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Bundesverwaltungsgericht 24.06.2016 C-6339/2013

24 giugno 2016·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,567 parole·~13 min·1

Riassunto

Tariffe dei fornitori di prestazioni | Tariffa per la cura ospedaliera stazionaria (decreto esecutivo del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino del 15 ottobre 2013)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-6339/2013

Decisione d e l 2 4 giugno 2016 Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

1. Helsana Versicherungen AG, casella postale, 8081 Zurigo 2. Progrès Versicherungen AG, casella postale, 8081 Zurigo, 3. Sansan Versicherungen AG, casella postale, 8081 Zurigo, 4. Avanex Versicherungen AG, casella postale, 8081 Zurigo, 5. Helsana-Gruppe maxi.ch Versicherungen AG, casella postale, 8081 Zurigo, 6. indivo Versicherungen AG, casella postale, 8081 Zurigo, 7. Sanitas Grundversicherungen AG, Jägergasse 3, casella postale 2010, 8021 Zurigo, 8. Compact Grundversicherungen AG, Jägergasse 3, casella postale 2010, 8021 Zurigo, 9. Wincare Versicherungen, Konradstrasse 14, casella postale 299, 8401 Winterthur, 10. CPT Assurance SA, Tellstrasse 18, casella postale 8624, 3001 Berna, 11. Agilia Krankenkasse AG, Mühlering 5, casella postale 246, 6102 Malters, 12. Publisana Krankenkasse AG, Hauptstrasse 24, casella postale, 5201 Brugg, 13. Kolping Krankenkasse AG, Ringstrasse 16,

casella postale 198, 8600 Dübendorf, rappresentate da Helsana Assicurazioni SA, via Nizzola 1b, 6500 Bellinzona, ricorrenti,

contro

Fondazione Cardiocentro Ticino, via Tesserete 48, 6900 Lugano, rappresentata dall'avv. Stefano Fornara, Studio legale Respini Jelmini Beretta Piccoli & Fornara, via Ferruccio Pelli 2, casella postale 6316, 6901 Lugano, opponente,

Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Residenza Governativa, 6501 Bellinzona, rappresentato dalla Divisione della salute pubblica, Residenza governativa, 6501 Bellinzona, autorità inferiore,

Oggetto

Tariffa per la cura ospedaliera stazionaria (decreto esecutivo del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino del 15 ottobre 2013).

C-6339/2013 Pagina 3 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decreto esecutivo del 15 ottobre 2013 (pubblicato nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino no. 84 del 18 ottobre 2013), il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, ritenuto che le parti non avevano raggiunto un accordo, ha fissato la tariffa ospedaliera per degenze presso il Cardiocentro Ticino a fr. 10'100.- dal 1° gennaio 2012 (doc. TAF 1, doc. A). 2. Il 12 novembre 2013, la Cooperativa di acquisti HSK ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro il decreto esecutivo del 15 ottobre 2013 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino mediante il quale ha chiesto, in via principale, l'annullamento del decreto esecutivo e, in via subordinata, la fissazione, con effetto al 1° gennaio 2012, di una tariffa di fr. 9'632.-, (pari a quella risultante dal Benchmark come da lei determinato [v. doc. F]; doc. TAF 1). Il 16 dicembre 2013, ha versato un anticipo spese di fr. 8'000.- (doc. TAF 2 a 4). 3. Con osservazioni del 13 maggio 2015, la Fondazione Cardiocentro Ticino ha chiesto la reiezione del ricorso della Cooperativa di acquisti HSK (doc. TAF 18). 4. Nella risposta al ricorso del 18 maggio 2015, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha proposto la reiezione del ricorso, precisando di aver effettuato, nell’ambito della fissazione della tariffa, dapprima un’analisi dei costi computabili per le prestazioni fornite dal Cardiocentro Ticino e poi un confronto con le tariffe di altri istituti ospedalieri (doc. TAF 19). 5. Nella presa di posizione del 3 luglio 2015, l’Ufficio federale della sanità pubblica ha postulato l’accoglimento del ricorso ed il rinvio degli atti al Consiglio di Stato del Cantone Ticino per nuova decisione, rammentando in particolare che le tariffe ospedaliere devono essere determinate in base alla remunerazione degli ospedali che forniscono la prestazione tariffata assicurata obbligatoriamente, nella qualità necessaria, in modo efficiente e vantaggioso (doc. TAF 21). 6. Nella presa di posizione del 17 agosto 2015, la Sorveglianza dei prezzi ha

C-6339/2013 Pagina 4 indicato che la tariffa ospedaliera per il Cardiocentro Ticino deve ammontare a fr. 9'480.- al massimo dal 1° gennaio 2012 (pari alla tariffa per gli ospedali acuti non universitari del Cantone Zurigo, tariffa considerata siccome conforme al diritto da parte di questo Tribunale; doc. TAF 25). 7. 7.1 Con osservazioni finali del 13 ottobre 2015, la Cooperativa di acquisti HSK ha postulato l’accoglimento del proprio gravame (doc. TAF 32). 7.2 Con scritto del 14 ottobre 2015, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha comunicato di rinunciare ad introdurre delle osservazioni (doc. TAF 33). 7.3 Con osservazioni finali del 14 ottobre 2015, la Fondazione Cardiocentro Ticino ha modificato le proprie conclusioni, chiedendo che la tariffa ospedaliera sia fissata a fr. 10'400.- dal 1° gennaio 2012 (pari a quella risultante dal baserate calcolatorio per gli anni 2012-2014 [doc. TAF 34]; v. anche gli scritti del 29 luglio e 28 agosto 2015 [doc. TAF 23 e 26]). 8. Con scritto del 14 dicembre 2015, Tarifsuisse SA ha formulato una domanda di sospensione (fino a decisione da parte del Consiglio di Stato del Cantone Ticino) delle procedure di ricorso C-6424/2013 e C-6450/2013 in ragione della stipulazione tra Tarifsuisse SA (ad eccezione di CSS Assicurazione malattie SA, Intras Assicurazione malattie SA, Arcosana SA e Sanagate SA) e la Fondazione Cardiocentro Ticino di un contratto tariffale (trasmesso in copia a questo Tribunale il 15 dicembre 2015) concernente “il rimborso delle prestazioni in base a SwissDRG per le cure stazionarie acute secondo la LAMal” anno 2012, anno 2013, anno 2014, anno 2015, anno 2016 e anno 2017, accordo che è stato trasmesso all’autorità cantonale per la ratifica. 9. Con decisione incidentale del 23 dicembre 2015, il Tribunale amministrativo federale ha sospeso – segnatamente per motivi di economia processuale – pure la causa in questione (C-6339/2013) fino alla decisione del Consiglio di Stato del Cantone Ticino sull’approvazione della surriferita convenzione tariffale, salvo comunicazione scritta contraria da parte della Cooperativa di acquisti HSK. Questo Tribunale ha altresì precisato che la procedura di ricorso avrebbe potuto essere ripresa – d’ufficio o su richiesta motivata di una parte – qualora fossero venuti meno i motivi che l’avevano originata (doc. TAF 37).

C-6339/2013 Pagina 5 10. Con lettera del 18 gennaio 2016, CSS Assicurazione malattie SA ha indicato di aver rinunciato, unitamente agli assicuratori Intras Assicurazione malattie SA, Arcosana SA e Sanagate SA, ad essere rappresentati da Tarifsuisse SA, gli stessi essendo ormai rappresentati da CSS Assicurazione malattie SA (doc. TAF 42). 11. Con scritto del 17 febbraio 2016, Tarifsuisse SA ha informato questo Tribunale in merito alla stipulazione tra il gruppo di assicuratori rappresentato da CSS Assicurazione malattie SA e la Fondazione Cardiocentro Ticino di una convenzione tariffale per le prestazioni fornite dal Cardiocentro Ticino (doc. TAF 43). 12. Con decreto esecutivo del 18 maggio 2016 (pubblicato nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino no. 40 del 20 maggio 2016), il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha approvato le convenzioni e i relativi allegati sottoscritti tra la Fondazione Cardiocentro Ticino e gli assicuratori malattie (Tarifsuisse SA, Cooperativa di acquisti HSK e CSS Assicurazione malattie SA) afferenti alle tariffe ospedaliere per le cure somatico acute dal 2012 al 2017. 13. Con scritto del 3 giugno 2016, Tarifsuisse SA ha segnalato che, mediante decreto esecutivo del 18 maggio 2016 (trasmesso in copia), il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha approvato, con effetto al 1° giugno 2012, le convenzioni sottoscritte tra il Cardiocentro Ticino e gli assicuratori malattie. Chiede pertanto, una volta cresciuto in giudicato il decreto esecutivo, di stralciare la causa dai ruoli, con fissazione delle spese processuali e delle ripetibile secondo apprezzamento di questo Tribunale (doc. TAF 44). 14. Con scritto del 16 giugno 2016, la Cooperativa di acquisti HSK ha chiesto, a seguito “dell’intervenuta transazione, suggellata dall’emanazione del decreto esecutivo (del 18 maggio 2016 da parte del Consiglio di Stato del Cantone Ticino)”, di stralciare la causa dai ruoli, con spese a carico delle parti, compensate le ripetibili (doc. TAF 45). 15. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. i LTAF e gli art. 53 cpv. 1 e 90a cpv. 2 LAMal (RS 832.10),

C-6339/2013 Pagina 6 i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA e dell'art. 47 LAMal, del governo cantonale afferenti alla fissazione della tariffa. 16. 16.1 Questo Tribunale rileva che, nella convenzione tariffale del 1° gennaio 2012 concernente il rimborso delle prestazioni in base a SwissDRG per le cure stazionarie acute secondo la LAMal, sottoscritta da Tarifsuisse SA (ad eccezione di CSS Assicurazione malattie SA, Intras Assicurazione malattie SA, Arcosana SA e Sanagate SA) il 27 ottobre 2015 e dalla Fondazione Cardiocentro Ticino il 10 novembre 2015, la Fondazione e Tarifsuisse SA (ad eccezione dei 4 menzionati assicuratori malattie) si sono accordati in merito alla tariffa per le prestazioni del Cardiocentro Ticino per le cure somatiche acute per gli anni dal 2012 al 2017 (v. le cause C-6424/2013 e C- 6450/2013). La Convenzione e i relativi allegati sono stati approvati dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino con decreto esecutivo del 18 maggio 2016 (pubblicato nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino no. 40 del 20 maggio 2016). 16.2 Dal decreto esecutivo del 18 maggio 2016 risulta pure che il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha approvato anche le convenzioni e i relativi allegati concernenti le tariffe ospedaliere per le cure somatico acute dal 2012 al 2017 sottoscritti tra la Fondazione Cardiocentro Ticino e la Cooperativa di acquisti HSK (baserate di fr. 9'950.- per il 2012, baserate di fr. 9'900.- per il 2013, baserate di fr. 9'800.- per il 2014, baserate di fr. 9'700.per il 2015, baserate di fr. 9'650.- per il 2016 e baserate di fr. 9'650.- per il 2017) nonché le convenzioni e i relativi allegati concernenti le tariffe ospedaliere per le cure somatico acute dal 2012 al 2017 sottoscritti tra la Fondazione Cardiocentro Ticino e il gruppo di assicuratori rappresentato da CSS Assicurazione malattie SA. Scaduto infruttuoso il termine di ricorso, il decreto esecutivo del 18 maggio 2016 è cresciuto in giudicato il 20 giugno 2016. 16.3 Da quanto esposto, discende che la procedura della causa di ricorso C-6339/2013 ha, da un lato, da considerarsi come ripresa al più tardi il 20 giugno 2016 (momento in cui è cresciuto in giudicato il decreto esecutivo del Consiglio di Stato del Cantone Ticino del 18 maggio 2016 e in cui è venuto meno il motivo che aveva originato la sospensione della procedura). Dall’altro lato, il ricorso viene stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l’interesse degno di protezione delle ricorrenti all’annullamento o alla modificazione del decreto impugnato, a seguito della crescita in giudicato del decreto esecutivo del 18 maggio 2016 mediante il quale il Consiglio di Stato

C-6339/2013 Pagina 7 ha approvato la convenzione tariffale e i relativi allegati sottoscritti tra le ricorrenti e il Cardiocentro Ticino per le prestazioni del Cardiocentro Ticino oggetto del litigio. 17. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 18. 18.1 Di regola, secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono poste a carico della parte che soccombe, fermo restando che, secondo l'art. 63 cpv. 2 PA, nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore. 18.1.1 Nella convenzione tariffale sottoscritta da Tarifsuisse SA (ad eccezione di CSS Assicurazione malattie SA, Intras Assicurazione malattie SA, Arcosana SA e Sanagate SA) e la Fondazione Cardiocentro Ticino è stato convenuto che le spese di procedura e le tasse di giustizia saranno ripartite in ragione di metà ciascuno (v. le cause C-6424/2013 e C-6450/2013). Con scritto del 16 giugno 2016, la Cooperativa di acquisti HSK ha postulato che le spese siano poste a carico delle parti (doc. TAF 45). Si giustifica pertanto che ogni parte si assuma le spese processuali connesse alla causa di ricorso da lei interposta dinanzi a questo Tribunale, e meglio la Cooperativa di acquisti HSK si assumerà le spese processuali nella causa C- 6339/2013, Tarifsuisse SA le spese processuali nella causa C-6424/2013 e la Fondazione Cardiocentro Ticino le spese processuali nella causa C- 6450/2013. 18.1.2 Visto l’esito della causa, le spese processuali ridotte, di fr. 2'000.-, sono poste a carico della Cooperativa di acquisti HSK. Esse sono computate con l’anticipo spese, di fr. 8'000.-, versato dalla ricorrente stessa il 16 dicembre 2013. È pertanto restituito alla ricorrente l’importo eccedente di fr. 6'000.-, mediante versamento sul conto che la stessa indicherà questo Tribunale. 18.2 18.2.1 In virtù dell'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (v. anche art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle

C-6339/2013 Pagina 8 tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 18.2.2 Nella convenzione tariffale sottoscritta tra Tarifsuisse SA (ad eccezione di CSS Assicurazione malattie SA, Intras Assicurazione malattie SA, Arcosana SA e Sanagate SA) e la Fondazione Cardiocentro Ticino è stato convenuto che ogni parte si assume le proprie spese legali rispettivamente che sarebbero state compensate le ripetibili (v. le cause C-6424/2013 e C- 6450/2013). Con scritto del 16 giugno 2016, la Cooperativa di acquisti HSK ha pure postulato che le ripetibili siano compensate (doc. TAF 45). Si giustifica pertanto, come richiesto dalle parti, di compensare le ripetibili fra le parti. 19. Il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro le decisioni in materia di assicurazione malattie, pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'art. 33 lett. i LTAF in combinazione con gli art. 53 cpv. 1 e 90a cpv. 2 LAMal, è inammissibile, giusta l'art. 83 lett. r LTF. Pertanto, il presente giudizio è definitivo.

(dispositivo alla pagina seguente)

C-6339/2013 Pagina 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. La procedura di ricorso in esame ha da considerarsi siccome ripresa al più tardi il 20 giugno 2016. 2. La causa C-6339/2013 è stralciata dai ruoli a seguito della crescita in giudicato del decreto legislativo del 18 maggio 2016 mediante il quale il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha approvato la convenzione tariffale e relativi allegati sottoscritti tra la Fondazione Cardiocentro Ticino e le ricorrenti per le prestazioni del Cardiocentro Ticino oggetto del litigio. 3. Le spese processuali ridotte, di fr. 2'000.-, sono poste a carico della Cooperativa di acquisti HSK. L’anticipo spese di fr. 8'000.-, versato il 16 dicembre 2013, è computato con le spese processuali. L’importo eccedente di fr. 6'000.- è restituito alle ricorrenti. 4. Le ripetibili per la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale sono compensate. 5. Comunicazione a: – rappresentante Fondazione Cardiocentro Ticino (Atto giudiziario) – rappresentante Cooperativa di acquisti HSK (Atto giudiziario) – autorità inferiore (Raccomandata) – Ufficio federale della sanità pubblica (Raccomandata) – Sorveglianza dei prezzi (Raccomandata)

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti

Marcella Lurà

Data di spedizione:

C-6339/2013 — Bundesverwaltungsgericht 24.06.2016 C-6339/2013 — Swissrulings