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Bundesverwaltungsgericht 02.11.2010 C-6014/2010

2 novembre 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·941 parole·~5 min·1

Riassunto

Assicurazione per l'invalidità (AI) | Assicurazione invalidità (decisione del 7 luglio 2...

Testo integrale

Corte II I C-6014/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 2 novembre 2010 Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Beat Weber, Vito Valenti; Cancelliere: Dario Croci Torti A._______, rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale, casella postale 287, 4005 Basilea, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione invalidità (decisione del 7 luglio 2010). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-6014/2010 Ritenuto in fatto e considerato in diritto che: mediante decisione del 7 luglio 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (provvedimenti professionali e rendita) inoltrata il 9 novembre 2009 dal cittadino italiano A._______, nato il : con il gravame depositato il 24 agosto 2010, A._______, regolarmente rappresentato dal Patronato INCA di Basilea, ha chiesto il riconoscimento del diritto ad una rendita intera d'invalidità da giugno 2010; a suffragio delle sue conclusioni ha esibito una relazione sanitaria allestita dalla Dott.ssa Raffaella Carnevale, Lugano; lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF), con ordinanza del 27 agosto 2010, ha invitato l'autorità inferiore ad esprimersi in merito al ricorso ed alla documentazione esibita; ricevuta l'impugnativa, l'Ufficio AI del Cantone Ticino, competente per esprimersi sul merito della causa, ha sottoposto gli atti al proprio servizio medico (Dott. Erba), il quale, nella sua relazione del 15 settembre 2010, a cui si rimanda, ha ritenuto necessario un approfondimento dal punto di vista medico/neurologico; l'Ufficio AI del Cantone Ticino, nella sua risposta di causa del 18 ottobre 2010, ha pertanto proposto l'ammissione parziale del gravame con la retrocessione degli atti affinché possa riprendere l'istruzione della domanda con un approfondimento specialistico in neurologia (recte: ortopedia); anche l'UAIE, nelle sue osservazioni del 28 ottobre 2010, propone l'accoglimento del ricorso in tal senso; in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF; Pagina 2

C-6014/2010 in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20); secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie; il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA); il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel merito; al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare adesione visto che un'indagine medica complementare appare indispensabile, i pareri essendo in contrasto fra di loro (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA); è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato di salute effettivo di A._______ e per esaminare in maniera più dettagliata se quest'ultimo possa ancora esercitare un'attività lucrativa; in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria; non vengono prelevate spese; in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; visti gli atti di causa, la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore; Pagina 3

C-6014/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione del 7 luglio 2010, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore, perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore. 4. Comunicazione a: - ricorrente (atto giudiziario con allegati le risposte del 18 e 28 ottobre 2010 e le annotazioni del medico del 15 settembre 2010) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 4

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