Corte II I C-6877/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 5 novembre 2010 Giudice unico: Francesco Parrino Cancelliere: Dario Croci Torti A._______, rappresentato dall'avvocato Martino Luminati, Sottosassa 71, 7742 Poschiavo, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione per l'invalidità (decisione del 14 ottobre 2008). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
C-6877/2008 Fatti: A. A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1995, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Dal 1996 era alle dipendenze, come frontaliere di una ditta di impianti sanitari/lattonieri di Poschiavo, in ragione di 40 ore settimanali. In data 18 dicembre 2003, il nominato si è ferito gravemente alla mano destra. L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI/SUVA) ha preso a proprio carico le spese di cura ed ha versato indennità giornaliere fino al 30 novembre 2005. Con decisione dell'11 gennaio 2007, l'INSAI/SUVA ha riconosciuto in favore del proprio assicurato una rendita pari ad un grado d'invalidità del 25% dal 1° dicembre 2005. Un'opposizione contro tale provvedimento è stata respinta con decisione su opposizione del 1° marzo 2007. Anche un ricorso contro la suddetta decisione è stato respinto con giudizio dell'11 luglio 2007 del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni. Dagli accertamenti medici ed economici dell'assicuratore infortuni si evince che il nominato è portatore di esiti di grave ferita alla mano destra con perdita della forza e dell'abilità (particolarmente al dito IV e V), esiti (non soddisfacenti) di intervento correttivo alla mano del 18 dicembre 2003, esiti di reintervento il 25 gennaio 2005, sindrome scapolare destra (cfr. la relazione di visita medica di chiusura dell'INSAI/SUVA del 30 agosto 2005 e la relazione del 18 aprile 2006 del Dott. Menghini, all'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni). B. In data 5 dicembre 2005, A._______ ha formulato una domanda volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Acquisiti gli atti dell'assicuratore infortuni e svolta la propria istruttoria, l'Ufficio AI del Cantone Grigioni ha disposto il riconoscimento del diritto alla mezza rendita AI dal 1° dicembre 2004 al 31 gennaio 2005 e la rendita intera dal 1° febbraio al 30 novembre 2005 (decreto del 29 febbraio 2008 dell'Ufficio AI cantonale). Rappresentato dall'avv. Luminati, Poschiavo, A._______ si è opposto a tale progetto con scritto del 10 aprile 2008. L'assicurato fa presente che la decisione dell'assicuratore infortuni tiene soltanto conto dei problemi legati all'infortunio, mentre, anche nell'ambito dell'accertamento di tale assicuratore, è emersa la presenza di Pagina 2
C-6877/2008 un'importante psoriasi, dolori e lesioni cervicali e problemi scapolari alla cuffia dei rotatori e chiede quindi un riesame della problematica medica. Produce l'attestato di degenza presso una Clinica di Davos dal 1° al 14 ottobre 2007 per i problemi psoriasici, un referto radiologico colonna cervicale, spalla destra, seni paranasali e mano destra del 15 gennaio 2008, un referto ecografico della cuffia dei rotatori bilateralmente e del polso destro del 29 febbraio 2008. L'ufficio AI cantonale ha ripreso l'istruttoria. Il Dott. Menghini, nella sua relazione del 23 giugno 2008, ha ripreso la diagnosi riguardante gli esiti della lesione alla mano destra e dei tre interventi chirurgici, sindrome persistente della spalla e del braccio, psoriasi plurisettoriale e psoriasi inversa delle pieghe. Il menzionato sanitario annota un peggioramento della patologia dermatologica dall'autunno 2007, forti dolori (soggettivi) dell'arto leso irradianti fino alla spalla. Il Dott. Menghini ritiene che l'attività svolta sarebbe proponibile solo in maniera ridotta del 50%. L'interessato comunque continua a lavorare come idraulico: come risulta dall'attestato del suo datore di lavoro del 30 giugno 2008, nel 2006 ha lavorato per 1'050 ore e nel 2007 per 1'457 ore. Alla data del questionario, l'interessato lavorerebbe a tempo pieno con pieno rendimento. Mediante decisione del 14 ottobre 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha erogato in favore A._______ una mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° dicembre 2004 al 31 gennaio 2005 ed una rendita intera dal 1° febbraio 2005 al 30 novembre successivo. C. Con il ricorso depositato il 30 ottobre 2008, A._______, sempre rappresentato dall'avv. Luminati, chiede il riconoscimento del diritto ad una mezza rendita AI dal 1° dicembre 2005 (invece della soppressione) ed una rendita intera (invece della mezza rendita) dal 1° dicembre 2004 al 31 gennaio 2005. Egli postula l'eventuale allestimento di nuovi accertamenti medici e protesta spese e ripetibili. Egli insiste sulle conclusioni dei sanitari della Clinica di Davos circa la severità della patologia dermatologica altamente invalidante peggiorata nell'autunno 2007. Lamenta il fatto che queste osservazioni sono già state fatte valere in sede di audizione, senza che l'amministrazione ne tenesse minimamente conto, come del resto la Pagina 3
C-6877/2008 stessa avrebbe ignorato del tutto le altre patologie menzionate in tale sede (cervicale, spalle, polso). D. In esito a decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale del 14 novembre 2008, l'insorgente ha provveduto a versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle presunte spese processuali. E. L'autorità inferiore è stata invitata a presentare la risposta di causa. Nella sua presa di posizione del 16 gennaio 2009, l'Ufficio AI cantonale grigionese ha osservato che la problematica in esame non è di carattere medico, quanto piuttosto economico in quanto l'interessato continua a lavorare. L'amministrazione ha riconosciuto un'incapacità al lavoro secondo le risultanze dell'INSAI/SUVA, ma poi ha constatato che l'interessato ha lavorato (e conseguito un introito) in misura addirittura superiore all'80% nel giugno 2005 e settembre 2005; in maggio e giugno 2006, in ottobre e novembre 2006; in marzo e da maggio a settembre 2007, in novembre e dicembre 2007. Ora, sebbene il Dott. Menghini attesti un'incapacità di lavoro anche nei periodi in cui l'interessato ha lavorato in misura ben superiore a quella per la quale si avrebbe diritto ad una prestazione AI, una prestazione non può essere accordata poiché, di fatto, non esiste una perdita di guadagno. L'Ufficio AI propone pertanto la reiezione del ricorso. Anche l'UAIE, nella sua risposta del 22 gennaio 2009, propone la reiezione del gravame. F. Replicando in data 27 febbraio 2009, l'avv. Luminati ribadisce l'intenzione del proprio assistito di mantenere il ricorso. L'insorgente fa valere che sul mercato svizzero un artigiano con solida formazione professionale potrebbe raggiungere un salario teorico di Fr. 74'000.annui, per cui, visto un reddito percepito nel 2007 di Fr. 28'246,70, l'interessato subirebbe una perdita di guadagno del 62%. Egli giustifica l'applicazione del valore statistico in quanto dal 2003 la sua capacità di pieno rendimento è oramai preclusa. Duplicando in data 30 settembre 2009, l'Ufficio AI cantonale osserva che nel 2007 l'interessato ha in realtà guadagnato Fr. 40'346 e non Fr. 28'246,70 (cfr. estratto del conto individuale) e che il reddito da valido fatto valere dall'insorgente è puramente teorico ed empirico e non può essere preso come base di calcolo. Ripropone la reiezione Pagina 4
C-6877/2008 del gravame. Nella duplica del 26 agosto 2009, anche l'UAIE postula la reiezione del ricorso. Con ordinanza del 17 settembre 2009, il TAF ha chiuso lo scambio degli allegati. Diritto: 1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20). 2. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato un anticipo di Fr. 300.- per le presunte spese processuali, entro il termine impartito. Il Pagina 5
C-6877/2008 gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 3. 3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). 3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 4. Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che, Pagina 6
C-6877/2008 a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni. 5. Il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 5 dicembre 2005. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007) precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 5 dicembre 2004 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 14 ottobre 2008, data dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1). 6. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni: - essere invalido ai sensi della legge svizzera - aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno un anno (art. 36 LAI). A partire dal 1° gennaio 2008, è tuttavia necessario aver versato contributi per almeno 3 anni (art. 36 nel tenore modificato il 6 ottobre 2006). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71). Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un periodo superiore a tre anni. Pertanto, l'interessato adempie la Pagina 7
C-6877/2008 condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge. 7. 7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28 cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter (art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio 2008) LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede. 7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008, l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%. Pagina 8
C-6877/2008 7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore dal 1° gennaio 2008). 7.5 Una rendita limitata e/o decrescente/crescente nel tempo corrisponde, materialmente, ad una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA e se ne deve pertanto seguire i principi. In base a tale norma, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modificazione che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente, oppure soppressa. Per l'art. 88a cpv. 1 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), se la capacità di guadagno migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il cambiamento constatato perduri; lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare. Il cpv. 2 di tale norma stabilisce che se la capacità di guadagno peggiora, occorre tener conto del cambiamento determinate il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. Assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità decrescente/crescente e/o limitata nel tempo, l'autorità amministrativa disciplina un rapporto giuridico suscettibile di essere in caso di contestazione oggetto della lite e dell'impugnativa. Qualora sia contestata solo la riduzione o la soppressione delle prestazioni, il potere cognitivo del giudice non è limitato nel senso che egli debba Pagina 9
C-6877/2008 astenersi dallo statuire circa i periodi per i quali il riconoscimento di prestazioni non è censurato (DTF 125 V 413 consid. 2.2 et 2.3 confermato in 131 V 164). 8. 8.1 Nel caso in esame è stata sostanzialmente rilevata la diagnosi di esiti di grave ferita alla mano destra e di tre interventi chirurgici correttivi, dolori alla spalla destra, psoriasi plurisettoriale (cfr. incarto INSAI/SUVA e certificati del Dott. Menghini). 8.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40% almeno durante un anno. 9. 9.1 La parte ricorrente chiede il riconoscimento del diritto alla rendita intera AI dal 1° dicembre 2004 al 31 gennaio 2005 (invece della mezza rendita); concorda con il riconoscimento del diritto alla rendita intera dal 1° febbraio 2005 al 30 novembre 2005; dissente dalla soppressione del diritto ad ogni prestazione dal 1° dicembre 2005 in quanto chiede il riconoscimento del diritto alla mezza rendita AI da questa data. Non concordi sono i pareri circa le ripercussioni invalidanti delle menzionate affezioni. In effetti, il Dott. Menghini sostiene che l'assicurato è invalido in misura del 50% almeno. Di contro, l'amministrazione AI conferma la soluzione posta nell'impugnata decisione. Pagina 10
C-6877/2008 9.2 Ora, non è necessario dirimere eventuali divergenze negli accertamenti medici, dal momento che la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30). Secondo un principio generale del diritto della assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno conseguente la sua invalidità (VSI 2001 p. 274 consid. 5a; DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità al lavoro, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a). Solo in carenza di documentazione economica, la documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). 9.3 Nella fattispecie le prestazioni erogate tengono conto della capacità di guadagno residua dell'interessato e sono conformi alla sua perdita di guadagno. Peraltro, in sede di replica, la parte ricorrente non contesta di conservare una capacità di guadagno e neppure di continuare a lavorare. Pagina 11
C-6877/2008 9.3.1 Per quanto riguarda la mezza rendita AI dal 1° dicembre 2004 al 31 gennaio 2005 (cfr. il questionario del datore di lavoro del 30 giugno 2008) va osservato quanto segue. L'interessato è rimasto assente dal lavoro causa infortunio al cento per cento dal 21 dicembre 2003 al 1° agosto 2004, ma ha poi lavorato al 50% dal 2 agosto fino praticamente al 23 gennaio 2005. Questo periodo di attività al 50% è stato interrotto solo brevemente e per tempi non significativi (il 1°, il 2, il 10, il 17 ed il 29 settembre 2004). Il periodo d'incapacità totale non è durato un anno almeno come lo richiede l'art. 29 cpv. 1 LAI (nel tenore vigente fino al 31 dicembre 2007) e, il 18 dicembre 2004, data dell'evento assicurabile, l'interessato era abile al 50%. Egli ha dunque diritto dal 1° dicembre 2004 ad una mezza rendita AI. 9.3.2 L'assicurato è di nuovo invalido, ma al cento per cento, dal 24 gennaio 2005 fino, praticamente, al 13 novembre 2005. Vero è che in questo lasso di tempo, più volte, egli ha lavorato al 50%, ma l'inabilità lavorativa totale ha predominato sulla sua capacità di lavoro a tempo parziale, per cui, circostanza peraltro non contestata, il diritto alla rendita intera AI fino a tutto novembre 2005 è da tutelare. 9.3.3 Resta da esaminare la soppressione di ogni diritto a partire dal 1° dicembre 2005. Ora, l'Ufficio AI ha fondato il suo parere sulle risultante dell'assicuratore infortuni che concede il diritto ad una rendita pari al 25% d'invalidità da questa data in base ad un calcolo comparativo dei redditi. Tuttavia, anche in questo caso, non è necessario procedere ad esame della perdita di guadagno in una eventuale attività di sostituzione. Infatti, dal certificato del datore di lavoro del 30 giugno 2008, risulta che l'interessato ha ripreso la sua attività ed i suoi compiti in aprile 2006, e tutt'ora lavora. Non risulta una perdita di guadagno di rilievo, dal momento che l'invalidità dovuta ad assenze si situa ben al disotto del 40% e, per quanto risulta dagli atti, egli è tutt'ora in attività presso l'ex-datore di lavoro il quale lo considera atto a svolgere le sue mansioni. Nel 2006 risultano lavorate 1'086 ore su di un obbligo che non può essere calcolato annualmente, in quanto pur essendo frontaliero, vi sono periodi in cui l'interessato non poteva lavorare per delle ragioni congiunturali. Anche nel passato figurano dei mesi in cui l'interessato non ha lavorato per ragioni non imputabili al suo stato di salute. Nel 2007 le ore lavorate sono 1'457,5. L'attestato di lavoro Pagina 12
C-6877/2008 redatto il 30 giugno 2008 non accenna ad assenze avvenute fino a tale data. 9.4 Da quanto precede, ne consegue che, per tutto il periodo da esaminare, nonostante le lamentate affezioni che, di principio, non sono contestate, A._______ ha dimostrato, con comportamento concludente, di aver posto ad utile profitto in occupazione confacente alle sue attitudini la sua superstite energia lavorativa in misura superiore al 60%. D'altra parte, la continuità dell'attività in questione, confermata nel secondo formulario del datore di lavoro sottoscritto il 30 giugno 2008, depone per un'attività che non eccede quanto si possa ragionevolmente esigere dall'interessato. La rendita è stata dunque giustamente soppressa a partire dal 1° dicembre 2005. Alla stessa soluzione giunge l'assicuratore infortuni procedendo ad un calcolo comparativo dei redditi che stima al 25% la perdita di guadagno dell'assicurato. 9.5 Per quanto attiene al presunto reddito conseguibile in via teorica dall'interessato a Fr. 74'000.-, come da lui avanzato in sede ricorsuale, tale assunto non può essere tutelato, dal momento che si tratta di introiti ipotetici che non possono essere presi in considerazione. Secondo la giurisprudenza tale guadagno deve essere determinato nel modo più concreto possibile, fondandosi, in assenza di dati precisi e previsioni di carriera sicure, dei redditi che l'interessato era in grado di trarre negli ultimi anni di attività (DTF 134 V 322 consid. 4.1, 129 V 222 consid. 4.3; VSI 2002 p. 159 consid. 3b). 10. 10.1 In queste circostanze, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata decisione confermata. Il ricorso in esame può essere risolto da un giudice unico in applicazione dell'art. 69 cpv. 2 LAI. 10.2 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.-, sono poste a carico del ricorrente e vengono compensate con l'anticipo versato. 10.3 Visto l'esito del ricorso non si assegnano indennità per spese ripetibili. Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Pagina 13
C-6877/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di Fr. 300.-, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 300.-. 3. Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna Il giudice unico: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 14