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Corte III C-5857/2016
Sentenza d e l 6 aprile 2017 Composizione
Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice unica, Cancelliere: Graziano Mordasini.
Parti
A._______, patrocinato dagli avv.ti Valentina Errico e Franco Papadia, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, domanda di rendita (decisione del 15 agosto 2016).
C-5857/2016 Pagina 2
Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 15 agosto 2016 l'Ufficio dell'assicurazione invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda presentata da A._______, cittadino italiano, nato il…, volta all’ottenimento di una rendita dell’assicurazione svizzera per l’invalidità (allegato 1 al doc. TAF 1). 2. Contro la menzionata decisione il 21 settembre 2016 l’interessato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale (doc. TAF 1, nonché i documenti allegati). 3. Il TAF, con decisione incidentale del 6 ottobre 2016, ha invitato l’insorgente a versare, nel termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento, un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 800.-, con comminatoria di inamissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine (doc. TAF 3). 4. Con scritto del 25 ottobre 2016 l’interessato ha chiesto l’esonero dal pagamento delle presunte spese processuali (doc. TAF 5); 5. In data 17 novembre 2016 egli ha trasmesso allo scrivente Tribunale il formulario “ Domanda di gratuito patrocinio “ e i relativi documenti giustificativi (doc. TAF 10). 6. Con provvedimento del 6 dicembre 2016 questo Tribunale ha richiesto indicazioni in relazione alle spese mensili, in particolare l’importo del canone di locazione o il valore dell’immobile di cui il ricorrente è eventualmente proprietario, così come eventuali oneri ad esso legati, con l’indicazione che, in caso di decorso infruttuoso del termine, il TAF si sarebbe pronunciato sulla domanda di assistenza giudiziaria in base agli atti in suo possesso, senza ulteriori complementi istruttori (doc. TAF 12). 7. Il 2 gennaio 2017 il ricorrente ha trasmesso il formulario “ Domanda di gratuito patrocinio “ con i relativi documenti giustificativi (doc. TAF 17).
C-5857/2016 Pagina 3 8. Con decisione incidentale del 2 febbraio 2017 (doc. TAF 18), notificata all’insorgente il 14 febbraio seguente come risulta dall’avviso di ricevimento postale (doc. TAF 20), il TAF ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria dell’interessato, invitandolo nel contempo, nel termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento, a versare un anticipo di fr. 800.- (al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico del ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), nonché a produrre la documentazione attestante che l’integralità dell’importo dovuto era stato tempestivamente versato alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera in favore dell’autorità.
Questa Corte ha contestualmente segnalato che, in caso di decorso infruttuoso del termine, avrebbe dichiarato il ricorso inammissibile. 9. Entro il termine assegnato, scadente il 16 marzo 2017, non è pervenuto a questo Tribunale né l’ammontare di fr. 800.-, né la documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’anticipo spese (doc. TAF 21). 10. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall’UAIE. 11. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità, sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 12. Giusta l'art. 63 cpv. 4 PA, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali (prima frase). Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (seconda frase).
C-5857/2016 Pagina 4 L'autorità che assegna un termine commina contemporaneamente le conseguenze dell'inosservanza; verificandosi quest'ultima, soltanto esse sono applicabili (art. 23 PA). 13. Nel caso in esame il termine assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali ha iniziato a decorrere il 15 febbraio 2017 e, come già indicato al consid. 9, è scaduto infruttuoso il 16 marzo 2017. Di conseguenza, il ricorso è inammissibile. 14. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 15. Eccezionalmente non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-5857/2016 Pagina 5 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione a: – rappresentanti del ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif….; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)
La giudice unica: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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