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Bundesverwaltungsgericht 26.02.2009 C-5737/2008

26 febbraio 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·635 parole·~3 min·1

Riassunto

Previdenza professionale (altro) | Previdenza professionale (decisione del 26 agosto ...

Testo integrale

Corte II I C-5737/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 2 6 febbraio 2009 Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà. A._______, patrocinato da Meinrado della Chiesa, Ufficio fiduciario e contabile, via Calprino 7, 6900 Paradiso, ricorrente, contro Fondazione istituto collettore LPP, via Cantonale 18, casella postale 224, 6928 Manno, autorità inferiore. Previdenza professionale (decisione del 26 agosto 2008). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-5737/2008 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 26 agosto 2008, la Fondazione istituto collettore, Agenzia regionale della Svizzera italiana, ha deciso l'affiliazione del ricorrente alla Fondazione stessa. 2. L'8 settembre 2008, l'insorgente ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la summenzionata decisione mediante il quale ha contestato l'ammontare delle spese, di fr. 1'225.--, poste a suo carico dall'autorità inferiore. 3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. h LTAF, i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dalla Fondazione istituto collettore LPP in materia d'affiliazione obbligatoria. 4. Nella risposta al ricorso del 16 ottobre 2008, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del gravame, le tasse e i costi di decisione posti a carico del ricorrente essendo a suo giudizio giustificate. 5. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 13 gennaio 2009 (notificata il 15 gennaio 2009; cfr. risultanze processuali), ha invitato il ricorrente a versare, entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, un anticipo di fr. 500.-- a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. 6. Il termine assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle Pagina 2

C-5737/2008 presumibili spese processuali è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA). 7. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 8. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 3

C-5737/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione a: - ricorrente (Atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 4

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