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Corte III C-6486/2013
Decisione d e l 3 1 gennaio 2014 Composizione
Giudice Vito Valenti (giudice unico), cancelliere Dario Croci Torti.
Parti
A.________, rappresentato dalla Rechtsberatung für italienische Migrantinnen und Migranten, casella postale 120, 4011 Basilea, ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Genève 2, autorità inferiore,
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 18 ottobre 2013).
C-6486/2013 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 20 novembre 2013, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la decisione del 18 ottobre 2013 resa dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), mediante la quale è stato confermato il diritto ad una mezza rendita. Ha chiesto l'annullamento della succitata decisione nonché postulato il riconoscimento di una rendita intera a decorrere da marzo 2012 (doc. TAF 1). 2. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 3. Con scritto del 30 gennaio 2014, l'insorgente ha comunicato a questo Tribunale di confermare il ritiro del ricorso interposto il 20 novembre 2013, ritiro già annunciato il 17 dicembre 2013 (doc. TAF 6). 4. Da quanto esposto, discende che il ricorso va stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione del ricorrente all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata. 5. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 6. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 6 lett. a del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 7. Visto quanto precede, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art.
C-6486/2013 Pagina 3 15 TS-TAF in combinazione con l'art. 7 TS-TAF; DTF 109 V 234 e DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-6486/2013 Pagina 4 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. La causa C-6486/2013 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Vito Valenti Dario Croci Torti
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF)
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