Corte II I C-643/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 3 0 marzo 2009 Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Beat Weber, Madeleine Hirsig; Cancelliere: Dario Croci Torti. A.______, rappresentata dal Patronato INAS, via della Posta, 6600 Locarno, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione invalidità, decisione dell'8 gennaio 2009. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
C-643/2009 Ritenuto in fatto e considerato in diritto che: mediante decisione dell'8 gennaio 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), in esito ad una procedura di domanda di revisione, ha comunicato al Patronato INAS di Locarno, regolare rappresentante della cittadina italiana A.______, nata il , che la richiesta di aggravamento formulata il 9 febbraio 2007 era stata respinta e che dunque restava vigente il diritto ad un quarto di rendita AI; con gravame depositato il 30 gennaio 2009, A.______, sempre rappresentata dal Patronato INAS, ha chiesto, in sostanza, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera d'invalidità; a sostegno di quanto richiesto, ha prodotto diversa documentazione sanitaria; chiamato a pronunciarsi sul ricorso, l'Ufficio AI del Cantone Ticino, competente per esaminare nel merito la domanda di revisione, ha sottoposto l'incarto al Dott. Erba, del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del 10 marzo 2009, ha proposto di fare eseguire nuovi accertamenti medici; l'amministrazione AI cantonale, nelle sue osservazioni responsive del 13 marzo 2009, propone pertanto di rinviarle la causa al fine di completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile; anche l'UAIE, competente per emanare i provvedimenti per assicurati residenti all'estero, ha proposto, nella sua risposta del 23 marzo 2009, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio della causa all'amministrazione per nuovi accertamenti sanitari; in virtù dell'art. 31 della Legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF; Pagina 2
C-643/2009 in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20); secondo l'art. 59 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie; il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA); il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel merito; ora, al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare adesione visto che nel presente caso mancano una valutazione globale delle limitazioni funzionali della ricorrente e delle indagini specialistiche decisive (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA); è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato di salute effettivo di A.______ e per esaminare in maniera più dettagliata se quest'ultima possa ancora esercitare un'attività lucrativa e, se del caso, in quale misura; in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'ufficio AI intimato in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria ed emani una nuova decisione impugnabile; non vengono prelevate spese; in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; vista la memoria di ricorso, e la documentazione esibita, si giustifica riconoscere alla ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-, da porre a carico dell'UAIE; Pagina 3
C-643/2009 alla parte ricorrente vengono inviate, per conoscenza, la risposta di causa dell'UAI ticinese del 13 marzo 2009 e quella dell'UAIE del 23 marzo 2009, nonché copia del parere del Dott. Erba del 10 marzo 2009; Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata decisione dell'8 gennaio 2009, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Alla pare ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-, la quale è posta a carico dell'Ufficio AI intimato. 4. Comunicazione a: - rappresentante della ricorrente (atto giudiziario; con allegati: la risposta dell'UAI del cantone Ticino del 13 marzo 2009, il rapporto del Dott. Erba del 10 marzo 2009, la risposta dell'UAIE del 23 marzo 2009). - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Pagina 4
C-643/2009 Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 5