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Bundesverwaltungsgericht 24.02.2009 C-6481/2008

24 febbraio 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,015 parole·~5 min·1

Riassunto

Assicurazione per l'invalidità (AI) | Assicurazione per l'invalidità (decisione del 6 ag...

Testo integrale

Corte II I C-6481/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 2 4 febbraio 2009 Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà. A._______, rappresentato dal patronato INAS, 8370 Buol. Lacordaire, Saint-Leonard, CA-Québec H1R 3Y6, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione per l'invalidità (decisione del 6 agosto 2008). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-6481/2008 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 6 agosto 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita AI presentata dall'interessato il 20 novembre 2007. 2. Il 2 ottobre 2008, l'interessato ha inoltrato dinanzi all'Ufficio AVS un ricorso datato 22 agosto 2008 contro la menzionata decisione mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita AI. Il 9 ottobre 2008, l'UAIE ha trasmesso il citato ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF) per competenza. 3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi di persone residenti all'estero contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'UAIE. 4. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 5. 5.1 Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 28 novembre 2008 (notificata il 4 dicembre 2008; v. risultanze processuali, e in particolare il doc. TAF 10 contemplante l'attestato della competente Posta), ha invitato il ricorrente a versare, entro il 5 gennaio 2009, un anticipo sulle presumibili spese processuali di Pagina 2

C-6481/2008 fr. 300.-- (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. 5.2 Il termine assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA). 6. 6.1 Per sovrabbondanza, giova rilevare che giusta l'art. 60 LPGA, per rimando dell'art. 1 cvp. 1 LAI, il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Peraltro, secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, che corrisponde all'art. 21 cpv. 1 PA, le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. 6.2 Ritenuto che l'allegato mandato di assistenza e rappresentanza nella pratica relativa al ricorso in esame è stato sottoscritto dal ricorrente il 22 agosto 2008 e che secondo quanto emergeva dagli atti di causa la decisione impugnata appariva essere stata notificata al Patronato INAS di Montreal al più tardi in tale data, il Tribunale amministrativo federale, nella citata decisione incidentale del 28 novembre 2008, aveva segnalato al ricorrente che il gravame sembrava tardivo. Aveva pertanto invitato il medesimo a dimostrare, sempre entro il 5 gennaio 2009, che il ricorso inoltrato il 2 ottobre 2008 era nondimeno stato depositato tempestivamente, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. 6.3 Ritenuto che il ricorrente ha lasciato decorrere infruttuoso il succitato termine accordatogli da questo Tribunale e considerato che la dimostrazione della tempestività dell'inoltro di un ricorso incombe di principio al ricorrente (sentenza del Tribunale federale C 13/06 del 20 giugno 2006), il gravame sarebbe da considerare inammissibile anche perché inoltrato tardivamente. Peraltro, l'autorità inferiore, benché non invitata ad inoltrare delle osservazioni sulla tempestività del gravame, il 9 febbraio 2009, oltre a trasmettere al Tribunale amministrativo federale una copia dell'incarto di causa, ha osservato che il ricorso inoltrato dal ricorrente il 2 ottobre 2008 doveva essere dichiarato inammissibile, la decisione impugnata essendo stata notificata al Pagina 3

C-6481/2008 rappresentante del ricorrente il 19 agosto 2009, secondo l'annesso attestato della competente posta. 7. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 8. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 4

C-6481/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 5

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