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Bundesverwaltungsgericht 02.02.2010 C-6012/2010

2 febbraio 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·847 parole·~4 min·3

Riassunto

Diritto alla rendita | Assicurazione invalidità, decisione del 29 giugno ...

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-6012/2010 Sentenza del 2 febbraio 2011 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Madeleine Hirsig-Vouilloz, Francesco Parrino, cancelliere Dario Quirici. Parti A.______, rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale, casella postale 287, 4005 Basilea, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione invalidità, decisione del 29 giugno 2010.

C-6012/2010 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che, mediante decisione del 29 giugno 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita d'invalidità svizzera, presentata il 6 ottobre 2009 da A._______, cittadino italiano nato il …, che, con ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale il 24 agosto 2010, al quale ha allegato nuova documentazione medica, l'assicurato, rappresentato dal Patronato INCA, chiede che gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita intera d'invalidità da aprile 2010, che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE ha sottoposto gli atti alla valutazione del proprio servizio medico, nella persona del dott. B._______, il quale, mediante rapporto del 6 gennaio 2011, ha rilevato la necessità di effettuare una perizia neurologica ed un esame neuropsicologico in Svizzera, che l'UAIE ha perciò concluso, nella sua risposta del 19 gennaio 2011, all'ammissione del ricorso, all'annullamento della decisione impugnata ed al conseguente rinvio dell'incarto all'amministrazione per la messa in opera del complemento istruttorio proposto, che, il 26 gennaio 2011, questo Tribunale ha trasmesso al ricorrente, per conoscenza, copia delle osservazioni dell'UAIE e del rapporto del dott. B._______, che, in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all' art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità, possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),

C-6012/2010 Pagina 3 che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1), che, secondo l'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione, condizioni adempiute in concreto, che il ricorso, tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA), è ricevibile, nulla ostando quindi all'esame del merito dello stesso, che, in concreto, l'istruttoria è, come peraltro correttamente rilevato dall'UAIE, incompleta, per cui il collegio giudicante non può trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA), che, stante quanto precede, il collegio giudicante non ha motivi per non aderire alla proposta dell'UAIE di procedere al complemento istruttorio richiesto dal dott. B._______ nel suo rapporto del 6 gennaio 2011, che il ricorso deve quindi essere accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA, che non vengono prelevate spese, che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato, che il ricorrente ha quindi diritto ad un'indennità, la quale è dovuta anche in caso di accoglimento parziale del ricorso e di rinvio degli atti all'autorità inferiore perché proceda ad un complemento d'istruttoria (DTF 132 V 215 consid. 6.2), che, in concreto, si giustifica riconoscere al ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800.- a carico dell'UAIE (art. 7 e segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2; art. 64 cpv. 2 PA]).

C-6012/2010 Pagina 4 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del 29 giugno 2010, l'incarto è rinviato all'UAIE, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Al ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800.- a carico dell'UAIE. 4. Comunicazione: – al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario); – all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata); – all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata). La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della

C-6012/2010 Pagina 5 parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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