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Bundesverwaltungsgericht 01.07.2014 C-6245/2013

1 luglio 2014·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,992 parole·~10 min·1

Riassunto

Revisione della rendita | Assicurazione per l'invalidità (decisione del 27 settembre 2013)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-6245/2013

Sentenza d e l 1 ° luglio 2014 Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Michael Peterli, Franziska Schneider, cancelliera Anna Röthlisberger.

Parti

A._______, rappresentata dal Patronato CLAAI,

ricorrente,

Contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, CP 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità (decisione del 27 settembre 2013).

C-6245/2013 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. 1.1 Il 2 dicembre 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di A._______ – cittadina italiana, nata il (…) 1967, coniugata, con due figli (doc. 1 e 8 dell'incarto dell'UAIE, doc. A 1 e 8) – una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, e due rendite ordinarie per figli legate alla rendita della madre, a decorrere dal 1° gennaio 2009 (doc. A 1). 1.2 1.2.1 Il 13 aprile 2011, nell'ambito di una procedura di revisione della rendita, l'UAIE ha constatato un miglioramento dello stato di salute dell'interessata che, a suo giudizio, giustificava la soppressione della rendita d'invalidità a decorrere dal 1° giugno 2011 (doc. A 26). 1.2.2 Questa decisione è stata impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) il 4 maggio 2011 (doc. A 28 pag. 2). 1.2.3 Con sentenza del 24 agosto 2012, il TAF ha parzialmente accolto il ricorso, annullato la decisione del 13 aprile 2011 e rinviato gli atti all'autorità inferiore affinché completasse l'istruttoria, segnatamente con una perizia neurologica (doc. A 51). 1.3 Ripresa l'istruttoria, l'UAIE ha ordinato una perizia neurologica – effettuata dal dott. B._______ il 21 gennaio 2013 – da cui risulta che l'assicurata soffre di una ‹‹possibile SUNCT (short-lasting unilateral neuralgiform headache with conjunctival injection and tearing)›› e che la capacità lavorativa dovrebbe essere aumentata negli ultimi 2-3 anni – senza poter stabilire una data precisa – almeno al 50% in un'attività professionale ed almeno al 60%, se non di più, come casalinga (doc. A 66, in particolare doc. A 66 pag. 4 e 6). 2. Il 27 settembre 2013, l'autorità di prime cure ha nuovamente deciso di sopprimere, con effetto al 1° giugno 2011, la rendita per l'invalidità erogata in favore di A._______ (doc. A 88). Ha segnatamente ritenuto che lo stato di salute dell'interessata è migliorato a partire dal 17 settembre 2010 e che attualmente presenta un grado d'invalidità pari al 25%.

C-6245/2013 Pagina 3 3. Il 26 ottobre 2013, l'interessata – per il tramite del suo rappresentante – ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 27 settembre 2013 mediante il quale ha chiesto che sia eseguita una nuova valutazione medica, più approfondita, del caso (doc. TAF 1). 4. Con risposta al ricorso del 20 gennaio 2014, l'UAIE ha proposto la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata (doc. TAF 3). L'autorità inferiore ha precisato che, conto tenuto della perizia neurologica del dott. B._______ del 21 gennaio 2013 (doc. A 66), e di tutta la documentazione medica agli atti, il Servizio medico regionale (SMR) ha rilevato un miglioramento delle condizioni di salute dell'interessata (cfr. valutazione del 12 marzo 2013, doc. A 75) – con una capacità lavorativa nella precedente attività di venditrice pari al 50% ed una capacità totale per quanto riguarda l'esecuzione delle abituali mansioni di casalinga (cfr. doc. A 12, 14 e 64) – e ciò a decorrere dal 17 settembre 2010. 5. Nella replica del 6 marzo 2014, l'interessata si è riconfermata nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 26 ottobre 2013. Ha prodotto la trascrizione del certificato medico del dott. C._______ del 9 maggio 2012 nonché i certificati medici del dott. D._______ del 2 maggio 2013 e del dott. E._______ del 26 febbraio 2014, i quali attestano che l'interessata è affetta da SUNCT con crisi quotidiane che raggiungono anche sei/sette episodi giornalieri. L'insorgente assumerebbe una compressa tre volte al giorno di F._______, una compressa al giorno di G._______, e una compressa di H._______ la sera. Ha allegato pure il questionario per assicurati occupati nell'economia domestica del 9 luglio 2010 (doc. TAF 6). 6. Nella duplica del 12 giugno 2014, l'UAIE ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa possa procedere conformemente alla presa di posizione del SMR del 3 giugno 2014. Secondo quest'ultimo, è indicato chiedere informazioni completive al dott. E._______ alfine di poter poi determinare con cognizione di causa la residua capacità lavorativa ed i limiti funzionali dell'assicurata (doc. TAF 10).

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7. 7.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAIE). 7.2 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 7.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 8. 8.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. 8.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 9. 9.1 Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla presa di posizione del SMR del 3 giugno 2014 (doc. TAF 10) è del tutto giustificata, non risultando altrimenti possibile determinarsi con il necessario grado di verosimiglianza sulla residua capacità lavorativa della ricorrente rispettivamente sulla capacità a svolgere le mansioni domestiche.

C-6245/2013 Pagina 5 9.2 Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla – neppure la più recente giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria nel senso indicato dall'autorità inferiore e dal medico SMR consultato, riservato ogni ulteriore esame che pure l'evoluzione nel tempo dello stato di salute della ricorrente dovesse rendere necessario. In assenza di tale istruttoria complementare, non risulta in effetti possibile determinarsi sulla residua capacità lavorativa dell'insorgente con il necessario grado della verosimiglianza preponderante (cfr. doc. TAF 1 ultimo paragrafo). 9.3 Nel caso concreto non era altresì necessario dare alla ricorrente la possibilità di eventualmente ritirare il ricorso secondo i dettami della nuova giurisprudenza inaugurata dal Tribunale federale nella sentenza DTF 137 V 314. In effetti, nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sul quesito, la già citata DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento che nella decisione impugnata del 27 settembre 2013 l'autorità inferiore ha considerato che la ricorrente non presenta un grado d'invalidità sufficiente per ottenere una rendita d'invalidità, ed ha soppresso la rendita d'invalidità a far tempo dal 1° giugno 2011. 9.4 Infine, e ritenuto che in sede di duplica l'autorità di prime cure ha proposto di dare seguito alla proposta dell'insorgente di completamento dell'istruttoria dal profilo medico, proposta che è accolta in questa sede siccome conforme alla legge, non è necessario accordare alla ricorrente un termine per pronunciarsi sulla proposta cassazione da parte dell'UAIE (art. 30 cpv. 2 lett. c PA). 10. Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato. Successivamente a tale completamento, l'incarto sarà sottoposto nuovamente al servizio medico dell'Ufficio AI, preferibilmente a specialisti delle affezioni in causa, per una valutazione complessiva del caso.

C-6245/2013 Pagina 6 11. 11.1 Visto l'esito della procedura, non si giustifica di prelevare delle spese processuali (art. 63 PA). 11.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 800.-, tenuto conto del lavoro effettivo ed utile, relativamente contenuto, svolto dal rappresentante della ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.

(dispositivo alla pagina seguente)

C-6245/2013 Pagina 7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 27 settembre 2013 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 800.- a titolo di spese ripetibili. 4. Copie della duplica dell'UAIE del 12 giugno 2014, della nota interna dell'UAIE del 27 marzo 2014 e del rapporto del SMR del 3 giugno 2014, sono trasmesse per conoscenza alla ricorrente. 5. Comunicazione a: – rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento; allegate: copie della duplica e degli annessi documenti) – autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Vito Valenti Anna Röthlisberger

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-6245/2013 Pagina 8 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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