Corte II I C-64/2009/ {T 0/2} Sentenza d e l 2 0 agosto 2010 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Johannes Frölicher, Stefan Mesmer, cancelliere Dario Quirici. A._______, rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale, casella postale 287, 4005 Basilea, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione invalidità, decisione del 19 novembre 2008. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
C-64/2009 Ritenuto in fatto e considerato in diritto che: mediante decisione del 19 novembre 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la richiesta di rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera presentata il 6 dicembre 2007 dal cittadino italiano A._______, nato il (...); con il gravame depositato il 6 gennaio 2009, A._______, regolarmente rappresentato dal Patronato INCA, ha chiesto che gli sia attribuita una mezza rendita d'invalidità dal dicembre 2006; lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF), con ordinanza dell'8 gennaio 2009, ha invitato l'autorità inferiore a volersi esprimere in merito al ricorso ed alla documentazione esibita; l'UAIE, nella sua risposta di causa del 3 marzo 2009, ha proposto la reiezione del ricorso e la conferma della decisuione impugnata; il Patronato INCA ha quindi esibito con invio del 27 febbraio 2009 due referti obiettivi concernenti la colonna vertebrale, in particolare un referto di risonanza magnetica della colonna cervicale e lombosacrale eseguito il 19 febbraio 2009; su richiesta del TAF, l'amministrazione ha risottoposto gli atti al proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del 1° luglio 2010, alla luce del referto obiettivo del 19 febbraio 2009, ha ritenuto necessario un approfondimento dal punto di vista medico; l'UAIE con duplica del 23 luglio 2010 ha pertanto proposto l'ammissione parziale del gravame con la retrocessione degli atti al fine di effettuare un complemento d'istruttoria dal punto di vista medico per determinare la residua capacità di lavoro del ricorrente nell'attività abituale di coltivatore e nelle attività di sostituzione; in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF; Pagina 2
C-64/2009 in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20); secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie; il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA); il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel merito; al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare adesione visto che un'indagine medica complementare appare indispensabile per determinare lo stato di salute effettivo di A._______ e per esaminare in maniera più dettagliata quali attività lucrative quest'ultimo possa ancora esercitare, (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA); in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria; non vengono prelevate spese; in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; visti gli atti di causa, la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore; Pagina 3
C-64/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione del 19 novembre 2008, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore, perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali e l'anticipo spese versato dal ricorrente il 6 maggio 2009 gli è retrocesso. 3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore. 4. Comunicazione a: - ricorrente (Atto giudiziario; allegato: foglio di informazione per il rimborso) - autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata) I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati Dario Quirici Pagina 4
C-64/2009 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 5