Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 12.12.2023 C-5831/2023

12 dicembre 2023·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,247 parole·~6 min·3

Riassunto

Diritto alla rendita | Assicurazione per l'invalidità; diritto alla rendita (decisione del 21 settembre 2023).

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Corte III C-5831/2023

Sentenza d e l 1 2 dicembre 2023 Composizione

Giudice Michael Peterli (giudice unico), cancelliere Oliver Engel.

Parti

A._______, (Portogallo) ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità; diritto alla rendita (decisione del 21 settembre 2023).

C-5831/2023 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 21 settembre 2023, l’Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di prestazioni dell’assicurazione svizzera per l’invalidità presentata da A._______ (di seguito anche assicurata, interessata o ricorrente; v. doc. TAF 1). 2. Con messaggio di posta elettronica del 13 ottobre 2023, la ricorrente ha trasmesso all’UAIE un breve scritto del 10 ottobre 2023 in lingua portoghese, in cui ha segnatamente chiesto il riesame del suo dossier (doc. TAF 1). 3. Il 24 ottobre 2023, l’UAIE ha trasmesso per competenza il menzionato scritto del 10 ottobre 2023 a questo Tribunale (doc. TAF 1). 4. 4.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all’art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione con l’art. 33 lett. d LTAF e con l’art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell’art. 5 PA, rese dall’UAIE. 4.2. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell’art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l’art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l’art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 4.3. Giusta l'art. 52 cpv. 1 PA, per rimando dell'art. 37 LTAF (cfr. pure l’art. 61 lett. b LPGA), l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante e devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

C-5831/2023 Pagina 3 5. 5.1. Allorquando mancano le conclusioni, i motivi oppure la firma (in originale) del ricorrente o del suo rappresentante, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso tale termine, non entrerà nel merito del ricorso (art. 52 cpv. 2 e 3 PA). 5.2. Benché non si possa assoggettare a requisiti troppo rigorosi un ricorso occorre comunque, da un lato, che nel ricorso si spieghi, anche se in modo conciso, perché l'atto impugnato è contestato (motivi del ricorso) – in altri termini, se è stato violato il diritto federale, o se vi è stata, e quale, una constatazione inesatta o incompleta dei fatti giuridicamente rilevanti, o se la decisione impugnata è inadeguata e perché – nonché dall'altro lato, che sia indicato cosa si chiede in caso d'accoglimento del ricorso stesso (conclusioni [DTF 134 V 162 consid. 2; 112 Ib 634 consid. 2b]). 5.3. Inoltre, invii per fax, posta elettronica (e-mail) o servizi di messaggeria elettronica (per esempio SMS, MMS, WhatsApp, ecc.) non soddisfano i requisiti della forma scritta necessaria per la validità di un ricorso (cfr. DTF 145 V 90; 142 V 152 consid. 2.2 con rinvii; cfr. pure sentenza del TF 9C_404/2020 del 24 giugno 2020). 6. 6.1. Ritenuto che nello scritto 10 ottobre 2023 (trasmesso con messaggio di posta elettronica del 13 ottobre 2023) i menzionati requisiti di legge – forma scritta necessaria, motivi e conclusioni chiare nonché, in particolare, la firma manoscritta in originale dell’atto ricorsuale – non erano adempiti, questo Tribunale, con decisione incidentale del 26 ottobre 2023, ha invitato la ricorrente a regolarizzare il gravame del 13 ottobre 2023 nel senso indicato (forma scritta, motivi e conclusioni chiare e firma manoscritta originale dell’atto di ricorso [art. 52 cpv. 2 PA]) nel termine di 5 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, con la comminatoria dell’inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine (art. 52 cpv. 3 PA). 6.2. Il termine assegnato alla ricorrente – con decisione incidentale del 26 ottobre 2023, notificata il 6 novembre 2023 (estratto track and trace della Posta [doc. TAF 4]) – per procedere all’inoltro dell’atto di ricorso regolarizzato nel senso indicato è nel frattempo scaduto infruttuoso (il termine per regolarizzare il ricorso essendo venuto a scadenza il 13

C-5831/2023 Pagina 4 novembre 2023 [art. 20 cpv. 1e3e 22a lett. c PA in combinazione con l’art. 37 LTAF). Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA). 7. Il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 8. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]) né, stanti le circostanze del caso concreto, si giustifica l’attribuzione di ripetibili.

(dispositivo alla pagina seguente)

C-5831/2023 Pagina 5 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili. 3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFAS.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Michael Peterli Oliver Engel

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-5831/2023 Pagina 6 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

C-5831/2023 — Bundesverwaltungsgericht 12.12.2023 C-5831/2023 — Swissrulings