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Bundesverwaltungsgericht 17.11.2021 C-6492/2020

17 novembre 2021·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,460 parole·~7 min·2

Riassunto

Revisione della rendita | Assicurazione invalidità, rendite limitate nel tempo (decisioni dell'8 dicembre 2020)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-6492/2020

Decisione d e l 1 7 novembre 2021 Composizione

Michela Bürki Moreni, giudice unico, cancelliere Oliver Engel.

Parti

A._______, (Italia), rappresentato dal Patronato INAS, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione invalidità, rendite limitate nel tempo (decisioni dell'8 dicembre 2020).

C-6492/2020 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. 1.1. Con due decisioni dell’8 dicembre 2020 l’UAIE ha accordato a A._______ (di seguito: assicurato, interessato, ricorrente o insorgente) una rendita intera d’invalidità dal 1° gennaio 2015 al 28 febbraio 2015 e dal 1° luglio 2018 al 30 novembre 2018 (doc. 128). 1.2. Contro tali provvedimenti l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) il 23 dicembre 2020, chiedendone l'annullamento ed il riconoscimento di un'inabilità lavorativa non inferiore al 70% in attività adeguate (meglio se in ambiente protetto) anche dopo il 1° dicembre 2018, con conseguente attribuzione di una rendita intera da questa data. A sostegno delle proprie conclusioni il ricorrente ha prodotto il parere medico legale del 9 ottobre 2020 del dott. B._______, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, ed ha sottolineato che il suo stato di salute fisico e psichico si sarebbe ulteriormente aggravato (cfr. doc. TAF 1).

1.3. Con risposta del 21 maggio 2021 – che si fonda sul preavviso dell'UAI- C._______ del 14 maggio 2021 e sulle osservazioni del SAM del 13 aprile 2021 – l’amministrazione ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento delle decisioni impugnate ed il rinvio degli atti di causa affinché proceda ad ulteriori approfondimenti medici, segnatamente ad una rivalutazione pluridisciplinare, come proposto dal consulente in reumatologia, necessaria a causa del tempo trascorso dalla perizia precedente, dello stato di salute descritto dal dott. B._______ e della degenza presso l'Unità psichiatrica dell’Ospedale D._______ dal 1° al 6 luglio 2020 (doc. TAF 9). 2. Con provvedimento del 24 settembre 2021 (notificato il 27 settembre 2021 [cfr. doc. TAF 13 e 14]) il TAF ha informato l’interessato che sussisteva la possibilità di dar seguito alla proposta dell'autorità inferiore tendente ad accogliere il ricorso, annullare le decisioni impugnate e rinviare gli atti, affinché procedesse agli accertamenti medici supplementari da lei proposti. Allo stesso tempo non appariva del tutto escluso, in virtù delle risultanze degli atti di causa, segnatamente delle conclusioni della perizia pluridisciplinare del SAM del 30 agosto 2019 e degli atti dell’assicurazione infortuni in merito al recupero della capacità lavorativa da parte del ricorrente in attività sostitutive adeguate a seguito dell’incidente del 13 luglio 2017, così come degli ulteriori accertamenti previsti, l’emanazione di una decisione a

C-6492/2020 Pagina 3 sfavore del ricorrente, nel senso che in seguito al rinvio avrebbe potuto non essere confermato almeno parzialmente il diritto ad una rendita d’invalidità svizzera dal 1° luglio 2018 al 30 novembre 2018. Pertanto, è stata concessa al ricorrente la facoltà di ritirare il ricorso (giusta la giurisprudenza di cui alla DTF 137 V 314 consid. 2 e 3), con la precisazione che il TAF avrebbe ad ogni modo trasmesso gli atti di causa all'UAIE affinché procedesse al completamento dell'istruttoria, ai fini di accertare l’eventuale peggioramento dello stato di salute ritenuto plausibile dall’amministrazione pendente causa (consid. 1.3). 3. Con scritto dell’8 ottobre 2021 l’insorgente ha comunicato a questo Tribunale di ritirare il ricorso e di attendere che l’UAIE completi l’istruttoria per verificare un eventuale peggioramento del suo stato di salute intervenuto posteriormente al 30 novembre 2018 (doc. TAF 15). 4. 4.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero. 4.2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 4.3. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 PA). Esso è pertanto ammissibile. 5. Nel caso in esame questo Tribunale constata che il ricorrente, nel menzionato scritto dell’8 ottobre 2021, ha dichiarato di ritirare, senza porre condizioni, il ricorso del 23 dicembre 2020. Da quanto esposto, discende che la procedura va stralciata dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno

C-6492/2020 Pagina 4 di protezione del ricorrente all'annullamento o alla modificazione delle decisioni impugnate. 6. Considerato che con risposta del 21 maggio 2021 l’autorità inferiore ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento delle decisioni impugnate ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché proceda ai necessari approfondimenti medici, segnatamente ad una rivalutazione pluridisciplinare per verificare il peggioramento dello stato di salute del ricorrente reso plausibile con la documentazione prodotta con il gravame (si confrontino in proposito le osservazioni del SAM del 13 aprile 2021 ed in particolare la presa posizione del dott. E._______ del 15 marzo 2021 [allegate a doc. TAF 9], nonché il parere medicolegale del 9 ottobre 2020 del dott. B._______ [allegato a doc. TAF 1]), questo Tribunale trasmette l’incarto per competenza all’UAIE affinché esamini le conseguenze di un eventuale peggioramento dello stato di salute del ricorrente intervenuto posteriormente alla soppressione della rendita, segnatamente da luglio 2020. Su un eventuale peggioramento dello stato di salute l’amministrazione non si è infatti ancora pronunciata tramite decisione impugnabile, pertanto questa Corte non può statuire. 7. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 8. Visto l'esito della procedura non vengono prelevate spese processuali (art. 63 PA). Tenuto conto del suo carattere sussidiario l’assistenza giudiziaria concessa con decisione incidentale del 3 marzo 2021 non entra in linea di conto in concreto. 9. Visto quanto precede, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 15 TS-TAF in combinazione con l'art. 7 TS-TAF; DTF 109 V 234).

(dispositivo alla pagina seguente)

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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide: 1. La causa C-6492/2020 è stralciata dai ruoli. 2. Gli atti di causa sono trasmessi per competenza all'UAIE affinché esamini le conseguenze di un eventuale peggioramento dello stato di salute del ricorrente ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Non si attribuiscono ripetibili. 5. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (atto giudiziario); – autorità inferiore (n. di rif. […]; raccomandata; allegato: copia dello scritto del ricorrente dell’8 ottobre 2021); – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata).

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Oliver Engel

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Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

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