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Bundesverwaltungsgericht 16.04.2010 C-6632/2008

16 aprile 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,805 parole·~24 min·2

Riassunto

Assicurazione per l'invalidità (AI) | Assicurazione invalidità, decisione del 22 settemb...

Testo integrale

Corte II I C-6632/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 1 6 aprile 2010 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Beat Weber, Johannes Frölicher, cancelliere Dario Quirici. A._______, rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione invalidità, decisione del 22 settembre 2008. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-6632/2008 Fatti: A. A._______, cittadino italiano nato il (...), coniugato, ha lavorato in Svizzera come manovale dal 1967 al 1969, dal 1977 al 1987 e dal 1990 al 1992, versando i contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc. 43). Il 14 marzo 2006, per il tramite dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS), l'assicurato ha formulato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) una domanda tendente ad ottenere una rendita d'invalidità svizzera (doc. 4). B. Nell'ambito dell'istruzione della domanda di rendita, l'UAIE ha acquisito, tra gli altri, i documenti seguenti: - il questionario per l'assicurato, del 26 gennaio 2008, dal quale si evince che egli ha lavorato come operaio edile negli ultimi tre anni, dal 1° gennaio al 9 aprile 2005 e dal 19 giugno al 13 agosto 2007, quando ha smesso la propria attività per “malattia”, quattro ore quotidiane per cinque giorni alla settimana, percependo un salario di EUR 8.44 all'ora e 277.05 al mese (doc. 13), - il questionario per il datore di lavoro, del 24 gennaio 2008, dal quale traspare che l'assicurato ha lavorato come manovale, dal 20 giugno al 13 agosto 2007, quando ha cessato la propria attività per “riduzione di personale”, quattro ore quotidiane, come da contratto di lavoro parttime, per cinque giorni alla settimana, realizzando un salario di EUR 8.44 all'ora, 277.5 al mese e 1'249.11 all'anno, e che avrebbe potuto guadagnare, a tempo pieno, un salario di EUR 1460.12 al mese e 17'521.44 all'anno (doc. 14 e 19), - una cartella clinica relativa ad un ricovero dal 29 maggio al 2 giugno 2001, nel quale sono diagnosticati degli episodi di tachicardia parossistica sopraventricolare (TPSV), un'ipercolesterolemia di grado lieve ed una cervicoartrosi (doc. 20), - una scheda di dimissione ospedaliera, del 5 gennaio 2006, corredata di una cartella clinica relativa ad un ricovero dal 30 dicembre 2005 al 5 gennaio 2006, nelle quali è posta la diagnosi di dolore precordiale e di cardiopatia ipertensiva benigna senza insufficienza cardiaca (doc. 21 e 22), Pagina 2

C-6632/2008 - un certificato medico del 9 febbraio 2006, in cui è espressa, nel quadro di uno stato di salute scadente, la diagnosi di cardiopatia ipertensiva, d'artrosi, di stato ansioso-depressivo e di dislipidemia (doc. 23), - una perizia medica particolareggiata E 213 del dott. B._______, del 20 aprile 2006, diagnosticante una cardiopatia ipertensiva con dislipidemia (ipertensione essenziale maligna), un'obesità ed un versamento articolare al ginocchio sinistro, nella quale è inoltre precisato che l'assicurato, considerate le sue condizioni di salute migliorate, è in grado di svolgere regolarmente attività leggere, essendo controindicati l'umidità, il freddo, il calore, il lavoro notturno, le frequenti flessioni, il trasporto e il sollevamento di pesi, la salita di piani inclinati e di scale, mentre non può più esercitare a tempo pieno il suo ultimo mestiere, ed è valutato un grado d'invalidità generale, secondo il diritto italiano, del 75% (doc. 24), - una scheda di dimissione clinica, relativa ad un ricovero dal 1° al 15 gennaio 2007, nella quale sono diagnosticate un'emorragia cerebrale capsulo-talamica destra, un'ipertensione arteriosa, una lieve ipercolesterolemia ed una bradicardia sinusale (doc. 25), - un esame elettrocardiografico del 6 marzo 2007, facente stato di un pregresso ictus da emorragia cerebrale in soggetto iperteso (doc. 26), - un referto di tomografia computerizzata del cranio, del 9 luglio 2007, nel quale sono descritti una piccola area di malacia in sede capsulotalamina a destra, come da esito di pregressa emorragia, non apprezzabili lesioni focali a carico del parenchima cerebrale e cerebellare, un'ipodensità della sostanza bianca periventricolare in sede dei corni frontali, con un sistema ventricolare in asse e di ampiezza nella norma (doc. 27), - un referto radiografico della colonna vertebrale e delle ginocchia, del 16 novembre 2007, diagnosticante una spondilosi osteofitosica con discopatie intersomatiche ed una gonartrosi bilaterale (doc. 28), - un esame elettrocardiografico del 30 novembre 2007, facente stato di un pregresso ictus (doc. 29), Pagina 3

C-6632/2008 - un certificato ortopedico del 30 novembre 2007, nel quale è dipinto un grave quadro degenerativo artrosico con notevole limitazione funzionale del rachide cervicale e lombare, delle ginocchia e delle spalle, ed è precisato che l'assicurato non è idoneo a lavoro proficuo (doc. 30), - un certificato neurologico del 4 gennaio 2008, di difficile lettura, facente stato, in particolare, di una pregressa emorragia cerebrale capsulo-talamica destra (doc. 31). C. L'UAIE ha sottoposto la documentazione sopraelencata all'apprezzamento del proprio servizio medico, nella persona del dott. C._______. Nel suo rapporto finale del 5 giugno 2008, quest'ultimo ha posto la diagnosi, con influsso sulla capacità lavorativa, di esiti da emisindrome sinistra per pregresso ictus cerebrale, di gonartrosi a sinistra e d'obesità, come pure la diagnosi, ininfluente sulla capacità lavorativa, di cardiopatia ipertensiva leggera e compensata, ed ha fissato, a decorrere dal 15 gennaio 2007, un'incapacità lavorativa del 50% per l'ultima attività svolta ed una capacità lavorativa completa in attività confacenti, in posizione seduta od alternata, non implicanti lavori pesanti e il trasposto di carichi superiori a 10 kg o lo spostamento su terreni non piani, quali sorvegliante di parcheggi, cassiere o venditore di biglietti (doc. 34 e 34.1). Il 20 giugno 2008 l'UAIE ha proceduto al calcolo del grado d'invalidità. Come reddito ipotetico da valido per il 2005, l'amministrazione ha ritenuto un valore di EUR 1'377.15, sulla base dei dati formiti dall'ultimo datore di lavoro, e, come reddito da invalido, secondo i dati dell'Ufficio internazionale del lavoro (ILO), in attività quali cassiere o telefonista, ha considerato un valore medio di EUR 1'278.31, ridotto del 20%, viste le circostanze personali dell'assicurato, ossia EUR 1'022.65. Procedendo al raffronto dei due redditi, l'UAIE ha ricavato una perdita di guadagno del 25.74%, corrispondente ad un grado d'invalidità del 26% (doc. 35). D. Il 25 giugno 2008 l'UAIE ha approntato un progetto di decisione, con il quale ha preannunciato all'assicurato il rigetto della sua domanda d'invalidità, invitandolo nel contempo a formulare eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni (doc. 36). Pagina 4

C-6632/2008 L'assicurato si è opposto a questo progetto, esibendo un referto relativo ad una tomografia computerizzata dell'encefalo, del 6 agosto 2008, nel quale è riferita una situazione encefalica pressoché invariata rispetto alla diagnosi descritta nel referto del 9 luglio 2007 (doc. 37). Pronunciandosi su questo nuovo documento medico il 17 settembre 2008, il dott. C._______ ha constatato che esso non apporta elementi diagnostici nuovi, confermando che l'apprezzamento del caso rimane invariato (doc. 39). Il 22 settembre 2008 l'UAIE ha quindi emanato una decisione, mediante la quale ha negato all'assicurato il diritto all'ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera (doc. 40). E. Contro questa decisione, rappresentato dal Patronato INCA, l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 21 ottobre 2008, chiedendo che gli sia accordata una mezza rendita d'invalidità. Il 19 novembre 2008 il ricorrente ha prodotto un rapporto neurologico del dott. D._______, del 7 novembre 2008, nel quale sono riportati un deterioramento cognitivo moderato con parkinsonismo da esiti di un'emorragia cerebrale capsulo-talamica destra, un'encefalopatia vascolare cronica, una sindrome depressivo-ansiosa reattiva, una cefalea cronica, un epispasmo facciale destro, una cardiopatia ipertensiva, un diabete mellito di tipo 2, una poliartrosi con gonalgia sinistra ed una dislipidemia, e nel quale è formulata un'incapacità lavorativa completa generale. Con presa di posizione del 2 febbraio 2009, il dott. E._______, medico dell'UAIE, ha considerato che questo rapporto medico presenta indubitabilmente dei nuovi elementi diagnostici, ossia un deterioramento cognitivo, una sindrome depressivo-ansiosa reattiva ed un diabete mellito di tipo 2, ma che essi non implicano un cambiamento della capacità lavorativa, concludendo che il ricorrente dovrebbe, in particolare, cercare di ridurre il proprio peso corporeo e praticare dello sport (doc. 45). L'UAIE ha risposto al ricorso il 23 febbraio 2009, chiedendone il rigetto Pagina 5

C-6632/2008 con la conseguente conferma della decisione impugnata. Il ricorrente ha replicato il 20 marzo 2009, riconfermando le proprie conclusioni. F. Con decisione incidentale del 24 marzo 2009, questo Tribunale ha invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 300.-. Un versamento di Fr. 302.- è stato effettuato il 30 aprile 2009. Diritto: 1. 1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20). 1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA. 1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione Pagina 6

C-6632/2008 è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA). 1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che l'anticipo relativo alle spese processuali è stato versato nel termine impartito. 2. 2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento CEE n° 1408/71). 2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di Pagina 7

C-6632/2008 ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che, a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti norme e, a partire dal 1° gennaio 2008, secondo le nuove disposizioni. 4. Il ricorrente ha contestato la validità materiale della decisione dell'UAIE, chiedendo che gli sia riconosciuto il diritto ad una mezza rendita d'invalidità. 5. Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI, nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007, precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta. Pagina 8

C-6632/2008 In concreto, il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 14 marzo 2006. Questo Tribunale può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 14 marzo 2005 (ossia dodici mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data e il 22 settembre 2008, data della decisione dell'UAIE. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1). 6. Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, un cittadino italiano deve adempiere, cumulativamente, le seguenti condizioni: - essere invalido ai sensi della legge svizzera; - avere versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1° gennaio 2008, è tuttavia necessario avere versato contributi durante almeno 3 anni (art. 36 LAI nel tenore valido dal 1° gennaio 2008). A tale fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71). In concreto, è pacifico che il ricorrente adempie la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge. 7. 7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. Pagina 9

C-6632/2008 7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter LAI (art. 29 cpv. 4 LAI a partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'Unione europea e vi risiede. 7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008, l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: (a) la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e (c) al termine di questo anno è invalido almeno al 40%. 7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono Pagina 10

C-6632/2008 considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore dal 1° gennaio 2008). 7.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a cpv. 1 LAI dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa. 8. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109). Pagina 11

C-6632/2008 9. In concreto, dall'insieme della documentazione medica agli atti e, in particolare, dalla perizia E 213 del dott.B._______, medico dell'INPS, del 20 aprile 2006 (doc. 24), da diversi referti clinici del 2007 (doc. 25 a 28), e dal rapporto del dott. C._______, medico dell'UAIE, del 5 giugno 2008 (doc. 34), risulta, sostanzialmente, la diagnosi di esiti da emorragia cerebrale capsulo-talamica (emisindrome sinistra per pregresso ictus cerebrale), di gonartrosi bilaterale, di cardiopatia ipertensiva, d'obesità e di spondilosi osteofitosica con discopatie intersomatiche. Ciò stante, in questa sede, il ricorrente ha prodotto un rapporto neurologico del dott. D._______, del 7 novembre 2008, che espone la presenza di altri elementi diagnostici, identificati con un deterioramento cognitivo moderato accompagnato da parkinsonismo, a seguito della nota emorragia cerebrale, una sindrome depressivoansiosa reattiva e un diabete mellito di tipo 2. Determinadosi su questo rapporto il 2 febbraio 2009 (doc. 45), il dott. E._______, medico dell'UAIE, ha riconosciuto l'attendibilità di queste nuove risultanze diagnostiche. Ne discende che il collegio giudicante considera pure queste affezioni come parte integrante della diagnosi determinante in questa procedura. 10. 10.1 Per costante giurisprudenza, le affezioni appena menzionate sono di carattere labile, ossia suscettibili di migliorare o di peggiorare. Così, nell'assenza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile l'art. 29 cpv. 1 let. a LAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2007), per cui può entrare in considerazione solo la lettera b della citata norma legale, la quale prevede un termine di attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa di almeno il 40% durante almeno un anno. 10.2 A questo proposito, il dott. B._______ ha attestato nella sua perizia, da un lato, che il ricorrente non è più in grado di svolgere a tempo pieno il suo ultimo lavoro di manovale, e, dall'altro lato, che egli può esercitare regolarmente attività leggere, purché al riparo dall'umidità, dal freddo e dal calore, non implicanti turni notturni, Pagina 12

C-6632/2008 frequenti flessioni, il trasporto e il sollevamento di pesi, come pure la salita di piani inclinati e di scale, ed ha fissato cionondimeno un grado d'invalidità generale, conformemente al diritto italiano, del 75%. Occorre rilevare che questa valutazione è stata effettuata prima del ricovero in clinica del ricorrente, dal 1° al 15 gennaio 2007, per un'emorragia cerebrale (doc. 25). Dal canto suo, il dott. C._______ ha stabilito, pur tenendo conto della detta emorragia (ictus), un'incapacità lavorativa del 50% come manovale ed una capacità lavorativa completa in attività confacenti, in posizione seduta od alternata, che non implichino lavori pesanti e il trasporto di carichi superiori a 10 kg o lo spostamento su terreni non piani, quali sorvegliante di parcheggi, cassiere o venditore di biglietti. Questa valutazione si fonda però su delle premesse non condivisibili. Infatti, il dott. C._______, riferendosi alla perizia E 213, ha parlato di cardiopatia ipertensiva “benigna”, come riportato nella scheda di dimissione ospedaliera del 5 gennaio 2006 (doc. 22), mentre il dott. B._______ ha qualificato la detta affezione di “maligna” (doc. 24, p. 8). Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal dott. C._______, non si può desumere da nessun documento medico all'incarto, e tantomeno dal questionario per il datore di lavoro, che il ricorrente abbia “si bien récupéré qu'il a pu reprendre son travail jusqu'au 13 août 2007 ”. Non convincente è pure l'affermazione “et même à ce moment-là, l'arrêt était dû à des raisons économiques”, nella misura in cui sussiste una contraddizione, non risolta all'incarto, fra le indicazioni del ricorrente e del datore di lavoro, il primo avendo comunicato che la cessazione del lavoro è intervenuta per “malattia”, il secondo per “riduzione di personale”, e ciò tanto più che l'attività lavorativa è stata svolta per un periodo limitato da giugno ad agosto 2007 (doc. 13, 14 e 19). 10.3 Anche la presa di posizione del dott. E._______, del 2 febbraio 2009 (doc. 45), riguardo al rapporto del dott. D._______, difetta di forza persuasiva sufficiente. Infatti, da un lato, il dott. E._______ ha ammesso la presenza di nuovi elementi diagnostici, ma, dall'altro lato, ha rilevato che mancano comunque vari test ed esami, per concludere senza particolari spiegazioni che “insgesamt liegen zwar neue medizinische Elemente vor; diese bewirken aber keine Veränderung der bisher beurteilten Arbeitsunfähigkeit”. 10.4 In aggiunta a quanto precede, è doveroso rilevare che l'ultimo esame del ricorrente presso un medico dell'INPS risale al 20 aprile Pagina 13

C-6632/2008 2006, data della perizia E 213 del dott.B._______, ossia due anni e cinque mesi prima dell'emissione della decisione impugnata, e che la documentazione medica prodotta in seguito, di natura specialistica, non può ovviare all'assenza di una valutazione medica globale e, nel contempo, particolareggiata dello stato di salute del ricorrente. 11. Di conseguenza, conformemente alle considerazioni sopraesposte, è necessario accogliere parzialmente il ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE per complemento d'istruzione. 12. 12.1 Secondo l'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. Benché questa disposizione permetta solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata in concreto, se si considerano le contraddizioni che palesa l'incarto riguardo alla capacità lavorativa e alla riduzione del grado d'invalidità per circostanze personali. 12.2 L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria per determinare il grado della capacità lavorativa durante il periodo dal 14 marzo 2005 al 22 settembre 2008 (periodo d'esame giudiziario). A questo fine, l'UAIE incaricherà l'INPS dell'esecuzione di una nuova perizia medica particolareggiata E 213, con referti specialistici in neurologia, cardiologia e medicina interna, che sottoporrà con l'intero incarto al proprio servizio medico, il quale quantificherà la capacità lavorativa dettagliando e giustificando le proprie conclusioni. Una volta che il servizio medico si sarà pronunciato in questo senso, l'UAIE effettuerà un adeguato e circostanziato raffronto dei redditi, ed emanerà quindi una nuova decisione impugnabile. 13. Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura, non sono prelevate spese processuali e l'anticipo versato il 30 aprile 2009, è retrocesso al ricorrente. Conformemente all'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità Pagina 14

C-6632/2008 per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili). In concreto, considerato che il ricorrente ha agito per il tramite di un rappresentante professionale, per cui ha dovuto sostenere spese indispensabili e relativamente elevate, è giustificato assegnarli un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.- (art. 7 e segg. del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale, del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

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C-6632/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione dell'UAIE del 22 settembre 2008 è annullata. 2. Gli atti sono rinviati all'UAIE, affinché proceda conformemente a quanto esposto al considerando 12.2. 3. Non si prelevano spese processuali. Al ricorrente è rimborsato l'anticipo di Fr. 302.- versato il 30 aprile 2009. 4. Al ricorrente è assegnata un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-. 5. Comunicazione: - al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario); - all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata); - all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata). I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Pagina 16

C-6632/2008 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 17

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