Dott. B._______, consulente dell'UAI ticinese, nel suo rapporto del 16 marzo 2015 (doc. TAF 13). In siffatte circostanze, neppure la giurisprudenza del Tribunale federale pubblicata in DTF 137 V 210 (segnatamente consid. 4.4.1.4; DTF 139 V 99 consid. 1) si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria nel senso indicato dall'autorità inferiore e dal medico consultato – trattandosi di un aspetto finora mai chiarito in modo approfondito (doc. 29, 30) - riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute del ricorrente dovesse rendere necessario, trattandosi di una questione finora per nulla chiarita. In assenza di tale istruttoria complementare, non risulta in effetti possibile determinarsi con il necessario grado della verosimiglianza preponderante sull'esistenza delle condizioni per un riconoscimento di una prestazione assicurativa della LAI. 9. Infine non è necessario rendere attento l'assicurato della possibilità di ritirare il ricorso secondo i dettami della giurisprudenza del Tribunale federale pubblicata in DTF 137 V 314. In effetti, nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sul quesito, la già citata DTF 137 V 314 consid. 3.2.4), dal momento che la decisione impugnata 28 ottobre 2014 l'autorità inferiore ha semplicemente negato il diritto a qualsivoglia prestazioni assicurativa. 10. Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, nel senso che la decisione impugnata viene annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione, affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato.
C-6928/2014 Pagina 6 L'incarto sarà sottoposto nuovamente al servizio medico dell'Ufficio AI, il quale disporrà con l'Ufficio competente e l'assicurato, secondo le regole procedurali in materia di svolgimento di una perizia medica (DTF 137 V 210), nel rispetto del diritto di essere sentito, una visita approfondita presso uno specialista in reumatologia e, alla luce delle nuove risultanze, l'amministrazione AI si pronuncerà nuovamente sul diritto dell'assicurato di percepire una rendita di invalidità. 11. 11.1. Visto l'esito della procedura non vengono prelevate spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo spese di 400 franchi versato l'11 maggio 2015, è restituito al ricorrente. 11.2. Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da mandatario si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in 1'000 franchi, tenuto conto del lavoro effettivo ed utile svolto dal patrocinatore della ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 28 ottobre 2014 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ai sensi dei considerandi e si pronunci nuovamente sul diritto di A._______ ad una rendita di invalidità. 2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 400, corrisposto l'11 maggio 2015, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.
C-6928/2014 Pagina 7 3. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. , Raccomandata con allegata copia della risposta del ricorrente del 2 giugno 2015) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: