Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte III C6716/2011 Sen tenza d e l 1 2 g enna i o 2012 Composizione Giudice unica Elena AvenatiCarpani, cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, rappresentato dal Patronato INAS, via G. Lanz 25, 6850 Mendrisio, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue EdmondVaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto .
C6716/2011 Pagina 2 Visto la decisione del 10 dicembre 2008, mediante la quale l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha sostituito, a decorrere dal 1° febbraio 2009, la rendita intera d'invalidità percepita da A._______ dal 1° giugno 2005, con una mezza rendita, il ricorso del 27 gennaio 2009, con il quale A._______ha chiesto che si continui a versargli una rendita intera d'invalidità, la sentenza del 1° novembre 2010, in virtù della quale il Tribunale amministrativo federale ha parzialmente accolto il ricorso e riformato la decisione dell'UAIE del 10 dicembre 2008, accordando a A._______tre quarti di rendita dal 1° febbraio 2009, e considerato che il giudizio del Tribunale amministrativo federale, impugnato dall'UAIE, è stato annullato dal Tribunale federale mediante sentenza del 2 dicembre 2011, che è quindi necessario statuire sulle spese e le ripetibili relative alla procedura davanti al Tribunale amministrativo federale, che, tenuto conto dell'esito della detta procedura, le spese devono essere messe a carico della parte soccombente, ossia A._______(art. 63 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]), che, in concreto, le spese processuali di Fr. 300. sono compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato da A._______il 19 maggio 2009, che, visto l'esito della procedura, non si assegnano a A._______indennità per spese ripetibili. Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TSTAF, RS 173.320.2]).
C6716/2011 Pagina 3 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Le spese di procedura relative alla causa C580/2009, ammontanti a Fr. 300., sono poste a carico di A._______ e compensate con l'anticipo dello stesso importo, da lui versato il 19 maggio 2009. 2. Non sono attribuite indennità per spese ripetibili. 3. Comunicazione: – al rappresentante di A._______ (Atto giudiziario); – all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata); – all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata). La giudice unica: Il cancelliere: Elena AvenatiCarpani Dario Quirici Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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