Corte II I C-6392/2007 {T 0/2} Sentenza d e l 2 8 luglio 2008 Giudice: Francesco Parrino, giudice unico; Cancelliere: Dario Croci Torti A._______, patrocinato dall'avvocato Angelo Fachechi, via Carso 1, IT-73032 Andrano, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. assicurazione invalidità, decisione del 10 agosto 2007. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
C-6392/2007 Ritenuto in fatto e considerato in diritto che: con decisione del 10 agosto 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE ha respinto la domanda di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, formulata il 31 agosto 2005 dal cittadino italiano A._______, nato il ; in data 19 settembre 2007, A._______, regolarmente rappresentato dall'avv. Fachechi, ha interposto ricorso contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo il riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative; giusta l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all’art. 32 della LTAF, sono considerate autorità inferiori quelle di cui agli art. 33 e 34 LTAF, in particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE in materia di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità possono essere impugnate dinanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20); giusta l’art. 63 cpv. 4 PA, l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali e stabilisce un congruo termine a questo scopo con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito; con decisione incidentale dell'8 maggio 2008, il Tribunale amministrativo federale ha ingiunto al ricorrente di versare, entro e non oltre 40 giorni dal ricevimento dell'ordinanza, un anticipo dell’ammontare di 300.- franchi, con la comminatoria che altrimenti non sarebbe entrato nel merito del ricorso e le spese processuali sarebbero state messe a carico del ricorrente; l'interessato ha versato, in data 21 maggio 2008, un anticipo di soli Fr. 288.--; Pagina 2
C-6392/2007 con nuova decisione incidentale del 28 maggio 2008, il TAF ha invitato l'interessato a voler versare la differenza mancante di Fr. 12.-, entro 20 giorni dal ricevimento della decisione in parola, con la comminatoria che altrimenti non sarebbe entrato nel merito del ricorso; detta ordinanza è stata ricevuta dalla parte ricorrente il 3 giugno 2008; il saldo dell'anticipo richiesto non è stato versato né entro il termine impartito, né fino ad oggi; il ricorso è pertanto inammissibile; giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non entrata nel merito su impugnazioni manifestamente inammissibili, le spese processuali possono essere condonate totalmente o parzialmente qualora per motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossare le spese processuali alla parte (art. 6 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); nella specie queste spese possono essere condonate; pertanto, l'anticipo di Fr. 288.-- versato dal ricorrente il 21 maggio 2008, gli viene restituito; non vengono assegnate indennità per spese ripetibili. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di Fr. 288.-- versato dall'insorgente il 21 maggio 2008 gli viene restituito. 3. Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili. Pagina 3
C-6392/2007 4. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (raccomandata AR) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna Il giudice unico: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 4