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Bundesverwaltungsgericht 15.11.2012 C-5666/2012

15 novembre 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,019 parole·~5 min·1

Riassunto

Divieto d'entrata | Divieto d'entrata

Testo integrale

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Corte III C-5666/2012

Sentenza d e l 1 5 novembre 2012 Composizione

Giudice Elena Avenati-Carpani (giudice unico) cancelliere Manuel Borla.

Parti

A._______, … patrocinato dalla Federazione Utenti Sanità Pubblica, Sig. Ludovico Gentile, Via Peri 2A, Casella postale 5685, 6901 Lugano ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Divieto d'entrata.

C-____/____ Pagina 2

Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che l'8 novembre 2010 A._______ è stato condannato dalla Corte delle Assise correzionali di Lugano alla pena detentiva di 17 mesi, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per infrazione parzialmente aggravata e contravvenzione alla Legge sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121), che a seguito della stessa la Sezione della popolazione del Cantone Ticino (in seguito SP), ha revocato il permesso di dimora ed ha ordinato all'interessato di lasciare la Svizzera entro il 31 marzo 2011, che, con decisione del 14 aprile 2011, l'Ufficio federale della migrazione (in seguito UFM) ha pronunciato nei confronti di A._______ un divieto d'entrata con scadenza il 13 aprile del 2026, per violazione e minaccia della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 67 della legge federale sugli stranieri [LStr, RS 142.20]). L'autorità di prime cure ha inoltre privato di effetto sospensivo un eventuale ricorso, nonché deciso per la pubblicazione nel sistema d'informazione Schengen - SIS, che in data 4 maggio 2011 la predetta decisione è stata notificata all'interessato tramite la polizia cantonale (cfr. incarto UFM; versato agli atti), che in data 17 maggio 2011 A.______ ha interposto ricorso contro la decisione dell'UFM, chiedendo al Tribunale amministrativo federale (in seguito TAF) la restituzione del permesso B e l'autorizzazione all'esercizio di un'attività lavorativa; il ricorrente ha inoltre postulato la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché il gratuito patrocinio, che nel frattempo il 4 luglio 2011 la SP ha disposto la carcerazione, in vista di rinvio coatto, dell'interessato per una durata di 6 mesi, che il 15 dicembre 2011 la SP ha chiesto una proroga di sei mesi della carcerazione amministrativa, accolta dal Giudice delle misure coercitive e confermata dal Tribunale amministrativo cantonale (in seguito TRAM), come pure dal Tribunale federale (in seguito TF), che il 15 giugno 2012 la SP ha chiesto un'ulteriore proroga di 4 mesi della carcerazione amministrativa; la stessa è stata accolta dalle istanze cantonali,

C-____/____ Pagina 3 che con sentenza del 3 luglio 2012, il TAF ha respinto il ricorso dell'interessato contro la decisione del 14 aprile 2011 emanata dall'UFM, che il 24 settembre 2012 il TF ha annullato la decisione cantonale di proroga del carcere amministrativo ordinando l'immediata scarcerazione, che in data 29 ottobre 2012, A._______ ha interposto nuovamente ricorso contro la decisione dell'UFM del 14 aprile 2011, inerente il divieto d'entrata, dinanzi al Tribunale amministrativo federale, adducendo di aver ricevuto copia di tale decisione solo il 3 ottobre 2012, che giusta l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all'art. 32 della LTAF, che sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF, che in particolare, le decisioni rese dall'UFM in materia di divieto d'entrata possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale (art. 33 lett. d LTAF), che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (art. 83 lett. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]), che dagli atti di causa emerge che la decisione del 14 aprile 2011 dell'UFM è stata notificata al ricorrente il 4 maggio 2011, che è stato inoltre il medesimo patrocinatore ad aver ricorso contro la stessa il 17 maggio 2011, e ad aver ricevuto notifica della sentenza del TAF del 3 luglio 2012, il 10 luglio successivo (vedi inchiesta postale), che, benché redatto da un patrocinatore, il ricorso non rispetta manifestamente i requisiti posti dalla legge: infatti in virtù dell'applicazione del principio "ne bis in idem" nonché del principio di res iudicata, ammessi in diritto amministrativo per le decisioni su ricorso, le stesse parti non possono rimettere in causa, sulla base degli stessi fatti e delle medesime disposizioni legali, una pretesa già giudicata da un'autorità competente (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II, ed. 2011, n. 2.4.5.4 e 5.8.4.5) che pertanto il ricorso del 29 ottobre 2012 è manifestamente inammissibile,

C-____/____ Pagina 4 che giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non entrata nel merito su impugnazione manifestamente inammissibili, che le spese processuali possono essere condonate totalmente o parzialmente qualora per motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossarle alla parte (art. 6 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata) – autorità inferiore (n. di rif. Simic …; incarto di ritorno) – Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione

La giudice unica: Il cancelliere:

Elena Avenati-Carpani Manuel Borla

Data di spedizione:

C-5666/2012 — Bundesverwaltungsgericht 15.11.2012 C-5666/2012 — Swissrulings